Articolo 107 del Codice civile
Articolo 106Articolo 108
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 107.

((Forma della celebrazione.)) (( Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, da' lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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