Sentenza 12 dicembre 2005
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 10, comma terzo, L. 5 dicembre 2005, n. 251 (modifiche al cod. pen. ed alla L. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze per i recidivi, di usura e di prescrizione) - per contrasto con gli artt. 3, 25, comma secondo e 101 Cost. - secondo cui non si applicano i termini di prescrizione che risultino più brevi di quelli previgenti nei processi già pendenti in primo grado, ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché nei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione, in quanto il legislatore, nell'ambito di un articolato regime transitorio, ha operato una ragionevole differenziazione tra gli imputati, in considerazione di un fattore oggettivo, rappresentato dalla diversa incidenza della modifica legislativa dei termini di prescrizione nel tempo e nei diversi stadi dell'accertamento penale, ponendo in essere tale modulazione senza "revocare in dubbio" il nucleo essenziale e fondamentale della garanzia offerta ai cittadini attraverso l'istituto della prescrizione.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2005, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 12/12/2005
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 1536
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 22494/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. NI AR;
2. AM EN;
3. SS RT;
4. NI IC;
avverso la sentenza in data 23/09/2002 della Corte di Appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito, che ha chiesto la declaratoria di manifesta infondatezza delle eccezioni di legittimità costituzionale prospettate dalla difesa dei ricorrenti, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al terzo motivo di ricorso, relativo al giudizio di comparazione tra circostanze, ed il rigetto dei ricorsi nel resto.
Uditi i difensori degli imputati, avv.ti. DE MATTEIS Francesco Augusto e CARBONI Mauro che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi e in subordine la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione in ordine alle questioni di legittimità costituzionale prospettate;
Udito il difensore della parte civile, Regione Umbria, che ha chiesto che i primi due motivi dei ricorsi siano dichiarati inammissibili e si è rimesso alle valutazioni della Corte in ordine al terzo motivo di ricorso, concernente il giudizio di comparizione tra le circostanze.
FATTO
1. AR ON, EN CA, RT UC e IC ON ricorrono per Cassazione avverso la sentenza in data 23/09/2002 della Corte di Appello di Firenze che - decidendo in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento parziale da parte della Corte di Cassazione della sentenza della Corte di Appello di Perugia del 23/06/2000 - ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti in ordine al reato di cui all'art. 56 c.p., art. 640 bis c.p. e art. 110 c.p. per essersi il reato estinto per prescrizione,
confermando, nel resto, la sentenza di primo grado del Tribunale di Perugia e riducendo la pena inflitta agli imputati a mesi undici di reclusione per AR ON, a mesi dieci di reclusione per RT UC e IC ON, a mesi nove e giorni quindici di reclusione per EN TI.
2. Nella sentenza del 29/11/1995 il Tribunale di Perugia aveva ritenuto gli imputati responsabili dei reati di falso ideologico in atti pubblici nonché di truffa e di tentata truffa ai sensi dell'art. 640 bis c.p. in danno della Regione Umbria perché, come componenti della Giunta del Comune di Bettona, operando in concorso con l'ingegnere investito del progetto dell'opera e della direzione dei lavori, avevano prodotto alla Regione, ai fini di essere ammessi ad un finanziamento regionale a fondo perduto, una serie di atti (delibera di recupero dell'immobile del 05/01/1993; atto di affidamento dei lavori del 18/03/1993; atti di approvazione del primo stato di avanzamento dei lavori del 02/06/1993; attestato del progettista direttore dei lavori del 07/04/1993) relativi ad un'opera - il recupero dell'ex convento di Santa TE - in realtà compiuta anteriormente al 1990; ottenendo così un anticipo di L. 50 milioni sull'importo complessivo di L. 96 milioni in favore dell'amministrazione comunale e l'annotazione relativa alla richiesta della somma residua, poi non versata in seguito al disvelamento della situazione effettivamente esistente.
La Corte di Appello di Perugia aveva poi confermato il 23/06/2000 la decisione di primo grado.
