Sentenza 19 febbraio 2003
Massime • 9
Per potersi qualificare alla stregua di una confessione stragiudiziale, l'affermazione contenuta in uno scritto difensivo depositato in un giudizio tra terzi deve essere direttamente imputabile alla parte, e non solo al suo difensore, giacché questi non ha la disponibilità del diritto cui la pretesa confessione si riferisce.
Sebbene la condanna alla rivalsa presupponga il già avvenuto pagamento, ad opera di colui in favore del quale la condanna è emessa, di quanto della rivalsa medesima debba formare oggetto, tuttavia non può negarsi l'interesse della parte a richiedere tale condanna, in via condizionata, contestualmente all'accertamento del proprio diritto, fermo restando che tale diritto non sorge se non a seguito dell'avvenuto pagamento della somma di cui il "solvens" pretende di ottenere rivalsa da altri. Su una tale domanda di condanna il giudice è dunque tenuto a provvedere, non potendo limitarsi a considerarla assorbita in quella di mero accertamento del diritto di rivalsa, essendo quest'ultima inidonea alla formazione di un titolo esecutivo.
In caso di obbligazione solidale dal lato passivo, l'accertamento del debito nei riguardi di uno solo dei condebitori non richiede la necessaria partecipazione al giudizio anche dell'altro e non fa stato nei suoi confronti. Ciò non impedisce tuttavia al debitore escusso di agire in rivalsa verso il condebitore solidale, adducendo il fatto di aver dovuto soddisfare le ragioni del comune creditore, fermo restando che il convenuto in questo secondo giudizio è libero di proporre tutte le eccezioni idonee a paralizzare la pretesa dell'attore, anche in relazione a quanto già accertato nella precedente causa cui egli non ha partecipato.
Ove l'obbligazione negozialmente assunta da chi abbia agito in nome e nell'interesse di un costituendo consorzio, sia stata poi ratificata dal consorzio medesimo dopo la sua costituzione, detta ratifica comporta l'affiancamento, non già la sostituzione, del nuovo al precedente obbligato - che continua ad essere tenuto a rispondere ai sensi dell'art. 2331, secondo comma, cod. civ. -, e (trattandosi della medesima obbligazione, avente ad oggetto la medesima prestazione traente origine dalla stessa vicenda negoziale) genera tra i coobbligati un vincolo di solidarietà, sia pure ad interesse unisoggettivo; donde il diritto di regresso integrale del precedente obbligato nei confronti del consorzio, esercitabile tuttavia solo a decorrere dall'avvenuto pagamento della somma poi oggetto di regresso, perché solo a partire da detto momento può dirsi concretizzato l'interesse giuridicamente apprezzabile del "solvens" ad agire verso l'obbligato principale.
La ratifica tacita, per produrre effetti, non presuppone alcun atto formale di comunicazione alla controparte, essendo sufficiente che quest'ultima sia comunque venuta a conoscenza dei fatti in cui la ratifica medesima si esprime.
Il mancato accoglimento di un'eccezione preliminare sollevata dalla parte che sia poi risultata vittoriosa nel merito non comporta, ove detta parte intenda tener viva la propria eccezione anche in sede di gravame, l'onere di proporre appello incidentale, essendo sufficiente che in quella sede, per evitare la decadenza prevista dall'art. 346 cod. proc. civ., essa riproponga l'eccezione in modo espresso.
In tema di concorso di colpa del creditore, l'art. 1227 cod. civ. ha riguardo al comportamento del creditore di un'obbligazione inadempiuta (o non ritualmente adempiuta), ma non concerne i rapporti tra coobbligati in solido ne' le rispettive responsabilità nell'inadempimento della comune obbligazione.
È inammissibile la domanda con cui la parte chieda per la prima volta in appello l'attribuzione di interessi non reclamati in primo grado.
La mancata indicazione delle norme di diritto su cui il ricorso per cassazione si fonda non è idonea a determinarne l'inammissibilità allorché le ragioni giuridiche della doglianza e le relative norme di riferimento siano comunque agevolmente desumibili dall'esposizione del motivo del ricorso medesimo.
Commentari • 2
- 1. Confessione stragiudizialehttps://www.brocardi.it/
Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 22755 del 28 ottobre 2009 «Ne consegue che l'azione di accertamento negativo della natura personale del bene acquistato postula nel primo caso la revoca della confessione stragiudiziale, nei limiti in cui la stessa è ammessa dall'art. 2732 c.c., e nel secondo la verifica...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1264 del 30 gennaio 2001 «Dette dichiarazioni, qualificabili come confessione stragiudiziale resa ad un terzo, ineriscono ad un dato cronologico ed oggettivamente neutro che va autonomamente provato, in via prioritaria, con ogni mezzo di prova consentito dall'ordinamento e...» Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3921 del 22 febbraio …
Leggi di più… - 2. Caparra confirmatoria: risoluzione del contratto e risarcimento del dannoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 luglio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/2003, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 3570/2002
Dott. OLLA GInni - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE SA, RI SRL, in persona dell'Amministratore Unico pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso l'avvocato MARIO ARE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE GIORGIANNI, giuste procure speciali per la prima Notaio Ivano Minotti di Lugano, rp. 3024 del 22/10/01 e apostilla n. 158406 del 24/10/01, per la seconda Notaio Cesare Bignami di Codogno rep. 82690 del 23/10/01;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO BANCARIO SIR SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI CONDOTTI 91, presso l'avvocato BERARDINO LIBONATI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELIO FAZZALARI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO IMI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 01/02/1058 proposto da:
CONSORZIO BANCARIO SIR SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI CONDOTTI 91, presso l'avvocato BERARDINO LIBONATI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELIO FAZZALARI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
nonché
contro
