Versione
1 gennaio 1948
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8 novembre 2001
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Art. 114. ((La Repubblica e' costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento)) .
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento)) .
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- 1. Costituzione italianaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 giugno 2025 · 72.76522
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte Cost., sentenza 23/12/2025, n. 196Provvedimento: […] Il vizio di illegittimità costituzionale investirebbe, correlativamente, gli artt. 114, comma 3, e 115, […] l'art. 115, comma 1, il quale, nel prescrivere che «[c]on deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 114, il numero delle ore e le modalità di accesso. […] secondo comma, lettera e) , Cost, è fondata. […] essere dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 112, comma 4, […] 6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 114, comma 3, della legge reg. […]Leggi di più...
- art. 348 codice penale·
- sanzioni amministrative·
- direttiva 2006/123/CE·
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- art. 117, comma secondo, lettera e) Cost.·
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- professioni·
- potestà legislativa regionale·
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- art. 117, terzo comma, Cost.·
- art. 117 Cost.·
- legittimità costituzionale·
- art. 56 TFUE·
- direttiva 2005/36/CE