Corte Cost., sentenza 16/12/2025, n. 186
CCOST
Sentenza 16 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.)

    La norma non è manifestamente irragionevole in quanto completa in modo armonico la previsione di base, consentendo al comune di temperare l'espansione delle attività alberghiere tenendo conto delle esigenze del proprio territorio. La funzione regolatoria comunale non richiede specifici criteri-guida nella legge.

  • Rigettato
    Lesione della libertà d'impresa (art. 41 Cost.)

    La limitazione contemplata ha modesta portata e può essere giustificata ai sensi dell'art. 41, secondo comma, Cost., in quanto volta a perseguire un'utilità sociale consistente nella possibilità di adeguare l'espansione della ricettività alberghiera alle effettive esigenze del territorio comunale. L'assenza di criteri-guida non è costituzionalmente illegittima.

  • Rigettato
    Violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.)

    La norma non è incoerente o irragionevole. L'obbligo di destinazione turistico-ricettiva è collegato al profilo gestionale (stabile utilizzo a fini ricettivi) e non contraddice le caratteristiche della civile abitazione. La distinzione tra destinazione residenziale e turistico-ricettiva è coerente con l'utilizzo del bene.

  • Inammissibile
    Lesione del diritto di proprietà (art. 42 Cost.)

    La questione è inammissibile per difetto di motivazione, non essendo fornita alcuna argomentazione a supporto della dedotta violazione.

  • Inammissibile
    Restrizioni alla libertà di impresa (art. 41 Cost.)

    La questione è inammissibile per insufficiente motivazione, non esaminando il ricorrente la possibile utilità sociale derivante dall'adeguamento della destinazione urbanistica al reale utilizzo del bene.

  • Rigettato
    Irrazionale discriminazione (art. 3 Cost.)

    La norma non distingue tra diverse categorie di proprietari, ma a tutti consente di mantenere la destinazione d'uso residenziale fino a una certa data, imponendo poi il passaggio alla destinazione turistico-ricettiva. Mira a consentire la definizione delle pratiche e a lasciare un margine di tempo ai proprietari.

  • Inammissibile
    Violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.)

    La questione è inammissibile per difetto di motivazione, non essendo forniti argomenti a supporto.

  • Inammissibile
    Lesione del diritto di proprietà (art. 42 Cost.)

    La questione è inammissibile per difetto di motivazione, non essendo forniti argomenti a supporto.

  • Rigettato
    Lesione della libertà d'impresa (art. 41 Cost.)

    La norma rientra nella competenza regionale in materia di turismo. La limitazione delle scelte imprenditoriali è giustificata per evitare aggiramenti dei limiti dimensionali previsti per garantire un'offerta diversificata di strutture ricettive.

  • Rigettato
    Violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l)

    Le norme sono riconducibili alla materia del turismo, di competenza regionale residuale. Disciplinano le modalità di esercizio dell'attività turistico-ricettiva e non incidono sulla regolamentazione dell'attività negoziale e dei suoi effetti. La limitazione indiretta dell'autonomia negoziale è effetto di disposizioni amministrative.

  • Rigettato
    Lesione del diritto di proprietà (art. 42 Cost.)

    L'obbligo persegue finalità di interesse generale quali la qualificazione dell'offerta turistica, la limitazione della proliferazione delle strutture e la correzione dei fallimenti del mercato (overtourism). Le norme sono giustificate ai sensi dell'art. 42, secondo comma, Cost., in quanto perseguono una funzione sociale e non sono affette da illogicità o sproporzione.

  • Rigettato
    Violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l)

    La norma è riconducibile alla materia del turismo e del governo del territorio. Prevede un potere regolatorio comunale che incide sull'assetto del territorio e istituisce un regime amministrativo autorizzatorio, non una disciplina dell'attività negoziale e dei suoi effetti.

