Sentenza 22 agosto 2003
Massime • 1
Con riguardo al ricorso per Cassazione, ove, dopo la chiusura della discussione, si verifichi uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ., tra i quali rientra l'estinzione di una società per incorporazione, o per fusione o per scissione in plurime società, la notificazione della sentenza pronunciata nei confronti della originaria società si può fare a coloro ai quali spetta di stare in giudizio. Essa non deve, peraltro, a pena di nullità, essere effettuata nel domicilio eletto dalla originaria società presso il suo procuratore, ma presso la sede legale della nuova società.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12350 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
METROFERRO S.P.A., già COTRAL, in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI ROGAZIONISTI 16, presso lo studio dell'avvocato MARIA RITA BERTONI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
SE MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 61, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO DRISALDI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 10863/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 05/04/00 R.G.N. 17892/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato DRISALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato ritualmente OL AU, dipendente del RA con qualifica d'impiegato, adiva il Pretore di Roma assumendo che, in base ad un accordo aziendale del 9/6/72, la detta azienda si era impegnata a fornire annualmente una giacca ai dipendenti di sesso maschile inquadrati nella qualifica di impiegati, assumendo il relativo onere di spesa nella misura dell'80% e restando a carico del personale il residuo 20%. A decorrere dal 1983, però, tale assegnazione non aveva più avuto luogo. Successivamente, con accordo sindacale dell'1/3/90, era stato approvato il nuovo T.U. di massa vestiario e, con verbale d'intesa dell'1/6/90, le parti stipulanti (RA ed associazioni sindacali), preso atto della mancata assegnazione al personale impiegatizio degli effetti di vestiario spettanti, avevano convenuto che agli aventi diritto sarebbero state distribuite n. 5 giacche, il cui costo sarebbe stato a totale carico dell'Azienda. Però, poiché anche tale accordo non era stato rispettato dal RA, il ricorrente aveva deciso di rivolgersi all'Autorità giudiziaria chiedendo che l'Azienda fosse condannata al pagamento, in suo favore, della somma di lire 4.000.000 o, in subordine, di lire 3.300.000, per il ristoro del danno subito a seguito del mancato ricevimento delle giacche (n. 10 in virtù dell'Accordo del 9/6/72; n. 5 in virtù di quello dell'1/6/90, più altre due giacche per il periodo successivo al 1991), nonché alla rifusione delle spese processuali.
Costituitosi in giudizio, il RA si opponeva alle richieste del ricorrente, assumendo l'infondatezza della domanda in quanto non sussisteva alcun diritto per il dipendente, scaturente dal sinallagma contrattuale, al conseguimento degli effetti della massa vestiario, non costituendo i capi d'abbigliamento un emolumento destinato ad arricchire il patrimonio del lavoratore;
inoltre, deduceva l'infondatezza della domanda anche sotto il profilo dell'oggetto, essendo stato richiesto il risarcimento di un danno che non solo non era stato provato nella sua esistenza, ma per il quale non era stata neanche formulata alcuna richiesta di prova. Infine, in ogni caso, contestava la domanda anche in ordine al "quantum", stante la sua sproporzione;
inoltre eccepiva la prescrizione quinquennale. Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese processuali. L'adito Pretore rigettava il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Azienda resistente.
2. Con successivo ricorso il lavoratore proponeva appello avverso tale decisione, svolgendo un unico ed articolato motivo d'impugnazione.
In particolare l'appellante, pur riproponendo in buona parte le stesse argomentazioni già svolte nel giudizio di primo grado, lamentava l'ingiustizia dell'impugnata sentenza in quanto, a suo avviso, il diritto a conseguire le giacche in questione nasceva dai vari Accordi Sindacali che, dal 1972 al 1990, si erano succeduti nel tempo, con la conseguenza che il RA, ai sensi dell'alt 2099 c.c., era obbligato all'effettuazione di tale prestazione di chiara natura retributiva.
Inoltre, sotto il profilo del "quantum", chiariva che le somme richieste, dovute "in virtù dei richiamati Accordi e/o a titolo di risarcimento del danno", dovevano ritenersi congrue in quanto in linea con i valori di mercato, a differenza delle cifre indicate dal RA nella memoria difensiva, riferentisi ai soli costi di produzione dei manufatti. Infine, l'appellante chiariva che il danno di cui aveva chiesto il ristoro si era sicuramente verificato, in quanto egli, benché non fosse obbligato ad indossare sul luogo di lavoro una precisa uniforme, comunque si era visto costretto ad acquistare, a proprie spese, anche la giacca che avrebbe dovuto fornire l'Azienda d'appartenenza, con conseguente mancato risparmio nell'ambito del proprio bilancio familiare.
Pertanto concludeva chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento dell'originaria domanda, con vittoria di spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il RA resisteva ribadendo, sostanzialmente, le stesse argomentazioni e difese già sviluppate nel corso del giudizio di primo grado;
quindi, concludeva chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria di spese processuali.