TE SA, RI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA VIA BOCCA DI ELONE 78, presso l'avvocato MARIO ARE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE GIORGIANNI, giuste procure speciali per la prima Notaio Minotti di Lugano rep. 3090 del 23/01/02 apostilla n. 162432 del 24/01/02 e per la seconda Notaio Cesare Bignami di Codogno rep. n. 83947 del 24/01/02;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO IMI SPA;
- intimato -
e sul 3^ ricorso n. 01/02/3559 proposto da:
SAN PAOLO IMI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIRENAICA 15, presso l'avvocato NICOLA PICARDI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO BENESSIA, NATALINO IRTI, FEDERICO MARZETTI, giusta procura speciale Notaio Mario Lupi di Roma rep. 39133 del 10/01/02 e per l'avvocato Benessia procura speciale Notaio Morone rep. 100813 del 25/11/02;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RI SRL, TE SA, in persona del legale rappresentante prò tempore elettivamente domiciliati in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso l'avvocato MARIO ARE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE GIORGIANNI, giuste procure speciali per la seconda Notaio Minotti di Lugano rep. 3091 del 23/01/02 apostilla 162431 del 24/01/02 e per la prima Notaio Bignami di Codogno rep. n. 83946 del 24/01/02;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
CONSORZIO BANCARIO SIR SPA IN LIQUIDAZIONE;
- intimato -
e sul 4^ ricorso n 01/02/3570 proposto da:
SAN PAOLO IMI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIRENAICA 15, presso l'avvocato NICOLA PICARDI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NATALINO IRTI, FEDERICO MARZETTI, ANGELO BENESSIA, giusta procura speciale Notaio Mario Lupi di Roma rep. n. 39134 del 10/01/02 e per l'Avvocato Benessia procura speciale Notaio Morone rep. 100813 del 25/11/02;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CONSORZIO BANCARIO SIR SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI CONDOTTI 91, presso l'avvocato BERARDINO LIBONATI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELIO FAZZALARI, giusta delega a margine del ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
TE SA, RI SRL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2887/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 11/09/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2002 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
uditi per i ricorrenti gli Avvocati Are e Giorgianni che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso 31184/01 ed il rigetto dei ricorsi 1058/02 e 3559/02;
uditi per i resistenti gli Avvocati Fazzalari e Libonati che hanno chiesto il rigetto del ricorso 31184/01 e del ricorso 3570/02 e l'accoglimento del ricorso 1058/02;
uditi per i resistenti del controricorrente e ricorrente incidentale AN PA MI Spa che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso 3559/02, del ricorso 3570/02 ed il rigetto del ricorso 31184/01 e del ricorso 1058/02;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione dei ricorsi principale 31184/01 e 1058/02, inammissibili i ricorsi incidentali condizionati 3559/02 e 3570/02;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le vicende che hanno generato la presente causa sono ampiamente riferite nell'impugnata sentenza e nei ricorsi in atti. Vi si narra che l'insieme di società controllate dalla SI Finanziaria s.p.a. (costituenti il cosiddetto Gruppo R-), della quale erano azionisti l'ing. Nino OV, la FI s.p.a. e la NI s.p.a., nella seconda metà degli anni settanta dello scorso secolo fu colpito da una gravissima crisi economica e finanziaria. In conseguenza di ciò, il 19 luglio 1979, il medesimo ing. OV, unitamente alle società FI e NI (quest'ultima poi confluita nella FI) sottoscrisse un accordo con l'ing. Giorgio CA, nella veste di legale rappresentante dell'Istituto mobiliare italiano - MI s.p.a., e con il prof. Piero Schlesinger, il quale agiva come presidente designato di un costituendo consorzio formato dalle principali banche creditrici, poi denominato IO bancario per il risanamento del Gruppo R-. L'accordo contemplava che i predetti azionisti della SI Finanziaria avrebbero fatto confluire in detta società tutte le partecipazioni inerenti alle società del gruppo, che sarebbe stata convocata un'assemblea per l'aumento del capitale della stessa SI Finanziaria, le cui azioni sarebbero state poi cedute (ad un prezzo poco più che simbolico) al costituendo consorzio, che quest'ultimo sarebbe intervenuto per il risanamento del gruppo, ai sensi della legge 5 dicembre 1978 n. 787, che sarebbe stata eseguita la revisione dei bilanci e predisposto un bilancio consolidato allo scopo di stabilire il valore degli impianti di proprietà sociale e di accreditare le eventuali plusvalenze all'ing.
OV ed agli altri pregressi azionisti della SI Finanziaria. L'accordo conteneva espressamente la previsione che il consorzio, una volta costituito, avrebbe ratificato la convenzione. Nella medesima data l'ing. OV, l'ing. CA ed il prof. Schlesinger sottoscrissero anche un ulteriore documento, definito "integrativo", nel quale si previde che l'ing. OV avrebbe revocato le fideiussioni da lui prestate a garanzia delle esposizioni bancarie delle società del Gruppo R- e che il costituendo consorzio lo avrebbe sollevato da ogni richiesta rivoltagli dai creditori in forza di dette fideiussioni. Successivamente, previa approvazione del piano di risanamento da parte del CIPI ed in conformità alle previsioni della citata legge n. 787 del 1978, il IO SI (così d'ora in avanti lo si definirà) fu costituito, con la partecipazione al 50% dell'MI, e sottoscrisse l'aumento di capitale della SI Finanziaria divenendone socio egemone, senza mai tuttavia formalmente ratificare gli accordi del 19 luglio 1979. Per il risanamento del Gruppo R- si resero poi necessarie altre iniziative, ivi compresa la costituzione di un Comitato per l'intervento nella SI, abilitato ad erogare fondi pubblici, che subentrò nelle ragioni creditorie delle banche parzialmente soddisfatte grazie all'utilizzo di tali fondi.
Da queste vicende scaturì un lungo contenzioso, caratterizzato da un iter processuale particolarmente tormentato, giacché l'ing. OV e la FI lamentarono il mancato adempimento delle prestazioni previste nella convenzione e nell'accordo integrativo del 19 luglio 1979, e ne fecero carico all'MI.
