Articolo 127 del Codice penale
Articolo 126Articolo 129
Versione
1 luglio 1931
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Versione
4 dicembre 1947
Art. 127.

(( (Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica). )) ((Salvo quanto e' disposto nel titolo primo del libro secondo di questo Codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno dei Presidente della Repubblica, alla querela e' sostituita la richiesta dal Ministro per la giustizia))
Entrata in vigore il 4 dicembre 1947
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