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19 aprile 1942
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20 settembre 1975
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
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30 marzo 2001
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Art. 100.
Riduzione del termine e omissione della pubblicazione.
Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine e' dichiarata nella pubblicazione.
Puo' anche autorizzare, con le stesse modalita', per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilita' che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio. (111) (112a)
Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravita' delle possibili conseguenze. (111) (112a)
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)) ------------- AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". ------------- AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Riduzione del termine e omissione della pubblicazione.
Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine e' dichiarata nella pubblicazione.
Puo' anche autorizzare, con le stesse modalita', per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilita' che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio. (111) (112a)
Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravita' delle possibili conseguenze. (111) (112a)
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)) ------------- AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". ------------- AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Commentari • 193
- 1. quando è possibile sposarsi senza pubblicazionihttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/ · 115.21904
[…] A norma dell'art.100 c.c., in presenza di gravi motivi, può succedere che il Tribunale autorizzi la riduzione delle pubblicazioni, fino addirittura ad autorizzarne l'omissione nei casi di maggiore gravità. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 27/04/2023, n. 5836Provvedimento: […] Dalla lettura complessiva della normativa si evince che la tutela cautelare offerta dal Legislatore al contribuente è vincolata all'impugnazione dell'atto amministrativo del quale si assume l'illegittimità con richiesta di conseguente annullamento difettando in caso contrario l'interesse ad agire ex art 100 c.cLeggi di più...
- impugnazione atto amministrativo·
- tutela cautelare·
- art. 47 D.Lgs 546/92·
- art. 700 c.p.c.·
- ricettività atto tributario·
- interesse ad agire·
- vizi propri atto·
- accertamento negativo credito·
- tempestività impugnazione·
- mancata notifica