  • Rigettato
    Violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s)

    Il fine di 'corretta fruizione turistica del patrimonio storico' è riconducibile anche alla valorizzazione dei beni culturali (competenza concorrente). Le competenze regionali piene (turismo) e concorrenti (governo del territorio, valorizzazione beni culturali) prevalgono sulla tutela dei beni culturali. Le regioni possono tener conto dell'esigenza di tutela nell'esercizio delle proprie competenze.

  • Rigettato
    Contraddittorietà e violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.)

    La contraddittorietà denunciata è insussistente. Gli elementi indicati sono connessi alle finalità di cui al comma 2, inclusa la disponibilità di alloggi a prezzo accessibile, la fruizione turistica del patrimonio culturale e la preservazione del tessuto sociale.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime11

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 144, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che in via transitoria consente di applicare l’art. 41, comma 3 a far data dal 1° luglio 2026. La disposizione impugnata non determina un’irragionevole discriminazione tra i proprietari perché non distingue tra loro, ma a tutti consente di mantenere la destinazione d’uso residenziale fino al 1° luglio 2026 e a tutti impone di passare alla destinazione turistico-ricettiva da tale data, qualora l’immobile avente le caratteristiche della civile abitazione sia utilizzato come struttura ricettiva extra-alberghiera, lasciando così un margine di tempo per valutare se procedere alla modifica di destinazione o rinunciare all’attività ricettiva extra-alberghiera imprenditoriale.

Le regioni, nel momento in cui esercitano le competenze legislative ad esse assegnate dalla Costituzione, possono tener conto anche dell’esigenza di tutela dell’ambiente e dei beni culturali, dato che l’art. 9 Cost. attribuisce il compito di tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione alla «Repubblica», che comprende anche le regioni (art. 114, primo comma, Cost.). La competenza legislativa statale sarebbe violata se le regioni perseguissero il fine di tutela al di fuori dell’esercizio di una propria competenza o abbassando gli standard fissati dallo Stato.

Il principio di ragionevolezza è leso quando si accerti l’esistenza di una contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la norma espressa dalla disposizione censurata (Precedente: S. 223/2022 - mass. 45136).

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 41 Cost., dell’art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, per il quale l’attività di affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d’epoca svolta da uno stesso soggetto in più strutture ricettive nell’ambito del medesimo edificio non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura. La Regione Toscana ha previsto diverse tipologie di strutture ricettive, che rispecchiano la varietà degli operatori e le differenti esigenze degli utenti; rientra pertanto nella discrezionalità del legislatore regionale la scelta del modo in cui evitare possibili elusioni delle singole norme che fissano i limiti dimensionali delle diverse strutture. Perseguendo l’utilità sociale posta alla base della limitata configurazione dimensionale degli affittacamere, dei bed and breakfast e delle residenze d’epoca, la limitazione delle scelte imprenditoriali è dunque giustificata alla luce dell’art. 41, secondo comma, Cost., in quanto la norma impugnata mira ad evitare aggiramenti dei limiti previsti al fine di garantire un’offerta diversificata di strutture ricettive. (Precedente: S. 80/2012 - mass. 36211).

Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dell’art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, per il quale l’attività di affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d’epoca svolta da uno stesso soggetto in più strutture ricettive nell’ambito del medesimo edificio è soggetta a limiti dimensionali, riferiti al numero di camere e di posti letto. La violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di proprietà è solo affermata, senza alcun argomento a supporto.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 42 e 117, secondo comma, lett.l), Cost., degli artt. da 42 a 45 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che disciplinano le quattro strutture ricettive turistiche extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze e residenze d’epoca), disponendone la gestione in forma imprenditoriale. Dal punto di vista oggettivo le norme censurate risultano estranee all’ordinamento civile, perché non definiscono quando l’attività ricettiva deve ritenersi svolta in modo imprenditoriale, e sono riconducibili alla materia del turismo, spettante alla competenza legislativa regionale ex art. 117, quarto comma, Cost. Anche dal punto vista finalistico, la previsione dell’obbligo di gestione in forma imprenditoriale non intende regolare i rapporti tra i privati, ma circoscrivere gli operatori turistici sottoposti allagovernancedel turismo: essa, dunque, riguarda l’attività amministrativa regionale di promozione e vigilanza sul turismo. Neppure gli articoli impugnati privano in assoluto i proprietari (che non vogliano assoggettarsi all’obbligo censurato) della possibilità di locare l’immobile a fini turistici, essendo prevista dalla disciplina nazionale e regionale la locazione turistica in forma non imprenditoriale (salvi i limiti introdotti dai comuni ex art. 59). Dunque, se le norme impugnate determinano pur un’ingerenza nelle libere scelte dei proprietari, essa è minore di quella paventata, e si giustifica con la necessità costituzionale di limitare la proprietà allo scopo di assicurarne la funzione sociale. L’obiettivo, infatti, è di limitare la proliferazione delle strutture ricettive extra-alberghiere (c.d. home sharing), che hanno prodotto “esternalità” negative (contrazione degli alloggi disponibili per lavoratori e studenti fuori sede, con conseguente effetto inflazionistico sul costo degli alloggi stessi; trasformazione urbanistica di interi quartieri e centri, con ricadute di rilievo anche sulla gestione dei servizi pubblici locali); scopo espressamente considerato meritevole dalla Corte GUE. Né le norme impugnate sono affette da illogicità o sproporzione rispetto all’obiettivo: da un lato le finalità perseguite (in particolare, quella di limitare gli effetti dell’overtourism) appaiono di particolare rilievo; dall’altro, si inseriscono in un quadro che contempla anche le locazioni turistiche non imprenditoriali, con conseguente possibilità, come indicato, per il proprietario di sottrarsi all’obbligo in questione. (Precedenti: S. 143/2025 - mass. 46992; S. 130/2024 - mass. 46328; S. 94/2024 - mass. 46159; S. 123/2022 - mass. 45047; S. 175/2019 - mass. 42514; S. 84/2019 - mass. 42240; S. 1/2016 - mass. 38687).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lett.l)es), Cost., dell’art. 59 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, concernente le locazioni turistiche brevi, esercitate anche in forma imprenditoriale, nei comuni ad alta densità turistica e ai comuni capoluogo di provincia, stabilendo i criteri per l’esercizio del potere comunale regolatorio, un contemperamento nel caso si lochi un locale o una porzione dell’immobile in cui si risiede e una disciplina transitoria. La disposizione impugnata non invade la competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, perché dal punto di vista oggettivo è riconducibile, da un lato, alla materia del turismo, dando autonomamente attuazione all’art. 9 della direttiva n. 2006/123/CE, sulla base dell’art. 117, quinto comma, Cost. e della sentenza della Corte GUE Cali Apartments, dall’altro alla materia del governo del territorio, perché prevede che i comuni possano regolare le destinazioni d’uso di specifiche zone del loro territorio. Inoltre, in una prospettiva teleologica, l’art. 59 è riconducibile alla materia del turismo, del quale cerca di assicurare uno svolgimento “sostenibile”, e a quella del governo del territorio, perché lo scopo di garantire un’offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine si traduce in un razionale assetto del territorio. Quanto alla censurata limitazione “localistica” del potere dispositivo dei proprietari, mentre spetta al diritto civile la regolazione diretta dell’autonomia negoziale dei privati, la limitazione indiretta di essa è effetto tipico di innumerevoli disposizioni di diritto amministrativo, che disciplinano e sottopongono a condizioni le attività private, per perseguire i diversi interessi pubblici. L’art. 59 neppure viola la potestà legislativa statale in materia di tutela dei beni culturali, perché il fine di perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico è riconducibile non solo alla tutela, ma anche alla valorizzazione dei beni culturali, rientrante nella competenza legislativa concorrente. Inoltre, le competenze regionali piene (turismo) o concorrenti (governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali) risultano prevalenti rispetto alla tutela dei beni culturali. Infine, neppure è violato l’art. 3 Cost., in quanto l’art. 59, indica tre finalità ai regolamenti comunali che intervengano per disciplinare le locazioni turistiche brevi e prevede che i relativi criteri limitativi tengano conto, in particolare, di una serie di elementi. Questi ultimi non risultano incoerenti rispetto alle tre finalità indicate. (Precedenti: S. 94/2024 - mass. 46159; S. 80/2012 - mass. 36209; S. 7/1956 - mass. 31).