Nel frattempo, in data 9 gennaio 1985, essendo stato l'ing. OV escusso da alcune banche creditrici per le fideiussioni da lui a suo tempo rilasciate, fu sottoscritto dal medesimo ing. OV, dalla FI, dalla NI, dalla SI Finanziaria, dal IO SI e dal Comitato per l'intervento nella SI (ma non anche dall'MI) un nuovo accordo, in forza del quale l'ing. OV, dietro cessione di titoli obbligazionari al portatore per 21 miliardi di lire, conseguì la definitiva liberazione da dette fideiussioni dichiarando di nulla avere più a pretendere dal IO SI per effetto della convenzione stipulata il 19 luglio 1979. Si impegnò però a tenere indenne il consorzio da altrui eventuali azioni di regresso.
Il contenzioso cui prima s'è fatto cenno si concluse, infine, con una sentenza della corte d'appello di Roma del 26 novembre 1990, successivamente passata in giudicato, che condannò l'MI a pagare in favore dell'ing. OV e della FI la somma di 500 miliardi di lire, dovute in forza della citata convenzione del luglio 1979 quale accertata plusvalenza delle azioni del Gruppo R-; ed a favore del solo ing. OV l'ulteriore somma di L.. 28.485.000.000, quale risarcimento del danno per inadempimento del coevo accordo "integrativo" concernente la liberazione dalle fideiussioni (oltre ad interessi e spese di lite). Questa decisione si basò principalmente sul rilievo che l'MI, avendo assunto obbligazioni in nome di un ente non ancora costituito, era tenuto a risponderne ai sensi dell'art. 2331, comma 2, c.c.. L'MI (in seguito incorporato nella società AN PA MI s.p.a.), dopo aver versato gli importi dovuti in forza della suindicata sentenza, con citazione notificata il 19 luglio 1993, ha convenuto in giudizio a scopo di rivalsa il IO SI, in liquidazione, dinanzi al tribunale di Roma. Il IO SI, dopo aver chiesto in via principale la reiezione delle domande proposte nei suoi confronti dalla AN PA MI, ha chiamato in causa la sig.ra TE (vedova ed erede dell'ing. OV) e la società FI per potersi nei loro confronti rivalere, in forza della garanzia in tal senso contenuta nel menzionato accordo del 9 gennaio 1985, di quanto eventualmente fosse condannato a pagare all'MI. Il tribunale ha respinto la domanda dell'MI ed ha condannato l'attore a rifondere le spese processuali in favore dei convenuti e dei terzi chiamati.
La corte d'appello di Roma, con sentenza emessa in data 11 settembre 2001, in totale riforma della decisione di primo grado, ha invece dichiarato il IO SI obbligato a tenere indenne l'MI di quanto pagato in esecuzione della precedente sentenza pronunciata dalla stessa corte il 26 novembre 1990. Ha conseguentemente condannato il consorzio a corrispondere all'MI la complessiva somma di L.. 980.000.000.000, oltre agli accessori;
ha poi accolto la domanda subordinata di manleva spiegata dal IO SI e, pertanto, ha dichiarato la sig.ra TE e la RO (già FI) s.r.l. obbligate in solido a tenere indenne detto consorzio dal pagamento di quanto da questi dovuto all'MI.
In estrema sintesi, la corte d'appello, dopo aver disatteso le eccezioni preliminari di prescrizione e di giudicato sollevate dagli appellati, ha ritenuto che nel comportamento tenuto dal IO SI nel corso della complessa operazione volta al risanamento del Gruppo R- fosse ravvisabile una tacita ratifica degli accordi formali assunti dall'MI con l'ing. OV e con la FI, nell'interesse del consorzio medesimo, il 19 luglio 1979; e che l'accordo integrativo sottoscritto in pari data dall'ing. CA e dal prof. Schlesinger per assicurare la liberazione dell'ing. OV dalle fideiussioni prestate per debiti del medesimo gruppo, pur non essendo imputabile direttamente all'MI, fosse stato successivamente assorbito dalla transazione del 9 gennaio 1985. Donde, per un verso, l'obbligo per il IO SI di tenere indenne l'MI di quanto quest'ultimo ha dovuto sborsare in conseguenza di detti accordi;
per altro verso, il diritto di rivalsa del consorzio verso la vedova dell'ing. OV e la società FI (poi RO) in dipendenza di quanto convenuto con la successiva transazione del 9 gennaio 1985.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono la sig.ra TE e la RO formulando nove motivi di censura, cui il IO SI resiste con controricorso. Resiste altresì con autonomo controricorso la AN PA MI, che a propria volta propone ricorso incidentale condizionato, al quale i ricorrenti principali replicano con controricorso.
Un altro distinto ricorso avverso la medesima sentenza, articolato in cinque motivi, è proposto dal IO SI. Vi resistono con separati controricorsi la sig.ra TE e la RO, nonché la AN PA MI, che anche in questa sede formula un ricorso incidentale condizionato al quale replica con controricorso il IO SI.
Tutte le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre anzitutto procedere alla riunione dei diversi ricorsi proposti avverso la medesima sentenza, come prescrive l'art. 335 c.p.c.. 2. Sempre in via preliminare giova avvertire che d'ora in avanti, per comodità di esposizione, al ricorso n 31184/01 (proposto dalla sig.ra TE e dalla società RO), che ha veste di ricorso principale, si farà riferimento come al ricorso TE;
a quello n. 1058/02 (proposto dal IO SI), che è stato depositato in data successiva ad assume quindi i connotati di un ricorso incidentale, ci si riferirà come al ricorso SI;
mentre quelli n. 3559/02 e 3570/02 (proposti dalla AN PA MI), anch'essi incidentali, saranno indicati unitariamente come ricorso MI.
Poiché sussistono ampie zone di parziale sovrapposizione tra le questioni sollevate in alcuni motivi esposti in ricorsi diversi - ed in specie tra quelli dei ricorsi TE e SI - tali motivi, per la parte che li accomuna, saranno esaminati congiuntamente.
3. La prima questione che, in ordine logico, si pone all'attenzione della corte è quella prospettata nell'intero secondo motivo del ricorso TE ed in uno dei due profili di doglianza in cui si articola il primo motivo del ricorso SI.
Nel ricorso TE vengono lamentate la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c, oltre all'omesso esame di fatti e documenti decisivi ed alla contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. Le ricorrenti affermano che la controparte, nel corso dell'intero giudizio di merito, avrebbe posto alternativamente a fondamento della propria pretesa tre diverse causae petendi. La prima, nonché l'unica prospettata nell'originario atto di citazione, si basava in realtà su un presupposto falso.
Muoveva infatti dalla premessa che la precedente sentenza di condanna passata in giudicato a carico dell'MI, nell'affermare la responsabilità di detta società (ai sensi dell'art. 2331, comma 2, c.c.) per la convenzione stipulata in nome del costituendo IO
SI, avrebbe anche accertato che il medesimo consorzio aveva poi ratificato quella convenzione, pur lasciando inadempiute le obbligazioni di carattere privatistico in essa contenute: donde l'obbligo solidale sorto in capo al IO SI ed il conseguente diritto di regresso fatto valere dall'MI. Ma questa originaria prospettazione - assumono le ricorrenti - era stata smentita per tabulas, giacché la precedente sentenza di condanna, dalla cui esecuzione trae origine il diritto di regresso ora azionato dall'MI, aveva viceversa escluso esplicitamente che il IO SI avesse ratificato gli accordi stipulati dall'MI prima della sua costituzione. Una seconda e ben diversa causa petendi, fondata questa volta sul principio della utile gestione negoziale, sarebbe stata allora formulata - ma tardivamente - dalla società attrice nella propria comparsa conclusionale di primo grado (e poi ripresa nel secondo motivo d'appello). Una terza, ed ancora differente prospettazione sarebbe stata infine affacciata nel primo motivo d'appello dell'MI, sostenendosi che le obbligazioni derivanti dai menzionati accordi del 19 luglio 1979 non erano mai sorte in capo ad esso MI, bensì direttamente ed esclusivamente a carico del IO SI, il quale soltanto doveva perciò risponderne. Ciò premesso, le ricorrenti si dolgono del fatto che la corte d'appello abbia accolto quest'ultima, nuova (e perciò inammissibile) prospettazione, per di più ipotizzando l'esistenza di una ratifica tacita dei predetti accordi ad opera del IO SI senza che ciò fosse stato nemmeno enunciato dall'appellante. E lamentano, inoltre, la contraddizione in cui sarebbe caduta l'impugnata sentenza, da un lato affermando che l'accoglimento della domanda dell'MI nei termini sopra richiamati implicava l'assorbimento del motivo d'appello incidentale subordinato, in quella sede proposto da essi ricorrenti al fine di far dichiarare inammissibile la nuova domanda di utile gestione, dall'altro rigettando (senza dunque averlo esaminato) detto appello incidentale.
3.1. L'analoga la doglianza sollevata in argomento nel ricorso SI si sostanzia nell'assunto secondo cui l'appellante AN PA MI non avrebbe più dedotto nel proprio atto d'appello l'esistenza della contestata ratifica, da parte del IO SI, della convenzione stipulata prima della sua costituzione;
ma si sarebbe limitato alla domanda (peraltro tardivamente formulata in primo grado) di rivalsa per utile gestione. Donde l'errore procedurale commesso dalla corte d'appello che avrebbe invece esaminato ed accolto la domanda sotto il primo profilo.
3.2. Le riferite doglianze si risolvono nella denuncia di vizi procedurali in cui la corte d'appello sarebbe incorsa. Il loro esame comporta perciò la necessità di ripercorrere sinteticamente i passaggi salienti del processo ed impone di prendere diretta conoscenza degli atti di causa, nei limiti in cui ciò è necessario per la valutazione dei denunciati vizi.
3.2.1. Da tale esame si evince, anzitutto, che sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado la società attrice ha manifestato la propria intenzione di agire in regresso nei confronti del IO SI in relazione a quanto essa aveva dovuto versare alla vedova dell'ing. OV ed alla FI (poi RO) a seguito della condanna pronunciata dalla corte d'appello di Roma con sentenza del 26 novembre 1990, passata in giudicato. Ed il fondamento di tale pretesa è stato individuato nella intervenuta ratifica, da parte del IO SI, di quegli accordi, stipulati dall'MI in nome e per conto di detto consorzio prima ancora che esso fosse costituito, accordi il cui mancato adempimento ha poi esposto l'MI medesimo all'obbligo del risarcimento dei danni subiti dalle controparti negoziali, ai sensi del più volte citato art. 2331, comma 2, c.p.c.. Conviene notare subito che, in questo contesto, l'affermazione secondo cui l'intervenuta ratifica dei menzionati accordi sarebbe stata a suo tempo già accertata dalla sentenza di condanna del 26 novembre 1990 - affermazione certamente inesatta, e poi lasciata cadere dalla difesa della società attrice - palesemente non era idonea ad integrare, di per sè, un'autonoma e specifica causa petendi. Contrariamente a quel che ora si assume nel ricorso TE, il fondamento dell'azione di rivalsa dell'MI non "era costituito dal fatto che la sentenza del 1990 aveva ratificato la convenzione del 1979", bensì dalla stessa invocata ratifica. Lo stabilire se questa fosse stata o meno già accertata dalla precedente sentenza poteva semmai rilevare sul piano della prova, ma non certo su quello dell'identificazione della causa petendi. Nel corso del giudizio di primo grado la difesa dell'MI ha però prospettato, a sostegno del medesimo petitum, un ulteriore fondamento. Ha sostenuto infatti di aver titolo di regresso nei confronti del IO SI anche in base alle disposizioni che regolano la gestione di affari altrui. Al che la controparte ha eccepito trattarsi di domanda nuova, rifiutando di accettare al riguardo il contraddittorio.
Il tribunale ha esaminato distintamente le due suaccennate prospettazioni. Ha rigettato la prima, non avendo ravvisato gli estremi dell'asserita ratifica, neppure tacita, ad opera del consorzio. Quanto alla seconda, postosi il problema di stabilire se si trattasse di domanda nuova o di mera esplicazione di conseguenze già insite nella domanda originaria, il tribunale ha dato atto dell'esistenza di un'opinione dottrinaria che identifica proprio nei principi dell'utile gestione il fondamento logico della più specifica norma dettata dal citato secondo comma dell'art. 2331 del codice, ma ha dichiarato di ritenere l'assunto infondato, in quanto l'istituto della negotiorum gestio presuppone necessariamente che il soggetto dei cui affari ci si occupa sia già esistente. Con l'atto d'appello l'MI ha investito anzitutto la decisione relativa al primo punto, contestando gli argomenti in base ai quali il tribunale aveva escluso vi fosse stata ratifica, anche solo tacita, dei più volte citati accordi del 1979. Le considerazioni critiche esposte, in particolare, nelle pagg. 12 e segg. del medesimo atto d'appello appaiono tutte, in definitiva, rivolte appunto a confutare l'affermazione del primo giudice (riportata per esteso a pag. 13 dell'appello) secondo cui "non può ritenersi che, dando esecuzione alle operazioni previste nel piano, il IO abbia ratificato anche l'acquisto del capitale della SI Finanziaria e quindi anche le altre obbligazioni contenute nella convenzione". La successiva minuta rivisitazione dell'intera vicenda, secondo una prospettiva viceversa del tutto compatibile con l'accennata ipotesi della ratifica, costituisce quindi adeguata premessa all'espresso richiamo operato dall'appellante alle considerazioni ed alle domande tutte già formulate in primo grado ed alla conseguente richiesta di riesame di tali domande ad opera del giudice del gravame. Nulla dunque consente di ritenere che l'MI abbia inteso abbandonare l'originaria prospettazione della domanda.
Solo con un secondo e distinto motivo d'impugnazione il medesimo appellante ha poi ricondotto il discorso all'ipotizzata negotiorum gestio, censurando anche le affermazioni al riguardo contenute nella sentenza di primo grado ed insistendo per l'ammissibilità di questo ulteriore titolo di pretesa. Per parte loro, le parti appellate, muovendo evidentemente dal presupposto che la domanda basata sui principi dell'utile gestione fosse stata ritenuta ammissibile e rigettata nel merito dal tribunale, hanno proposto appello incidentale condizionato insistendo sull'inammissibilità di tale domanda.
3.2.2. La corte d'appello, dunque, è stata chiamata a pronunciarsi sulla domanda proposta dall'MI con riguardo a due - e non tre - causae petendi, la seconda delle quali contestata dagli appellati anche in punto di ammissibilità. La prima - come s'è detto - era basata sull'intervenuta ratifica (espressa o tacita) da parte del costituendo consorzio delle obbligazioni assunte a suo nome e nel suo interesse in epoca anteriore alla sua costituzione, ed era dedotta dall'appellante per farne discendere un vincolo di solidarietà tra chi quelle obbligazioni aveva assunto, in nome del soggetto non ancora esistente, ed il soggetto medesimo dopo la sua venuta in esistenza, e per farne conseguire, nei rapporti interni tra i coobbligati, il diritto di regresso del primo dei confronti del secondo, essendo stati quegli obblighi assunti nell'interesse esclusivo di quest'ultimo. La seconda faceva leva sull'istituto della gestione di affari altrui ed aveva presupposti - quale quello dell'utiliter coeptum - sicuramente diversi.
Ora la corte territoriale, con la sentenza qui impugnata per cassazione, ha inequivocabilmente accolto la domanda dell'MI sotto il primo dei due profili sopra indicati e, conseguentemente, non si è occupata approfonditamente del secondo, ritenendolo assorbito. Infatti, come chiaramente indicato alle pagg. 47 e 48 di detta sentenza, la corte territoriale non ha inteso in alcun modo porre in discussione l'inquadramento giuridico della fattispecie nell'ambito della previsione dell'art. 2331, comma 2, c.c.: inquadramento in base al quale, già nel precedente giudizio conclusosi con la sentenza del 1990, era stata emessa la condanna dell'MI in favore delle controparti contrattuali. Si è invece affermato - da parte della corte d'appello nel presente giudizio - che la successiva ratifica, tacitamente posta in essere dal consorzio dopo la sua venuta ad esistenza, ha fatto sì che anch'esso sia divenuto titolare passivo delle obbligazioni da altri in precedenza assunte in suo nome e nel suo interesse.
I ricorrenti sottolineano alcuni passaggi della sentenza in cui si afferma che, per le obbligazioni derivanti degli accordi del luglio 1979, sarebbe stato solo il IO a dover rispondere, e ne deducono che la domanda di rivalsa proposta dall'MI sarebbe stata alfine accolta sotto un ulteriore profilo, ancora diverso da quello originariamente prospettato nell'atto introduttivo del giudizio:
ossia quale conseguenza dell'adempimento di un'obbligazione esclusivamente altrui. Ma tale rilievo non può essere condiviso, giacché l'affermazione secondo la quale detto consorzio era l'unico soggetto tenuto ad adempiere quelle obbligazioni non può certo essere intesa - nel contesto complessivo dell'impugnata sentenza - come volta ad escludere la coesistenza di un obbligo solidale dell'MI verso i terzi contraenti. Ciò sarebbe incompatibile con l'anzidetto, ben esplicito inquadramento della fattispecie nella previsione del citato secondo comma dell'art. 2331, in forza del quale coloro che hanno contrattato in nome di una società non ancora iscritta nel registro delle imprese, e quindi non ancora venuta ad esistenza, sono obbligati solidalmente verso i terzi contraenti. La contestata affermazione della sentenza impugnata dev'essere perciò letta in coerenza con quella premessa: lungi dal porre in dubbio l'obbligazione a suo tempo accertata in capo all'MI nei confronti dell'ing. OV e della FI, essa sta a significare che - nei rapporti interni tra i coobbligati in solido (l'MI, in forza della citata disposizione dell'art. 2331, ed il IO SI, per effetto della successiva tacita ratifica degli accordi assunti in suo nome prima della sua costituzione) - il carico dell'obbligazione dev'essere interamente posto in capo al consorzio, essendo questo il soggetto nel cui esclusivo interesse detti accordi furono stipulati.