3. Con sentenza n. 10863 del 14 maggio 1999 - 5 aprile 2000 l'adito tribunale, pronunciando sull'appello, condannava il CO.TRA.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di lire 1.400.000, così valutato il domandato danno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo soddisfo. Compensava tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
In particolare osservava il Tribunale che nessun dubbio sussisteva circa il diritto dell'appellante a conseguire, a totale costo dell'Azienda d'appartenenza, il quantitativo di giacche (cinque in tutto) indicato nel verbale d'intesa stipulato in data 1/6/90 tra l'Acotral - alla quale era succeduto il RA - e le Associazioni Sindacali. Infarti, dall'esame di tale verbale, si evinceva chiaramente l'assunzione, da parte dell'appellata, di un'obbligazione connessa al rapporto di lavoro e ritualmente negoziata in sede collettiva. In particolare, risultava che l'intesa venne raggiunta dalle parti con un dichiarato intento transattivo: quello di sanare la situazione verificatasi nel precedente decennio, allorché l'Azienda, benché contrattualmente tenuta a fornire determinati capi di vestiario in favore del personale impiegatizio, era rimasta del tutto inadempiente verso tale obbligazione.
Pertanto, "a parziale deroga degli Accordi Sindacali Aziendali 9/6/72 e 1/3/90", con la detta intesa entrambe le parti ritennero di convenire, in favore del personale interessato, "in via eccezionale a sanatoria delle spettanze pregresse fino a tutto l'anno 1990", la distribuzione di alcuni capi di vestiario (n. 5 giacche per gli impiegati e n. 7 grembiuli abitini per le impiegate) "senza porre a carico del personale stesso alcun onere"; inoltre venne altresì stabilito che l'acquisizione di tali capi sarebbe iniziata entro il 1990, e si sarebbe conclusa entro il 30/6/91.
In ordine al "quantum" della pretesa, però, il tribunale non riteneva di poter accogliere la richiesta negli stessi termini prospettati dall'appellante, e cioè calcolando mediamente, come parametro, un esborso di L. 500.000 per l'acquisto di ciascuna giacca: infatti, sotto tale profilo la richiesta era sproporzionata, soprattutto alla luce dei prezzi medi di mercato dei capi d'abbigliamento di qualità corrente.
Pertanto, in via equitativa il tribunale riteneva di poter determinare l'ammontare del danno subito dall'appellante in complessive L. 1.400.000, calcolando, in media, un esborso di L.200.000 per l'acquisto di ciascuna delle sette giacche non fornite dal RA.
Il tribunale infine precisava che non si poneva alcun problema di prescrizione, in quanto il diritto riconosciuto trovava la sua fonte nell'intesa del 1990, avente carattere sostitutivo.
4. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione - con atto notificato il 15 gennaio 2001 - la società METROFERRO s.p.a., già COTRAL, con due motivi di impugnazione.
Resiste con controricorso l'intimato eccependo in via preliminare la tardività dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in due motivi.
1.1. Con il primo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale con riguardo al verbale di intesa 1 giugno 1990 (art. 1362, 1363, 1364, 1366, 1368 c.c.), nonché dell'art. 2697 c.c.; denuncia altresì vizio di motivazione dell'impugnata sentenza.
In particolare quest'ultima non aveva tenuto conto del fatto che l'accordo transattivo del 1990 non comportava alcuna deroga alle modalità di consegna del vestiario in questione;
talché sussisteva l'onere, già previsto dalla previgente disciplina contrattuale, di provvedere al ritiro dei capi di abbigliamento. Dell'assolvimento di tale onere il dipendente controricorrente non aveva fornito prova alcuna.
1.2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., nonché vizio di motivazione dell'impugnata sentenza.
Anche sotto questo ulteriore profilo la società sostiene non sussistere alcun suo inadempimento ne' conseguentemente alcuna sua responsabilità risarcitoria atteso che il dipendente non aveva provato di aver inoltrato la richiesta di assegnazione del vestiario suddetto.
2. Nel controricorso l'intimato controricorrente ha eccepito in particolare l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto notificato - pur nel rispetto del termine annuale - ma oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza effettuata in data 3 giugno 2000.
