Art. 102. (( (Finalita' e campo di applicazione).)) 1. ((Il presente titolo intende garantire che gli operatori economici immettano o mettano a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri.)) 2. ((Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti dal regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, anche oggetto di vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza. Ciascuna disposizione del presente titolo si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.)) 3. ((Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dal diritto dell'Unione europea, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.)) 4. ((Ai prodotti soggetti a specifici requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa di armonizzazione elencata nell'allegato I al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e da qualsiasi altra normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti non si applicano gli articoli 104 e 106, comma 1.)) 5. ((Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti elencati nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/988.))
Versione
23 ottobre 2005
23 ottobre 2005
>
Versione
16 maggio 2026
16 maggio 2026
Commentari • 162
- 1. Il nesso ‘difetto-danno’ nella responsabilità del produttoreFederica Girinelli · https://www.filodiritto.com/ · 3 maggio 2016
[…] L'Unione Europea ha ritenuto opportuno intervenire sia in un'ottica di prevenzione che in un'ottica di reazione, con delle discipline specifiche che sono state attuate nell'ordinamento nazionale: la prevenzione, attualmente, è contenuta negli articoli 102 e seguenti del Codice del Consumo, mentre la disciplina della reazione è contenuta negli articoli 114 e seguenti e concerne esattamente la responsabilità civile del produttore di merci difettose, intese come insicure. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Roma, sez. II, sentenza 04/08/2021, n. 9230Provvedimento: […] in via esclusiva, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze non colgono nel segno in quanto la disciplina prevista dal Codice del Consumo sulla sicurezza dei prodotti si presenta come una disciplina residuale che si applica laddove non esiste una disciplina specifica sulla sicurezza di un determinato prodotto ovvero in relazione ai rischi che esulano dai profili di sicurezza già regolati dalla disciplina di settore (così come espressamente stabilito dall'articolo 102 del Codice del Consumo). […] ADM possa essere riconosciuta competente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e ss del Codice del Consumo, […]Leggi di più...
- Legittimità provvedimento ADM·
- Parere Consiglio Superiore di Sanità·
- Autocertificazione·
- Commercializzazione prodotti canapa·
- Giurisprudenza Corte di Cassazione·
- D.P.R. 445/2000·
- Competenza ADM·
- D.Lgs. 504/1995·
- Sicurezza prodotti·
- Codice del Consumo·
- Principio di precauzione