Donde il diritto di regresso integrale dell'MI nei confronti del IO SI, in applicazione dei principi in proposito ricavabili dagli artt. 1298 e 1299 c.c.. Ne deriva che la domanda accolta dalla corte d'appello è conforme alla prima (ed originaria) causa petendi, fondata appunto sugli effetti giuridici della ratifica dei menzionati accordi da parte del IO SI, e che la decisione in proposito assunta dal giudice del gravame non ha travalicato i limiti dell'effetto devolutivo dell'appello.
3.2.3. È poi appena il caso di aggiungere che non sembra cogliere nel segno neppure la doglianza specificamente riferita alla pronuncia della corte territoriale in ordine all'appello incidentale. Appare chiaro, infatti, che la corte d'appello ha ritenuto superfluo esaminare la diversa causa petendi, basata sulle disposizioni in tema di gestione di affari altrui, perché la ha ritenuta superata dall'accoglimento della domanda dell'MI sotto l'altro già ricordato profilo. Era di conseguenza altrettanto superfluo esaminare il motivo d'impugnazione incidentale concernente l'ammissibilità di detta questione. Che ciò si sia tradotto, nel dispositivo, in una pronuncia di rigetto dell'appello incidentale (piuttosto che in una declaratoria di assorbimento o d'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse) è questione irrilevante, cui non corrisponde alcun attuale interesse in capo agli odierni ricorrenti.
4. Le considerazioni appena svolte agevolano l'esame del primo motivo del ricorso TE, volto a denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c., nonché l'omesso esame di fatti e documenti decisivi e la contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata.
Le ricorrenti, in particolare, si dolgono del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata nel giudizio di merito. Quell'eccezione è stata disattesa dalla corte d'appello sul presupposto che l'azione di regresso esercitata dall'MI postula l'avvenuto pagamento della somma cui il regresso si riferisce e che, nella specie, il pagamento di quanto statuito dalla precedente sentenza di condanna in favore degli eredi OV e della FI è avvenuto solo in data 13 gennaio 1994: di talché l'azione di regresso in esame non esorbiterebbe dal termine decennale di prescrizione. Ma questo rilievo - obiettano le ricorrenti - sarebbe condivisibile solo qualora si tenesse ferma l'impostazione secondo cui l'MI, per effetto dei più volte menzionati accordi del 19 luglio 1979, era obbligato in solido con il IO SI all'adempimento di quanto in detti accordi stabilito. Nella medesima impugnata sentenza la corte d'appello, viceversa, afferma che il IO SI era l'unico soggetto tenuto all'adempimento di detti accordi, assunti dall'MI nell'esclusivo interesse del consorzio stesso che li avrebbe poi implicitamente ratificati. Quest'affermazione - sempre a giudizio delle ricorrenti - implicherebbe che l'azione di cui ora si discute avrebbe potuto essere intrapresa dall'MI non appena esso ebbe contezza del fatto che il IO aveva deciso di non sottostare agli obblighi contrattuali concernenti il pagamento del corrispettivo delle azioni della SI Finanziaria, ossia sin dal 1979, o al più tardi da quando, nel marzo del 1982, lo stesso MI fu chiamato in giudizio dall'ing.
OV per rispondere di quell'inadempimento: date entrambi anteriori di oltre un decennio rispetto alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.
4.1. La doglianza non coglie nel segno.
S'è già rilevato, infatti, che, contrariamente a quel che i ricorrenti sembrano ritenere, la corte d'appello ha accolto la domanda dell'MI sul presupposto che le obbligazioni da questo sottoscritte, in nome o nell'interesse dello (allora) costituendo consorzio, siano state poi implicitamente ratificate dal consorzio medesimo dopo la sua costituzione, ma non ha affatto escluso che di quelle medesime obbligazioni dovesse rispondere anche l'MI (come già statuito nella precedente sentenza del 1990) ai sensi dell'art. 2331, secondo comma, c.c.. Stando insomma all'impostazione che con chiarezza emerge dall'impugnata sentenza, la ratifica ha comportato l'affiancamento - non già la sostituzione - del nuovo al precedente obbligato e, trattandosi della medesima obbligazione, avente ad oggetto la medesima prestazione e traente origine dalla medesima vicenda negoziale, ha generato tra i coobbligati un vincolo di solidarietà: sia pure di quella particolare solidarietà che la dottrina suole definire "ad interesse unisoggettivo". Donde, appunto, il diritto di regresso integrale dell'MI nei confronti del IO SI, esercitatile però - come esattamente statuito dalla corte territoriale - solo a far tempo dal momento dell'avvenuto pagamento della somma poi oggetto di regresso, perché solo a partire da quel momento si è concretizzato l'interesse giuridicamente apprezzabile del solvens ad agire in regresso verso l'obbligato principale.
5. Nel terzo motivo del ricorso TE ci si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 1306, 1292, 1227 e segg c.c., oltre che di omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi.
Vengono qui prospettati tre diversi profili di censura.
5.1. Anzitutto, le ricorrenti sottolineano la scelta difensiva a suo tempo operata dall'MI che, nel giudizio poi definitivamente conclusosi con la sua condanna a risarcire i danni derivati dalla mancata ratifica ed esecuzione delle obbligazioni economiche previste nei menzionati accordi del luglio 1979, non chiamò in causa a scopo di garanzia il IO SI. Quest'ultimo, pertanto, rimase del tutto estraneo a detto giudizio e non sarebbe possibile ora opporgli quella condanna al fine di fondare su di essa l'azione di rivalsa esperita in questa sede dall'MI.
5.1.1. In secondo luogo, le ricorrenti ripropongono un'eccezione di giudicato inutilmente da esse già formulata dinanzi alla corte territoriale. Sostengono, in particolare, che l'assunto dell'impugnata sentenza, secondo cui il IO SI avrebbe (sia pur tacitamente) ratificato gli impegni presi in suo nome e nel suo interesse dall'MI, collide con quanto ormai definitivamente accertato nel precedente e più volte richiamato giudizio, conclusosi con la condanna dell'MI. In quella sede, infatti, si era lungamente discusso dell'esistenza di una tale ratifica, che proprio l'MI aveva negato imperniando la propria difesa sull'assunto per cui a detta (non intervenuta) ratifica le" parti contraenti avrebbero condizionato l'efficacia degli accordi da esse sottoscritti prima della costituzione del consorzio. Avendo però ormai quel giudizio definitivamente accertato che la ratifica non vi era stata, e costituendo tale accertamento uno dei presupposti logici della decisione poi passata in giudicato, non si potrebbe ora rimetterlo in discussione. Nè potrebbe sostenersi che quell'accertamento non rileva nei rapporti tra l'MI ed il IO SI, il quale al precedente giudizio non prese parte. Sarebbe infatti contraddittorio da un lato radicare in quella condanna il presupposto del diritto di rivalsa azionato dall'MI e, dall'altro, smentire le ragioni poste a fondamento di quella medesima condanna.
5.1.2. Analoga doglianza è prospettata anche nella seconda parte del primo motivo del ricorso SI, ove si rileva che la domanda di rivalsa dell'MI, traendo il proprio presupposto dal precedente giudizio in cui lo stesso MI era stata condannato al risarcimento dei danni conseguenti alla stipula del summenzionato accordo del luglio 1979, non avrebbe potuto essere esaminata al di fuori del contesto desumibile dalla sentenza che aveva definito quel precedente giudizio;
ne' si sarebbe potuto prescindere dal giudicato formatosi all'esito di esso, anche e soprattutto sul punto dell'inesistenza dell'invocata ratifica di detta convenzione ad opera del consorzio.
5.1.3. Infine, i ricorrenti osservano che, nel più volte citato precedente giudizio, era stato ben acclarato come l'MI, lungi dal subire le conseguenze della mancata ratifica e del mancato adempimento degli accordi in questione da parte del IO SI, ne fosse stato il principale responsabile, essendo esso a quel tempo in grado di influire in modo determinante sulle decisioni del consorzio medesimo. Aspetto, questo, che viene ora nuovamente prospettato nella presente causa, sia per denunciare l'omessa valutazione (e dunque l'omessa motivazione) sul punto ad opera dell'impugnata sentenza, sia per dedurne che l'MI non ha titolo per dolersi di conseguenze dannose subite a causa di comportamenti ad esso medesimo imputabili dovendosi applicare nel presente caso la disposizione dell'art. 1227 c.c, alla stregua della quale non v'è diritto al risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza.
5.2. La controricorrente S. PA MI ha obiettato all'ammissibilità di tale motivo di ricorso, in quanto l'eccezione di giudicato in tal modo prospettata era stata già sollevata e respinta in primo grado senza che, poi, fosse stato proposto appello incidentale sul punto.
L'obiezione non pare, tuttavia, fondata. Il mancato accoglimento di un'eccezione preliminare sollevata dalla parte che sia poi risultata vittoriosa nel merito non comporta, ove detta parte intenda tener viva la propria eccezione anche in sede di gravame, l'onere di proporre appello incidentale, essendo sufficiente che, in quella sede, per evitare la decadenza prevista dall'art. 346 c.p.c, essa riproponga l'eccezione in modo espresso. Il che nella specie è avvenuto, come si evince sia da quanto riferito nella stessa sentenza impugnata (pag. 55), sia dai ripetuti espressi riferimenti all'irretrattabilità del precedente giudicato che figurano nella comparsa di costituzione in appello della sig.ra TE e della società RO (pagg. 22 e segg.).
5.3. Procedendo ora all'esame degli indicati motivi di doglianza, si deve anzitutto osservare che l'omessa chiamata in causa del IO SI nel precedente giudizio, che vedeva contrapposti l'ing. OV ed i suoi litisconsorzi all'MI, non può avere altro rilievo se non quello di impedire che, nei confronti di detto consorzio, la sentenza in quella sede emessa spieghi effetti preclusivi.
Quella sentenza costituisce, per chi non fu parte del relativo giudizio, un fatto storico ed altrettanto è a dirsi per gli effetti che ne sono derivati ed, in particolare, per la circostanza che l'MI, in esecuzione di detta sentenza, abbia dovuto versare all'ing.
OV ed alla FI gli importi ivi indicati. È a questi fatti, la cui realtà storica non è in discussione - non già all'autorità del giudicato della precedente sentenza -, che si ricollega la pretesa azionata dall'MI in questo secondo e diverso giudizio, nel quale ovviamente non è vietato trarre argomenti di convincimento anche dalle affermazioni contenute nella precedente sentenza, come da qualsiasi altro elemento versato agli atti di causa, così come non sarebbe stato precluso al IO SI di rimettere in discussione il ragionamento svolto dal giudice di quel precedente processo nel motivare la sentenza che lo definì, appunto perché nessuna preclusione di giudicato sarebbe opponibile a chi di quel giudizio non fu parte.