3. In via pregiudiziale quest'ultima eccezione deve essere respinta. Ove, dopo la chiusura della discussione, si verifichi uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c., tra cui rientra l'estinzione di una società per incorporazione (Cass. 9 aprile 1998 n. 3694) o per fusione o per scissione in plurime società (come appunto nel caso di specie in cui la società appellata nel giudizio di secondo grado si è scissa in due società di cui una è l'attuale ricorrente), la notificazione della sentenza (pronunciata nei confronti dell'originaria società) si può fare a coloro ai quali spetta di stare in giudizio. Ed è quanto ha provveduto a fare la parte appellante, vittoriosa, notificando la sentenza alle due società in cui si era scissa l'originaria società appellata. La notifica però è stata fatta irritualmente perché indirizzata ed effettuata nel domicilio eletto (da quest'ultima società) presso il suo originario procuratore, mentre avrebbe dovuto esser fatta presso la sede legale delle nuove società, delle quali peraltro quella ricorrente è costituita a mezzo di un procuratore diverso da quello della società originaria;
a nulla rilevando più l'elezione di domicilio di quest'ultima presso il suo procuratore.
Quindi è nulla la notifica della sentenza di secondo grado effettuata dall'intimato alla società METROFERRO S.p.A. presso l'avv. Roberto Vetri procuratore domiciliatario della società CO.TRA.L. nei cui confronti la sentenza era stata pronunciata e che si era scissa nella due società METROFERRO s.p.a. (la quale in questo giudizio è elettivamente domiciliata presso l'avv. Maria Rita Bertoni) e LI.LA. s.p.a.. Consegue che in mancanza di rituale notifica della sentenza non decorreva il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. ma quello annuale di cui all'art. 327 c.p.c. che - come è pacifico tra le parti - è stato rispettato;
è pertanto tempestivo il ricorso della società METROFERRO s.p.a.. 3. Nel merito i due motivi di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente - sono infondati. Nella sostanza la società ricorrente denuncia un vizio della motivazione della sentenza nell'interpretazione dell'accordo transattivo del 1 giugno 1990 sotto il profilo che i giudici di merito non avrebbero considerato che le parti intendevano comunque confermare la previgente disciplina posta dagli accordi 1 marzo 1990 e 9 giugno 1972 quanto alle modalità di ritiro del vestiario alla cui consegna si era (pacificamente) obbligata la società ricorrente (anzi la sua dante causa prima della scissione suddetta); modalità che nella specie erano tali da escludere l'inadempimento della società perché implicavano un atto di iniziativa e di impulso del lavoratore interessato che in concreto non ci sarebbe stato.
3.1. Va però considerato che il vizio di insufficiente motivazione di una sentenza sussiste allorché essa mostri, nel suo insieme, una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento mentre il vizio di contraddittoria motivazione, anch'esso denunziabile in cassazione, presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, ossia l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata.
Sotto questi due profili comunque la denunzia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. explurimis Cass. 13 gennaio 1999, n. 287; 2 febbraio 1999, n. 3183; 3 agosto 1999,n. 8383). Quindi il controllo in sede di legittimità dell'osservanza dell'obbligo della motivazione non può trasmodare in una inammissibile rinnovazione del giudizio di merito;
ne' può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso nella sentenza impugnata, che come tale è incensurabile, ma costituisce lo strumento attraverso il quale è possibile valutare la legittimità della base di quel convincimento;
sicché il vizio di motivazione non sussiste quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un significato non conforme alle attese ed alle deduzioni della parte Inoltre il vizio denunciato deve riguardare un punto decisivo - tale, cioè, che se il relativo errore non fosse stato commesso, il giudizio sarebbe potuto essere diverso - l'identificazione del quale, peraltro, non può essere rimessa a questa Corte cui venga genericamente espressa la doglianza di motivazione viziata, ma, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e del carattere limitato del mezzo di impugnazione, è onere della parte ricorrente, dunque, di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo sulla sufficienza e non contraddittorietà della motivazione. Ossia il ricorrente, ove lamenti l'omessa od insufficiè nte motivazione da parte del giudice di merito, ha l'onere di indicare quale circostanza processuale il giudice di merito abbia trascurato e per quale motivo logico-giuridico la ricostruzione del fatto accolta dal giudice di merito sia carente. Ove, per contro, il ricorrente si limiti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, si cade nella richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.
3.2. Con riferimento poi al caso di specie deve in particolare considerarsi che la sentenza impugnata è sufficientemente e non contraddittoriamente motivata. In particolare la difesa della società ricorrente non indica circostanze di fatto o elementi documentali, tempestivamente dedotti, ma non considerati dai giudici d'appello, che correttamente si sono arrestati alla verifica del mancato adempimento da parte della società dell'obbligo di consegna del vestiario in questione.
Nè la società specifica di aver tempestivamente dedotto nella memoria di costituzione in primo grado e di aver richiamato in appello la circostanza del rilascio dei buoni di prelevamento del vestiario che comproverebbe l'insussistenza del suo inadempimento alle obbligazioni assunte con il citato accordo transattivo. Non può pertanto utilmente dolersi del fatto che la sentenza impugnata ometta del tutto di considerare tale circostanza.
4. Il ricorso deve pertanto essere integralmente rigettato. La condanna alle spese di questo giudizio segue la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio liquidate in euro 6,00 oltre euro mille per onorario d'avvocato.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2003