Articolo 4 della Legge 8 marzo 1991, n. 81
Articolo 3Articolo 5
Versione
31 marzo 1991
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Versione
21 agosto 2013
Art. 4. Condizioni per l'iscrizione all'albo 1. Possono essere iscritti all'albo dei maestri di sci coloro che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalita' di cui all'articolo 6, nonche' dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunita' economica europea;
b) maggiore eta';
c) idoneita' psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unita' sanitaria locale del comune di residenza; ((2)) d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;
e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera e)) che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, e' abrogata la disposizione concernente l'obbligo del certificato di idoneita' psico-fisica all'attivita' di maestro di sci di cui alla lettera c), comma 1 del presente articolo.
Entrata in vigore il 21 agosto 2013
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