3. La Corte di Cassazione aveva parzialmente annullato tale ultima sentenza rilevando che il giudice di merito aveva omesso di accertare:
a) se il restauro dell'ex convento di Santa TE rientrasse nell'ambito di un programma pluriennale di interventi o in un piano annuale che prevedeva l'accantonamento previsto dalla L.R. 20 maggio 1986, n. 19, art. 3;
b) se le opere eseguite dall'impresa NI erano di completamento delle opere relative alla terza fase del restauro per cui la Regione aveva già concesso il contributo;
c) se per il pagamento di questi lavori era stata iscritta riserva durante o al termine della terza fase di realizzazione del restauro.
4. La Corte di Appello di Firenze - premesso che si era formato il giudicato interno sull'esistenza dei delitti di falso ideologico e sulla relativa responsabilità degli imputati - ha fornito una risposta affermativa al primo punto indicato nella direttiva della Corte di Cassazione, affermando che il restauro dell'ex convento di Santa TE rientrava nell'ambito del Piano attuativo per l'anno 1989 ed il piano di riparto della spesa complessiva prevedeva di destinare la somma residua (L. 163.108.520) ad accantonamenti per interventi urgenti ed imprevedibili e per il completamento di opere già realizzate secondo il disposto della L.R. n. 19 del 1986, art. 3.
In ordine al secondo punto della direttiva del giudice di legittimità la Corte Territoriale (dopo aver precisato che i giudici di merito non avevano detto che i lavori eseguiti dall'impresa NI erano di completamento delle opere relative alla terza fase del restauro dell'immobile già destinato a convento ma avevano invece ricondotto tali lavori nell'ambito di un quarto stralcio dotato di autonomia) ha escluso la possibilità di definire come "opere di completamento" quelle elencate nello stato di avanzamento dei lavori alla data del 07/04/1993 ed ha invece sostenuto che la descrizione dei lavori evidenziava una parte di quanto l'impresa aveva realizzato nel corso di una fase che era certamente conclusa alla data del 20/05/1990.
Una risposta negativa è stata poi data anche sul terzo punto della direttiva (se per il pagamento di questi lavori fosse stata iscritta riserva durante o al termine della terza fase di realizzazione del restauro).
Sulla base di queste considerazioni la Corte fiorentina è giunta a ribadire la sussistenza dei reati di truffa e di tentata truffa ai sensi dell'art. 640 bis c.p. rilevando l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 56 c.p., art. 640 bis c.p. e art. 110 c.p. e riducendo, nei termini di cui si è prima detto, la pena inflitta agli imputati.
5. Con il primo motivo di ricorso la difesa dei ricorrenti lamenta la violazione dell'art. 627 c.p.p., comma 3, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b), nonché la mancanza ed illogicità della motivazione.
Rilevato che la Corte fiorentina ha dato risposta positiva al primo quesito posto dal giudice di legittimità (se il restauro dell'ex convento di Santa TE rientrasse nell'ambito di un programma pluriennale di interventi o in un piano annuale che prevedeva l'accantonamento previsto dalla L.R. 20 maggio 1986, n. 19, art. 3) e negativa agli altri due, la difesa rileva che è contraddittorio affermare che "i lavori di cui si discute fossero in parte gli stessi già compiuti nel marzo 1990 sulla base di un raffronto tra documenti contabili e poi affermare che detti lavori non possono essere considerati di complemento della terza fase del terzo stralcio". In realtà il finanziamento relativo al primo piano di recupero dei due conventi di S. IA e di Santa TE era stato ottenuto dal Comune di Bettona per L. 100 milioni con deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 5691 del 25/07/1989 e la scelta di accelerare il recupero di una parte dei due conventi rispetto alle altre rientrava nella discrezionalità tecnica del Comune. Ad avviso dei ricorrenti la Corte di Appello Firenze ha dunque sbagliato, al pari di quella perugina, nel non riconoscere di essere di fronte ad una ipotesi di distrazione di un contributo per uno scopo diverso da quello per cui era stato concesso e nel ritenere, invece, che si è trattato del conseguimento di un contributo al quale il Comune non avrebbe avuto diritto di accedere trattandosi di somme necessarie a sanare debiti contratti fuori bilancio.
