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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 134.
La disposizione dell'art. 528 del codice e' applicabile anche per le successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se il chiamato non ha ancora accettato e non e' nel possesso di beni ereditari.
L'obbligo del curatore di procedere alla liquidazione dell'eredita' giacente incombe anche sui curatori gia' nominati, se, in caso di opposizione dei creditori o legatari, il pretore ritiene opportuno disporre la liquidazione.
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