Articolo 76 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 76.

(Computo dei gradi).

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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