La Corte fiorentina ha inoltre errato anche nell'affermare che le "riserve" finanziabili con il contributo suppletivo la L.R. n. 19 del 1986, ex art. 13, sono solo quelle contenute nel registro di contabilità e da iscrivere entro i termini previsti dal R.D. n. 350 del 1895, art. 54, giacché sono da considerare come riserve anche quelle per eventuale revisione dei prezzi (la cui domanda deve essere presentata prima della firma del certificato di collaudo) o quelle relative alla decorrenza ed alla misura degli interessi per ritardato pagamento di acconti e del saldo (anch'esse sollevabili prima della firma del certificato di collaudo, non intervenuto al momento dell'introduzione del giudizio).
Nè, infine, sarebbe ravvisatole il danno penalmente rilevante derivante dal preteso reato, atteso che non è configurabile un danno "da mero sviamento" ma solo un danno "da sviamento con sottrazione di risorse pubbliche" allo scopo per cui esse sono state programmaticamente preordinate.
6. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p. in relazione all'art. 640 bis c.p. e art. 43 c.p., sul rilievo che i giudici del rinvio non potevano ritenere sussistente il dolo del reato di cui all'art. 640 bis c.p. basandosi unicamente sul giudicato interno in tema di falso ideologico, e segnatamente sulla conoscenza da parte degli imputati del reale stato del restauro, in quanto tale conoscenza risulta contraddetta e smentita da una pluralità di circostanze (il fatto che nel marzo del 1990 la giunta era decaduta stante le elezioni in atto;
la circostanza che la somma di L. 168 milioni non era stata iscritta a bilancio da parte del Comune;
l'assenza di certezza sulle cariche eventualmente ricoperte nella successiva consiliatura).
7. Con il terzo ed ultimo motivo si mette in rilievo che sulla base della attuale giurisprudenza della Corte di Cassazione l'art. 640 bis c.p. configura una circostanza aggravante del reato di truffa e non una figura autonoma di reato.
Con la conseguenza che la Corte fiorentina avrebbe dovuto considerare che a tutti gli imputati erano state riconosciute dal primo giudice le attenuanti generiche (senza alcuna comparazione con il più grave reato contestato di cui all'art. 640 bis c.p.); che su tale omessa comparazione era intervenuta doglianza degli imputati (segnatamente dall'imputato Schippa con motivo estensibile ai coimputati); che sulla base del suddetto giudizio di comparazione la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato per prescrizione (art. 129 c.p.p; art. 157 c.p., n. 4, e art. 160 c.p., u.c.).
8. Nel corso della discussione i difensori dei ricorrenti hanno eccepito l'illegittimità costituzionale della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, per contrasto con l'art. 3 Cost., art. 25 Cost., comma 2, e art. 101 Cost., mentre il Procuratore Generale ha chiesto che la questione di legittimità Costituzionale sia dichiarata manifestamente infondata.
DIRITTO
1. La difesa dei ricorrenti ha eccepito l'illegittimità costituzionale della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, recante "Modifiche al codice penale ed alla L. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze per i recidivi, di usura e di prescrizione", per contrasto con l'art. 3 Cost. nonché con l'art. 25 Cost., comma 2, e art. 101 Cost..
Secondo i ricorrenti la norma transitoria impugnata - escludendo l'applicabilità dei "più brevi" termini di prescrizione dei reati derivanti dalla L. n. 251 del 2005 "nei processi già pendenti .... avanti alla Corte di Cassazione" - si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., dando vita ad una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti imputati di reati identici o di eguale gravità in ragione di evenienze meramente occasionali e non predeterminate dalla legge. Inoltre essa lederebbe il principio di riserva di legge e di tassatività della legge penale, in relazione all'art. 25 Cost., comma 2, ed alla regola dettata dall'art. 2 c.p., comma 3, secondo cui il giudice non può applicare una pena non più
prevista dall'ordinamento perché il reato, risalente nel tempo, si è prescritto.
