Articolo 3 della Legge 2 gennaio 1989, n. 6
Articolo 2Articolo 4
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27 gennaio 1989
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18 dicembre 2025
Art. 3. Gradi della professione 1. La professione si articola in due gradi:
a) aspirante guida;
b) guida alpina-maestro di alpinismo.
2. L'aspirante guida puo' svolgere le attivita' di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.
3. L'aspirante guida puo' esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182)) .
Entrata in vigore il 18 dicembre 2025
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