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1 gennaio 1948
1 gennaio 1948
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilita' dei giudizi di legittimita' costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non e' ammessa alcuna impugnazione.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilita' dei giudizi di legittimita' costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non e' ammessa alcuna impugnazione.
Commentari • 352
- 1. Costituzione - Garanzie Costituzionalihttps://www.studiocataldi.it/ · 70.017586
TITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALI Sezione I - La Corte Costituzionale. […] La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. […] La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali. Art. 137. […]
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Giurisprudenza • 433
- 1. Corte Cost., sentenza 24/07/2025, n. 125Provvedimento: […] Visti l'atto di costituzione di Autostrade per l'Italia spa, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; […] ci si deve chiedere, d'ufficio, se la questione proposta dal giudice rimettente sia ammissibile alla luce dell'art. 137, terzo comma, Cost., a tenor del quale «[c]ontro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione»: poiché la norma che ne è oggetto risulta dall'addizione operata da una pronuncia di questa Corte, occorre domandarsi se la quaestio de legitimitate oggi sollevata costituisca, in realtà, un non consentito mezzo di impugnazione di una pronuncia costituzionale. […]Leggi di più...
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