Sono dichiarate inammissibili, per insufficienza della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 41 e 42 Cost., dell’art. 41, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, il quale, con riferimento alle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, stabilisce che il loro esercizio e` consentito esclusivamente in immobili e unita` immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d’uso turistico-ricettiva, con esclusione di quelli aventi destinazione d’uso residenziale. Con riferimento all’art. 42 Cost., il ricorso si limita ad affermare che l’art. 41, comma 3, lede l’esercizio del diritto dominicale, senza alcuna argomentazione. Con riferimento all’art. 41 Cost., la motivazione risulta insufficiente perché il ricorrente non esamina per nulla la possibile utilità sociale derivante dall’adeguamento della destinazione urbanistica al reale utilizzo del bene. (Precedente: S. 126/2025 - mass. 46978).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell’art. 22, comma 6, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, per cui agli alberghi e` consentito associare nella gestione unita` immobiliari residenziali nella loro disponibilità, in aumento della propria capacità ricettiva e nei limiti del 40% della medesima. La disposizione regionale, impugnata nella parte in cui conferisce ai comuni il potere di ridurre la percentuale indicata, non risulta manifestamente irragionevole, perché completa in modo armonico la previsione di base: se questa garantisce un margine di flessibilità a livello regionale nella gestione alberghiera, si fa salva la possibilità per il singolo comune di temperare l’espansione delle attività alberghiere, tenendo conto delle esigenze del proprio territorio per regolarne gli insediamenti, funzione che non richiede specifici criteri-guida nella legge, essendo caratterizzata da elevata discrezionalità, fermo restando il necessario rispetto dei generali principi di ragionevolezza e imparzialità. Né viene lesa la libertà di iniziativa economica degli albergatori: in primo luogo, la limitazione risulta di modesta portata; inoltre, anche qualora un comune adottasse disposizioni limitative, gli alberghi potrebbero utilizzare l’unità residenziale in loro possesso a scopo turistico, come struttura ricettiva extra-alberghiera. La limitazione può inoltre essere giustificata in quanto volta a perseguire un’utilità sociale, consistente nella possibilità di adeguare l’espansione della ricettività alberghiera alle effettive esigenze del territorio comunale. (Precedente: S. 143/2025 - mass. 46992).

Il principio di sussidiarietà esclude un modello astratto di attribuzione delle funzioni, ma richiede invece che sia scelto, per ogni specifica funzione, il livello territoriale più adeguato, in relazione alla natura della funzione, al contesto locale e anche a quello più generale in cui avviene la sua allocazione. In relazione alla funzione legislativa, il principio di sussidiarietà non va inteso come strumento per vanificare il riparto costituzionale di competenze, ma come criterio interpretativo che può condurre a favorire le ragioni dell’unità o dell’autonomia. (Precedenti: S. 192/2024 - mass. 46482; S. 16/2024 - mass. 45969).

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 41, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, il quale, con riferimento alle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, stabilisce che il loro esercizio e` consentito esclusivamente in immobili e unita` immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d’uso turistico-ricettiva, con esclusione di quelli aventi destinazione d’uso residenziale. L’obbligo di destinazione d’uso turistico-ricettiva non contraddice le caratteristiche della civile abitazione perché è collegato al profilo gestionale (cioè al suo stabile utilizzo a fini di attività ricettiva) e al fatto che la destinazione residenziale e quella turistico-ricettiva rappresentano due categorie funzionali autonome dal punto di vista urbanistico. La non irragionevolezza del collegamento tra stabile attività ricettiva e mutamento di destinazione d’uso emerge inoltre anche dalla legislazione statale (art. 37-bis, comma 1, del d.l. n. 50 del 2022, come conv.).

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 16/12/2025, n. 186
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 186
Data del deposito : 16 dicembre 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo