Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/2003, n. 2469
CASS
Sentenza 19 febbraio 2003

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Per potersi qualificare alla stregua di una confessione stragiudiziale, l'affermazione contenuta in uno scritto difensivo depositato in un giudizio tra terzi deve essere direttamente imputabile alla parte, e non solo al suo difensore, giacché questi non ha la disponibilità del diritto cui la pretesa confessione si riferisce.

Sebbene la condanna alla rivalsa presupponga il già avvenuto pagamento, ad opera di colui in favore del quale la condanna è emessa, di quanto della rivalsa medesima debba formare oggetto, tuttavia non può negarsi l'interesse della parte a richiedere tale condanna, in via condizionata, contestualmente all'accertamento del proprio diritto, fermo restando che tale diritto non sorge se non a seguito dell'avvenuto pagamento della somma di cui il "solvens" pretende di ottenere rivalsa da altri. Su una tale domanda di condanna il giudice è dunque tenuto a provvedere, non potendo limitarsi a considerarla assorbita in quella di mero accertamento del diritto di rivalsa, essendo quest'ultima inidonea alla formazione di un titolo esecutivo.

In caso di obbligazione solidale dal lato passivo, l'accertamento del debito nei riguardi di uno solo dei condebitori non richiede la necessaria partecipazione al giudizio anche dell'altro e non fa stato nei suoi confronti. Ciò non impedisce tuttavia al debitore escusso di agire in rivalsa verso il condebitore solidale, adducendo il fatto di aver dovuto soddisfare le ragioni del comune creditore, fermo restando che il convenuto in questo secondo giudizio è libero di proporre tutte le eccezioni idonee a paralizzare la pretesa dell'attore, anche in relazione a quanto già accertato nella precedente causa cui egli non ha partecipato.

Ove l'obbligazione negozialmente assunta da chi abbia agito in nome e nell'interesse di un costituendo consorzio, sia stata poi ratificata dal consorzio medesimo dopo la sua costituzione, detta ratifica comporta l'affiancamento, non già la sostituzione, del nuovo al precedente obbligato - che continua ad essere tenuto a rispondere ai sensi dell'art. 2331, secondo comma, cod. civ. -, e (trattandosi della medesima obbligazione, avente ad oggetto la medesima prestazione traente origine dalla stessa vicenda negoziale) genera tra i coobbligati un vincolo di solidarietà, sia pure ad interesse unisoggettivo; donde il diritto di regresso integrale del precedente obbligato nei confronti del consorzio, esercitabile tuttavia solo a decorrere dall'avvenuto pagamento della somma poi oggetto di regresso, perché solo a partire da detto momento può dirsi concretizzato l'interesse giuridicamente apprezzabile del "solvens" ad agire verso l'obbligato principale.

La ratifica tacita, per produrre effetti, non presuppone alcun atto formale di comunicazione alla controparte, essendo sufficiente che quest'ultima sia comunque venuta a conoscenza dei fatti in cui la ratifica medesima si esprime.

Il mancato accoglimento di un'eccezione preliminare sollevata dalla parte che sia poi risultata vittoriosa nel merito non comporta, ove detta parte intenda tener viva la propria eccezione anche in sede di gravame, l'onere di proporre appello incidentale, essendo sufficiente che in quella sede, per evitare la decadenza prevista dall'art. 346 cod. proc. civ., essa riproponga l'eccezione in modo espresso.

In tema di concorso di colpa del creditore, l'art. 1227 cod. civ. ha riguardo al comportamento del creditore di un'obbligazione inadempiuta (o non ritualmente adempiuta), ma non concerne i rapporti tra coobbligati in solido ne' le rispettive responsabilità nell'inadempimento della comune obbligazione.

È inammissibile la domanda con cui la parte chieda per la prima volta in appello l'attribuzione di interessi non reclamati in primo grado.

La mancata indicazione delle norme di diritto su cui il ricorso per cassazione si fonda non è idonea a determinarne l'inammissibilità allorché le ragioni giuridiche della doglianza e le relative norme di riferimento siano comunque agevolmente desumibili dall'esposizione del motivo del ricorso medesimo.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/2003, n. 2469
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2469
Data del deposito : 19 febbraio 2003

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