Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 136.
(Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile).
L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila.
(Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile).
L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila.
Commentari • 167
- 1. successionihttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 73.77261
[…] Leg. Artt. 136, 588 e 1362 c.c.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/02/2021, n. 498Provvedimento: […] Infatti, non sussiste alcuna disposizione legislativa – come invece previsto dall'art. 136 CC.- che imponga alla cancelleria di effettuare la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza, soggiacendo il giudizio all'impulso di parte. […]Leggi di più...
- principio della ragionevole durata del processo·
- art. 445 bis c.p.c.·
- art. 415 c.p.c.·
- mancata notifica decreto fissazione udienza·
- notifica inesistente·
- onere di diligenza·
- improcedibilità del ricorso·
- art. 291 c.p.c.