Infine la norma denunciata violerebbe il principio di esclusiva soggezione del giudice alla legge sancito dall'art. 101 Cost., comma 2, poiché essa genera una situazione di grave ed assoluta incertezza del giudice;
questi, infatti, è chiamato ad interpretare ed applicare una disposizione transitoria contraddittoria tanto rispetto all'art. 2 c.p. (ribadito dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 2) quanto rispetto all'art. 129 c.p.p. che obbliga tutti i giudici in ogni stato e grado del processo alla immediata declaratoria di una causa di estinzione del reato e, quindi, anche alla immediata declaratoria della prescrizione.
2. La questione di costituzionalità prospettata dalla difesa dei ricorrenti è rilevante nel presente giudizio di legittimità. Poiché il reato contestato ai ricorrenti è quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), per il quale è prevista la pena della reclusione da uno a sei anni, esso risulterebbe estinto per prescrizione ove la norma transitoria impugnata venisse dichiarata incostituzionale e, conseguentemente, la nuova disciplina dei termini di prescrizione prevista dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, dovesse trovare immediata ed integrale applicazione - come auspicano i ricorrenti - anche nel processo pendente dinanzi a questa Corte.
Il reato non risulta invece prescritto se - in conformità alla disposizione dettata dalla citata L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3 - nel giudizio di legittimità si deve continuare a fare riferimento, per il computo della prescrizione, ai previgenti - più lunghi - termini di prescrizione.
3. Passando ad esaminare i profili di merito delle eccezioni di legittimità costituzionale prospettate dalla difesa degli imputati si osserva che esse sono da ritenere manifestamente infondate. Va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza della Corte Costituzionale è costante nell'affermare - con riguardo all'art. 3 Cost. ed alla previsione generale dell'art. 2 c.p., comma 3, - che
"l'applicazione delle disposizioni penali più favorevoli al reo può subire limitazioni e deroghe, sancite non senza una qualche razionale giustificazione da parte del legislatore ordinario" (Corte Cost. n. 74 del 1980). In altri termini, secondo il giudice costituzionale, il legislatore ordinario ha facoltà di modulare e graduare le modalità di applicazione della legge penale successiva più mite, introducendo le condizioni, i limiti e le eccezioni che ritenga opportuni, e non incorre nella violazione dell'art. 3 Cost. ove le soluzioni legislative adottate siano sorrette da valutazioni e giustificazioni non irragionevoli.
In quest'ottica il giudice delle leggi ha ritenuto conforme a Costituzione la norma (L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20) che sancisce la cosiddetta "ultrattività" delle disposizioni penali delle leggi finanziarie, ravvisando la ragionevolezza della disposizione e della sua ratio ispiratrice e negando, su questa base, l'esistenza di un contrasto con l'art. 3 Cost. oltre che con l'art. 25 Cost., comma 2, che "vieta la retroattività della legge penale ma non concerne l'ultrattività che è disciplinata dall'art. 2 c.p." (Corte Cost. n. 164 del 1974 e succ. conformi). Seguendo la stessa linea di pensiero la Corte Costituzionale ha poi dichiarato infondate le questioni di legittimità Costituzionale sollevate nel corso di giudizi relativi ad incidenti di esecuzione miranti ad ottenere la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena a seguito della novellazione dell'art. 164 c.p., ravvisando "una pertinente ragione giustificativa" della differente disciplina "nell'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti perseguita statuendo l'intangibilità delle sentenze divenute irrevocabili" (Corte Cost. n. 74 del 1980). Significativa, ai fini che qui interessano, è infine la sentenza n. 277 del 1990 nella quale il giudice Costituzionale - dopo aver ampiamente discusso il tema della "costituzionalizzazione" del principio di retroattività della legge penale più favorevole al reo - ha ritenuto di poter risolvere il caso al suo esame "senza ricorso all'esame dell'ampiezza, portata e contenuti dell'art. 2 c.p." sul rilievo che tale disposizione "entra in discussione.....soltanto ove vi sia stato un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto tipico oggetto del giudizio".
