Versione
19 aprile 1942
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20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 107.
((Forma della celebrazione.)) (( Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, da' lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione))
((Forma della celebrazione.)) (( Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, da' lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione))
Commentari • 389
- 1. Il matrimonio celebrato “via Skype”Elena Ficociello · https://www.iusinitinere.it/ · 164.73143
[…] Ciò peraltro risulta da una serie di norme dettate dal legislatore nel codice e, in particolare, dall'art. 107 c.c., norma fondamentale in ordine alla forma della celebrazione del matrimonio, il quale detta una previsione alquanto puntuale nonché inderogabile, stabilendo gli elementi costitutivi ed essenziali del momento celebrativo del matrimonio [3]. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Torino, sentenza 12/02/2021, n. 170Provvedimento: […] 2 Con comparsa del 12/4/2018 la sig.ra CP_1 si è costituita chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE: respingere la domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, applicandosi al caso di specie la Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 e conseguentemente l'art. 107 del Codice Civile Giapponese, che consente all'ex-coniuge di mantenere il cognome assunto a seguito del matrimonio. IN SUBORDINE: respingere la domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, difettando la domanda attorea dei presupposti per l'azione e sussistendo in capo a parte convenuta un interesse al mantenimento del cognome maritale meritevole di tutela. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con rifusione dei costi di consulenza istruttoria giapponese.”Leggi di più...
- legge applicabile cognome·
- art. 107 Codice Civile giapponese·
- art. 7 c.c.·
- contributo unificato·
- Convenzione di Monaco·
- compensazione spese processuali·
- pregiudizio da spendita cognome·
- diritto internazionale privato·
- inibitoria uso cognome maritale·
- diritto al nome