Articolo 131 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 131.
(Personale addetto ai servizi dei porti).

Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:
1) i lavoratori portuali;
2) i barcaioli.

Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del traffico, puo' determinare altre categorie di personale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l'impiego.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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