Articolo 114 della Costituzione
Articolo 113Articolo 115
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1 gennaio 1948
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8 novembre 2001
Art. 114. ((La Repubblica e' costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento)) .



Entrata in vigore il 8 novembre 2001
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