Articolo 137 della Costituzione
Articolo 136Articolo 138
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1 gennaio 1948
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilita' dei giudizi di legittimita' costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non e' ammessa alcuna impugnazione.


Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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