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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 134.
(Omissione di pubblicazione).
Sono puniti con l'ammenda da lire quattrocento a lire duemila gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.
(Omissione di pubblicazione).
Sono puniti con l'ammenda da lire quattrocento a lire duemila gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.
Commentari • 203
- 1. Le battaglie delle donne: da Lidia Poet alle prime magistrateDott. Luisa Claudia Tessore · https://www.studiocataldi.it/ · 17 febbraio 2023 · 89.770515
[…] L'articolo 1 abrogava l'articolo 134 del codice civile, in corpo di articolo già citato, secondo cui "La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti senza l'autorizzazione del marito. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. CGUE, n. C-534/20, Sentenza della Corte, Leistritz AG contro LH, 22/06/2022Provvedimento: […] (2) Si applica l'articolo 6, paragrafi 4, 5, seconda frase, e 6, ma il paragrafo 4 solo nel caso di obbligatorietà della designazione di un responsabile della protezione dei dati». 9 L'articolo 134 del codice civile, nel testo pubblicato il 2 gennaio 2002 (in prosieguo: il «codice civile»), dal titolo «Divieto di legge», è così formulato: «Qualsiasi negozio giuridico in contrasto con un divieto di legge è nullo, ove non sia diversamente stabilito dalla legge». 10Leggi di più...
- tutela responsabile protezione dati·
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