Sentenza 10 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/01/2026, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00757/2026REG.PROV.COLL.
N. 05744/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5744 del 2025, proposto da LA ER, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma del capo della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 13624/2025, resa in sede di ottemperanza, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il Cons. GI ZE e udito per le parti l’avvocato dello Stato Maria Teresa Lubrano Lobianco
Viste le conclusioni della ricorrente, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La parte appellante chiede la riforma della sentenza impugnata, resa in sede di ottemperanza, nella parte in cui ha compensato le spese di giudizio.
A supporto del gravame evidenzia di avere proposto ricorso in ottemperanza dinanzi al TAR del Lazio per: a) sentir condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito – rimasto fino ad allora inerte - alla piena esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro n.4420/2021 del 6 dicembre del 2021, adotttando tutti i provvedimenti necessari ad assicurare il riconoscimento del livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata e la ricostruzione della sua carriera;
b) di nominare, ai sensi dell’art.114 comma 4 lett. d), in caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta con il compito di dare esecuzione, a tutti gli effetti, alla sentenza di cui sopra nei confronti dell’inadempiente Ministero dell’Istruzione e del Merito, e, tra l’altro, nel caso in cui “rilevi la sussistenza di tutti i presupposti stabiliti dall’art. 114 comma 4, lett. e) c.p.a.,” c) di “condannare il resistente Ministero, in persona del suo Ministro pro-tempore, al pagamento di una somma di denaro nella misura da determinarsi in via equitativa per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente”;
la sentenza gravata accoglieva il ricorso, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito: a) di dare esecuzione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della pronuncia o dalla sua comunicazione, se anteriore, alla detta sentenza;
b) che, in caso di persistente inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, protrattasi oltre il termine di trenta giorni, all’esecuzione dovesse provvedere, “nel termine di ulteriori trenta giorni, in qualità di Commissario ad acta, il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’istruzione e del merito, senza diritto al compenso e con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, anche al di fuori della propria Direzione Generale;”
c) condannava l’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., “al pagamento della penalità di mora in caso di ritardo nell’esecuzione nei termini specificati in motivazione;”
d) compensava le spese;
in ordine a quest’ultima parte della statuizione il TAR disponeva che: “stante il carattere seriale del contenzioso nel quale si inserisce la controversa vicenda sottesa al ricorso in esame, si reputano sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le costituite parti in causa. In particolare, come affermato dal Consiglio di Stato in un pronunciamento al quale il Collegio intende dare continuità, per la pacifica giurisprudenza, il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8), con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (per tutte, Consiglio Stato, Consiglio Stato, Sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 6887; Sez. IV, 8 ottobre 2019, n. 6797; Sez. IV, 23 settembre 2019, n. 6352; Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4936; Sez. III, 9 novembre 2016, 4655; Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5012; Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 891; Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4471; Sez. IV, 27 settembre 1993, n. 798). Anche in considerazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, il giudice ben può tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, tra cui possono avere rilievo […] le questioni di carattere organizzativo quando si tratti di giudizi sostanzialmente di carattere seriale, l’esistenza di un diffuso contenzioso in materia […] Il TAR può dunque anche tener conto del fatto che sia stata chiesta l’ottemperanza ad un giudicato […] che notoriamente ha comportato l’insorgenza di un notevole contenzioso basato su ricorsi che per la loro semplicità possono essere presentati sulla base di schemi precostituiti, anche in assenza di particolari considerazioni di carattere giuridico. Il TAR - nel caso di accoglimento di un tale ricorso d’ottemperanza o di estinzione del giudizio per improcedibilità o per cessazione della materia del contendere - può dunque compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesistono con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense: la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull’operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 8517 del 30 dicembre 2020; T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 2718 del 12 febbraio 2024; T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 8217 del 13 maggio 2023).”
Tanto premesso la parte deduceva avverso questo specifico capo di sentenza, i seguenti motivi di appello:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 C.P.C. – PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 92 C.P.C.. ERRONEA INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO IN ORDINE ALL’ “ESISTENZA DI UN DIFFUSO CONTENZIOSO IN MATERIA” GIUSTIFICATIVE DELLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE. MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA E MERAMENTE APPARENTE;
e concludeva con le richieste di a) “condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, a rifondere al ricorrente le spese sostenute per il primo grado di giudizio nella misura di € 3.613,00 o nella maggiore/minore misura che sarà ritenuta di Giustizia, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato con attribuzione in favore del difensore antistatario;
− b) condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di appello e rimborso del contributo unificato del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.”
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del merito.
3. In diritto il Collegio ritiene di aderire alla consolidata giurisprudenza della Sezione (cfr. ex tantis Sentenza n.4979 del 20 maggio del 2025, dai cui approdi non vi è motivo di discostarsi) che, in fattispecie identiche a quella oggetto di contenzioso, ha ritenuto fondate, nei termini che seguono, le doglianze di cui in premessa.
4. L’appello censura la compensazione delle spese del giudizio di primo grado per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., dal cui combinato disposto assume derivare l’obbligo per il giudice di applicare il criterio della soccombenza, con possibilità di derogarvi nei soli tassativi casi previsti dal citato art. 92, comma 2, cod. proc. amm. - «soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» - che, nel caso di specie, non sono ricavabili dalla sopra richiamata motivazione, né tanto meno configurabili sul piano sostanziale. Al riguardo viene sottolineato che le ragioni esposte dalla sentenza a sostegno della compensazione afferiscono, sia pure genericamente riferite, «a problematiche di organizzazione interna del Ministero stesso», le quali comunque non andrebbero addossate alla parte vittoriosa in giudizio.
Peraltro, si contesta che, nel caso di specie, dette problematiche siano state dedotte e/o allegate dall’amministrazione intimata.
In definitiva, il comportamento inerte, tenuto dall’amministrazione senza apparente giustificazione, avrebbe reso necessario l’esperimento del rimedio giurisdizionale, con i conseguenti oneri inerenti alla difesa tecnica in giudizio.
5. Con un secondo ordine di censure si ribadisce che ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. la deroga al criterio della soccombenza ha carattere eccezionale e richiede una rigorosa motivazione sui casi da essa tipizzati, con conseguente limite della discrezionalità del giudice, pienamente sindacabile in appello.
In definitiva la parte domanda la condanna del Ministero resistente alla refusione delle spese del giudizio di primo grado, nella misura derivante dall’applicazione dei vigenti parametri ministeriali (decreto del 13 agosto 2022, n. 147 - Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), pari ad € 3.613,00, oltre alla condanna alle spese del grado d’appello.
6.Tutto ciò premesso, come anticipato, il Collegio ritiene le censure in parte fondate.
7. Le ragioni poste dalla sentenza di primo grado a fondamento della compensazione delle spese del giudizio di causa non rientrano in alcuna delle ipotesi previste dal sopra citato art. 92, comma 2, cod. proc. civ., dati dalla «soccombenza reciproca» o dai casi di «assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti » per disporre la deroga al criterio della soccombenza. Come al riguardo deduce l’appello, lungi dall’essere riconducibili alle ipotesi ora richiamate, di carattere tassativo (cfr. Corte costituzionale, sentenza 19 aprile 2018, n. 77), gli elementi valutati dalla sentenza afferiscono in realtà ad aspetti di carattere interno al Ministero dell’istruzione e del merito. Essi, a tutto concedere, atterrebbero all’organizzazione amministrativa predisposta da quest’ultimo per l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali, e dunque ad una funzione del dicastero resistente, di carattere ordinario, che evidentemente non può essere riversata sul ricorrente che ne abbia fondatamente lamentato il mancato esercizio, come nel caso di specie. Tanto più che queste ultime neppure sono state addotte, né tanto meno specificamente indicate quale causa dell’inerzia dall’amministrazione intimata.
8. In definitiva l’appello va accolto. Per l’effetto, in riforma della statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, queste vanno poste a carico del Ministero resistente, in applicazione della regola della soccombenza. A questo riguardo, tenuto conto della natura della controversia e delle questioni in essa dedotte, circoscritte al riscontro dell’inerzia di quest’ultimo sull’istanza della ricorrente, e delle limitate attività defensionali svolte a favore di quest’ultima, si ritiene equo quantificare gli onorari di causa del doppio grado di giudizio in € 3.000,00, ai quali vanno aggiunti gli accessori di legge.
Va infine disposta la distrazione, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna il Ministero dell’istruzione e del merito a rifondere alla ricorrente le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 3.000,00, oltre agli accessori di legge.
Dispone la distrazione ex art. 93 cod. proc. amm. della condanna alle spese a favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO IE, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
GI ZE, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI ZE | TO IE |
IL SEGRETARIO