Massima: Con la sentenza 66 dell'11 marzo 2022, la Corte costituzionale è intervenuta nuovamente in tema di riscossione e sua efficienza, mettendo in evidenza come debbano essere evitati interventi di rottamazione o stralcio contrari al valore costituzionale del dovere tributario, in quanto la riscossione, prima ancora di essere controllabile, deve essere efficiente. L'aspetto pubblicistico regola la genesi dell'obbligazione, ma il diritto di credito, che ne consegue, soggiace alle regole del credito di diritto privato, salve deroghe espresse, costituzionalmente legittime se sorrette da validi motivi.
Massima: Nel nuovo contesto della riforma del sistema della riscossione pubblica, inaugurata nel segno di una maggiore efficienza - anche a seguito del monito contenuto nella sentenza costituzionale n. 120 del 2021 -, dall'art. 1, commi da 14 a 23, della legge n. 234 del 2021, dovranno essere evitati interventi di "rottamazione" o "stralcio" contrari al valore costituzionale del dovere tributario e tali da recare pregiudizio al sistema dei diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione. (Precedente: S. 288/19 - mass. 41902).
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