Articolo 5 della Legge 2 gennaio 1989, n. 6
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27 gennaio 1989
Art. 5. Condizioni per l'iscrizione all'albo 1. Possono ottenere l'iscrizione negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonche' dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunita' economica europea;
b) eta' minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo, di 18 anni per gli aspiranti guida;
c) idoneita' psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unita' sanitaria locale del comune di residenza;
d) possesso del diploma di scuola media inferiore;
e) non aver subi'to condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;
f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1989
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