Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2005, n. 460
CASS
Sentenza 12 dicembre 2005

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È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 10, comma terzo, L. 5 dicembre 2005, n. 251 (modifiche al cod. pen. ed alla L. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze per i recidivi, di usura e di prescrizione) - per contrasto con gli artt. 3, 25, comma secondo e 101 Cost. - secondo cui non si applicano i termini di prescrizione che risultino più brevi di quelli previgenti nei processi già pendenti in primo grado, ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché nei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione, in quanto il legislatore, nell'ambito di un articolato regime transitorio, ha operato una ragionevole differenziazione tra gli imputati, in considerazione di un fattore oggettivo, rappresentato dalla diversa incidenza della modifica legislativa dei termini di prescrizione nel tempo e nei diversi stadi dell'accertamento penale, ponendo in essere tale modulazione senza "revocare in dubbio" il nucleo essenziale e fondamentale della garanzia offerta ai cittadini attraverso l'istituto della prescrizione.

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  • 1Wikilabour
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2005, n. 460
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 460
Data del deposito : 12 dicembre 2005

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