Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12350
CASS
Sentenza 22 agosto 2003

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Con riguardo al ricorso per Cassazione, ove, dopo la chiusura della discussione, si verifichi uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ., tra i quali rientra l'estinzione di una società per incorporazione, o per fusione o per scissione in plurime società, la notificazione della sentenza pronunciata nei confronti della originaria società si può fare a coloro ai quali spetta di stare in giudizio. Essa non deve, peraltro, a pena di nullità, essere effettuata nel domicilio eletto dalla originaria società presso il suo procuratore, ma presso la sede legale della nuova società.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12350
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12350
    Data del deposito : 22 agosto 2003

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