Questi, dunque, gli approdi della riflessione del Giudice Costituzionale sull'ambito nonché sui possibili limiti e graduazioni della retroattività della legge penale più mite.
Approdi che appaiono confermati e ribaditi nella loro validità ed attualità anche nel faticoso e tormentato processo di progressiva elaborazione di un diritto pubblico europeo, se si ha presente (beninteso: allo stato solo come significativo parametro interpretativo) la previsione contenuta nell'art. 49, comma 1, ultima parte, della Carta dei diritti fondamentali, inserita nell'articolo 2 - 109 del progetto di "Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa".
Tale disposizione - che recita "Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima"- mostra come anche nel progetto di una futura "Costituzione Europea" la retroattività della legge penale successiva più favorevole, pur essendo inserita nel tessuto costituzionale, sia comunque destinata a restare "circoscritta" alla norma incriminatrice ed alla sanzione per essa contemplata. Indicazioni di segno analogo su quest'ultimo aspetto sono inoltre desumibili dalla decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo (22/06/2000, Case of Coeme and others v. Belgium) nella quale è stata analizzata la relazione tra una modifica (in peius) della disciplina dei termini di prescrizione introdotta in Belgio dalla L. 24 dicembre 1993 e l'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
4. Se si confrontano questi dati con la fisionomia dell'istituto della prescrizione delineata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, si possono agevolmente comprendere le ragioni dell'evidente infondatezza delle questioni di legittimità sollevate dalla difesa dei ricorrenti.
Attraverso l'istituto della prescrizione l'ordinamento appresta una garanzia diretta ad evitare agli imputati la prospettiva di una persecuzione penale e di un processo interminabili;
ed assolve a questo compito fissando un confine temporale all'esercizio della repressione penale per i diversi tipi di reato, oltre il quale la forza deleteria del tempo determina l'estinzione del reato ascritto. Al pari di ogni istituto ancorato al decorso del tempo, la prescrizione dei reati può dar luogo - e nella realtà effettuale da frequentemente luogo - a sensibili diversità di trattamento tra imputati di fatti identici o analoghi, anche commessi nello stesso momento, per effetto di una serie di variabili che incidono sui tempi dell'accertamento penale (quali ad esempio: il diverso momento di inizio delle indagini in relazione al tempo di commissione del reato, la eventuale scelta di riti alternativi, le complesse vicende del procedimento e del processo, la differente efficacia delle strategie difensive adottate etc.).
Per unanime valutazione degli studiosi e della giurisprudenza, tali innegabili diversità, dovute a fattori ed eventi soggettivi o contingenti, non intaccano però il nucleo centrale della "garanzia" - che resta costituito dalla chiara determinazione da parte dello Stato di termini di prescrizione per i diversi tipi di reati - e non si risolvono perciò in violazioni del principio di eguaglianza. Riguardata in questa prospettiva la disciplina transitoria dettata dalla menzionata L. n. 251 del 2005, art. 10, commi 2 e 3, appare sicuramente rispettosa della peculiare "garanzia" offerta dallo Stato ai cittadini con l'istituto della prescrizione e conforme agli enunciati della Corte Costituzionale volti a definire l'ambito dell'art. 25 Cost., comma 2, ed a chiarire il rapporto tra l'art. 3 Cost. e la regola di retroattività della legge penale modificativa in melius contenuta nell'art. 2 c.p., comma 3. Da un lato, infatti, il legislatore ha stabilito, nella L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 2, che i nuovi termini di prescrizione che risultino "più lunghi di quelli previgenti" non possano trovare applicazione nei procedimenti e nei processi in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge;
con la conseguenza che nessun cittadino imputato si troverà esposto ad un termine di prescrizione più lungo di quello esistente al momento della commissione del reato di cui è imputato.
