Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 gennaio 2013 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2026 |
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Intervista di Roberto Giovanni Conti Prof. Paola Mori – ord.dir.Unione europea Univ.Catanzaro Prof. Bruno Nascimbene – già ord. Dir.Un.Europea Univ.Statale di Milano Prof. Roberto Mastroianni – ord.Dir.Unione europea Univ.Statale di Napoli 1) Le recenti prese di posizione della Corte costituzionale italiana sul ruolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Corte cost.n.269/2017, Corte cost.n.20/2019) sono secondo lei la spia di una mutata sensibilità della Consulta rispetto al ruolo del giudice comune nel processo di protezione dei diritti fondamentali e, se si, quale le sembra la direzione che la Corte costituzionale ha inteso intraprendere sul punto? 2) A lei pare che …
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Giurisprudenza • +500
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- nullità processuali·
- diritto di difesa
Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni generali
- Art. 1.
Finalita'
1. La presente legge disciplina il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione delle decisioni e alla predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione , sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarieta', di proporzionalita', di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 11 della Costituzione :
«Art. 11. - L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.».
- L' art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - Art. 2. Comitato interministeriale per gli affari europei 1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, tenendo conto degli indirizzi espressi dalle Camere, opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). Il CIAE e' convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per gli affari europei. Ad esso partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la coesione territoriale e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all'ordine del giorno.
2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM).
3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il CIAE garantisce adeguata pubblicita' ai propri lavori.
5. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIAE sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 18, ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare successivamente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.
6. Il funzionamento del CIAE e' disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la coesione territoriale e la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 .
7. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee puo' avvalersi, entro un contingente massimo ((di ventotto unita', di cui ventiquattro appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e quattro appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate, di personale)) in posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 .
Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unita' di personale e' stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8. Nei limiti di un contingente massimo di sei unita', la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee puo' avvalersi di personale delle regioni o delle province autonome ((, di cui tre unita' appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e tre unita' appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate,)) designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da definire d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con il Ministro per gli affari europei. Il personale assegnato conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e rimane a carico della stessa.
9. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico di valutazione, di cui all'articolo 19, nell'ambito del Dipartimento per le politiche europee e' individuata la Segreteria del CIAE.
9-bis. Il Segretario del CIAE e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ai sensi dell' articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, e dell' articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , e successive modificazioni, tra persone di elevata professionalita' e di comprovata esperienza.