Dall'altro lato, nella citata legge, art. 10, comma 3, è previsto, nel quadro di un articolato regime transitorio, che nei "processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento" nonché nei " processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione" non si applichino i termini di prescrizione che risultino "più brevi" di quelli previgenti;
con la conseguenza che in tali giudizi restano comunque fermi i preesistenti termini di prescrizione, senza che nei confronti degli imputati si verifichi alcuna mutazione o alterazione del confine temporale della repressione penale fissato dalla legge penale previgente.
5. Una siffatta soluzione legislativa non appare lesiva del principio di eguaglianza ne' fonte di una ingiustificata disparità di trattamento.
Essa, infatti, opera una ragionevole differenziazione tra gli imputati in considerazione di un fattore oggettivo - la diversa incidenza della modifica legislativa dei termini di prescrizione nel tempo e, segnatamente, nei diversi stadi dell'accertamento penale - e pone in essere tale modulazione senza revocare in dubbio il nucleo essenziale e fondamentale della garanzia offerta ai cittadini attraverso l'istituto della prescrizione.
Quest'ultima considerazione vale anche ad escludere che la L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, della violi l'art. 25 Cost., comma 2,
secondo cui "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".
Il parametro invocato appare del tutto inconferente poiché, in forza della norma transitoria, nei "processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento" nonché nei "processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione" sono destinati ad essere applicati i termini prescrizionali preesistenti, ovviamente dettati da norme anteriori ai fatti oggetto di accertamento penale e preventivamente noti agli imputati ed ai loro difensori.
Del pari manifestamente infondata è l'ultima eccezione di legittimità Costituzionale che riguarda il preteso contrasto della norma transitoria impugnata con l'art. 101 Cost., comma 2. Se è vero che la disciplina transitoria dettata dalla nuova legge in materia di prescrizione non mancherà di porre problemi interpretativi ed applicativi, occorre prendere atto che essa traccia una chiara linea di demarcazione nell'ambito della disciplina dei termini di prescrizione.
Ne deriva che, grazie alla normale attività della giurisprudenza, potranno essere superati eventuali margini di incertezza su singoli punti del dettato normativo. Nè si vede perché la disciplina transitoria dovrebbe entrare in un "insanabile" contrasto con la previsione contenuta con l'art. 129 c.p.p., che potrà trovare applicazione solo se e quando il reato risulti prescritto in applicazione delle regole contenute nella L. n. 251 del 2005, art. 10, e delle altre norme che regolano la prescrizione.
Sulla base di tali considerazioni la questione di legittimità costituzionale sin qui esaminata va dichiarata manifestamente infondata.
6. Occorre ora passare ad esaminare il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 627 c.p.p., comma 3, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b) nonché la mancanza ed illogicità della motivazione.
La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (cfr. al riguardo, tra le sole pronunce delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. sent. n. 12 del 23/06/2000; Cass. Sez. Un. sent. n. 6402 del 02/07/1997; Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 29/01/1996). In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" - il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale.
Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Esaminata in quest'ottica la decisione impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse perché, con motivazione esente da vizi logici e da interne contraddizioni, la Corte Territoriale: a) ha riesaminato, in sede di rinvio, l'intera vicenda oggetto del giudizio, seguendo fedelmente la traccia segnata dal giudice di legittimità; b) in particolare ha opportunamente precisato che i giudici di merito non avevano detto che i lavori eseguiti dall'impresa NI erano di completamento delle opere relative alla terza fase del restauro dell'immobile già destinato a convento ma avevano invece ricondotto tali lavori nell'ambito di un quarto stralcio dotato di autonomia;
c) ha poi escluso la possibilità di definire come "opere di completamento" quelle elencate nello stato di avanzamento dei lavori alla data del 07/04/1993; d) ha infine rappresentato che la descrizione dei lavori evidenziava una parte di quanto l'impresa aveva realizzato nel corso di una fase che era certamente conclusa alla data del 20/05/1990; e) ha escluso che per il pagamento dei lavori fosse stata iscritta riserva durante o al termine della terza fase di realizzazione del restauro. Dal canto loro i ricorrenti non hanno evidenziato, nella motivazione della sentenza impugnata, evidenti vizi logici o significative deviazioni dalle indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio, ma si sono limitati a riproporre in questa sede una versione alternativa dei fatti (secondo cui il Comune di Bettona aveva ottenuto un finanziamento relativo al piano di recupero dei due conventi di S. IA e di Santa TE e la scelta di accelerare il recupero di una parte dei due conventi rispetto alle altre rientrava nella discrezionalità tecnica del Comune), versione che appare meramente ipotetica ed è comunque da ritenere inammissibile nel giudizio di legittimità. In conclusione sul punto: la Corte fiorentina ha adeguamente rappresentato le ragioni che l'hanno indotta a negare valore alla tesi difensiva dei ricorrenti delle "opere di completamento" , della "distrazione" di un contributo per uno scopo diverso da quello per cui era stato concesso e del "mero sviamento" senza sottrazione di risorse pubbliche ed a ravvisare, invece, nella condotta degli amministratori gli estremi dei reati di truffa e di tentata truffa ai sensi dell'art. 640 bis c.p. (rilevando l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 56 c.p., art. 640 bis c.p. e art. 110 c.p. e riducendo, nei termini di cui si è prima detto, la pena inflitta agli imputati). Il primo motivo di ricorso è pertanto da ritenere infondato.
7. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p. in relazione all'art. 640 bis c.p. e art. 43 c.p..
Ad avviso dei ricorrenti i giudici del rinvio non potevano ritenere sussistente il dolo del reato di cui all'art. 640 bis c.p. basandosi unicamente sul giudicato interno in tema di falso ideologico e segnatamente sulla conoscenza da parte degli imputati del reale stato del restauro, in quanto tale conoscenza risultava contraddetta e smentita da una pluralità di circostanze (il fatto che nel marzo del 1990 la giunta era decaduta stante le elezioni in atto;
la circostanza che la somma di L. 168 milioni non era stata iscritta a bilancio da parte del Comune;
la assenza di certezza sulle cariche eventualmente ricoperte nella successiva consiliatura). La censura - essenzialmente in fatto - non coglie comunque nel segno perché la Corte Territoriale ha ravvisato la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 640 bis c.p. sulla base dell'ampia ed accurata ricostruzione della vicenda amministrativa compiuta in sede di merito, della identificazione delle articolate condotte tenute dagli amministratori, della dimostrazione del loro grado di effettiva conoscenza dello stato reale del restauro e della conseguente consapevolezza della illegittimità del contributo, ancorando così ad una pluralità di sicuri indici la sua valutazione sul dolo.
8. È invece fondata l'ultima doglianza dei ricorrenti relativa al mancato giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti ed aggravanti (art. 69 c.p.). Come è noto, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 26351 del 10/07/2002, hanno risolto un rilevante contrasto giurisprudenziale affermando che l'art. 640 bis c.p. configura una circostanza aggravante del reato di truffa e non una figura autonoma di reato. E poiché a tutti gli imputati sono state riconosciute le attenuanti generiche senza effettuare alcuna comparazione con l'aggravante contemplata dall'art. 640 bis c.p., la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze che dovrà provvedere ad effettuare il giudizio di comparazione.
9. Le considerazioni sin qui svolte comportano le seguenti conclusioni: a) va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità Costituzionale della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, sollevata dai ricorrenti in relazione all'art. 3 Cost., art. 25 Cost., comma 2, e art. 101 Cost.; b) la sentenza impugnata va annullata limitatamente al giudizio di comparazione tra circostanze, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze;
c) i ricorsi Vanno rigettati nel resto. L'esito del giudizio di legittimità preclude la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese e degli onorari della parte civile costituita.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità Costituzionale della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, sollevata dai ricorrenti in relazione all'art. 3 Cost., art. 25 Cost., comma 2, e art. 101 Cost..
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di comparazione tra circostanze e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2006