In qualsiasi rapporto nel quale si configuri un'obbligazione solidale di più soggetti verso un terzo creditore, l'accertamento del debito nei riguardi di uno solo dei condebitori non richiede la necessaria partecipazione al giudizio anche dell'altro e non fa stato nei suoi confronti. Ovviamente, ciò non impedisce poi al debitore escusso di agire in rivalsa verso il condebitore solidale, adducendo il fatto di aver dovuto soddisfare le ragioni del comune creditore, fermo restando che il convenuto in questo secondo giudizio sarà libero di proporre tutte le eccezioni idonee a paralizzare la pretesa dell'attore, anche se ciò dovesse contraddire quanto già accertato nella precedente causa cui egli non ha partecipato. Ma, in realtà, il IO SI non sembra affatto voler contraddire quanto accertato nel giudizio precedente, cui esso restò estraneo. Al contrario, intende avvalersene per contrastare la pretesa azionata dalla AN PA MI nel giudizio presente, giacché tale pretesa si fonda su una circostanza, di fatto - l'avvenuta ratifica (tacita) ad opera di detto consorzio degli accordi stipulati in suo nome e nel suo interesse prima della sua costituzione - che contrasterebbe con quanto affermato dalla sentenza che definì il giudizio precedente.
5.3.1. La questione, dunque, non è se al IO SI sia o meno opponibile il giudicato in precedenza formatosi;
semmai è se il IO SI possa o meno avvalersi di quel giudicato (con riguardo all'accertamento della mancata ratifica degli accordi sopra richiamati) nel presente giudizio. Proprio facendo leva su tale rilievo i ricorrenti assumono che sarebbe incorsa in errore la corte territoriale escludendo che il precedente giudicato, cui il IO SI è estraneo, spieghi effetti nel presente giudizio:
perché quel limite soggettivo opererebbero se si trattasse di opporre il giudicato ad un terzo, ma non anche quando sia il terzo a volerlo opporre ad una delle parti nei cui riguardi il giudicato si è formato.
La fondatezza in termini generali di una simile tesi, che implica il riconoscimento di una diversa portata degli effetti del giudicato secundum eventum litis, richiederebbe una valutazione assai attenta. Nel caso di specie, tuttavia, ciò è reso superfluo da un'assorbente e preliminare ragione.
Quand'anche, infatti, si volesse condividere l'assunto dei ricorrenti in ordine all'inapplicabilità dei limiti soggettivi del giudicato che qui si invoca, non potrebbe certamente prescindersi dal considerare anche (e prima ancora) la portata ed i limiti oggettivi di tale giudicato. Il punto è, in altri termini, se davvero la questione di cui nella presente causa si discute - l'esservi stata o meno ratifica tacita da parte del IO SI degli accordi stipulati dall'MI in epoca precedente alla costituzione del consorzio medesimo - abbia formato oggetto di decisione, con autorità ed effetti di giudicato, nel precedente giudizio. In caso di risposta negativa è evidente l'inutilità di ogni discussione sui limiti soggettivi di un giudicato che comunque non coprirebbe la questione controversa.
Ora, è ben noto che il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c. si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, la quale spiega quindi la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti, ma anche in ordine agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto ne rappresenta il fondamento logico-giuridico (cfr., tra le altre, Cass., sez. un., 14 giugno 1995, n. 6689; Cass. 17 maggio 1997, n. 4393; e Cass. 23 dicembre 1999, n. 14477). Non tutto quello di cui si discute nel corso di un giudizio e nella motivazione della relativa sentenza si traduce, dunque, nel giudicato, ma in esso si rispecchiamo solo i fatti che formano direttamente oggetto di decisione o quelli che ne costituiscono un presupposto necessario sotto il profilo logico e giuridico. Nella specie già la corte d'appello, nella sentenza qui impugnata, ha motivatamente escluso che si fosse formato un giudicato su quanto costituisce oggetto della presente causa, rilevando come la precedente sentenza del 26 novembre 1990 sia "divenuta irrevocabile solo in ordine alla responsabilità risarcitoria dell'MI" (cfr. pag.
23 dell'impugnata sentenza;
ma un'analoga affermazione si rinviene anche a pag. 54), ed aggiungendo che, viceversa, "nessun giudicato si è formato circa la dedotta ratifica delle obbligazioni assunte dall'MI, da parte del IO Bancario SI costituitosi nel settembre 1979 e rimasto estraneo a quel giudizio" (sentenza cit., pag. 55; altro riferimento alì inopponibilità del giudicato, ma questa volta sotto il profilo soggettivo, si rinviene a pag. 64). È un'affermazione condivisibile, che resiste alle obiezioni dei ricorrenti, posto che anche dalla ricostruzione dei fatti dagli stessi ricorrenti operata emerge come il fondamento giuridico della precedente condanna dell'MI - emessa dalla corte d'appello romana a seguito di rinvio da una precedente pronuncia di cassazione che aveva già in tal senso definito il thema decidendum - fosse radicato nella previsione del più volte citato art. 2331, comma 2, c.c. e: ossia nella responsabilità gravante su chi assuma obbligazioni in nome e per conto di una società non ancora venuta ad esistenza (o che non abbia ancora acquisito la personalità giuridica). È vero che in quel precedente giudizio si era discusso anche dell'esistenza o meno di una successiva ratifica ad opera del consorzio poi costituito;
ma ciò unicamente sul controverso presupposto che tale ratifica potesse condizionare l'operatività stessa della convenzione stipulata prima della costituzione del consorzio. In quel giudizio, infatti, la questione era se, inserendo nell'accordo del luglio 1979 un espresso riferimento alla successiva ratifica di tale accordo ad opera del costituendo consorzio, le parti avessero così inteso derogare alla citata previsione dell'art. 2331 ed attribuire alla futura ratifica valore condizionante del contratto stesso. Caduto tale presupposto - giacché fu accertato che la successiva ratifica del consorzio medesimo non era stata dedotta nell'accordo stipulato dall'MI alla stregua di una condizione - nessuna rilevanza poteva più avere quella ratifica ai fini del giudizio sulla responsabilità dello stipulante MI ai sensi della menzionata disposizione dell'art. 2331.
Tale disposizione, infatti, pone a carico del soggetto stipulante la responsabilità per le obbligazioni contratte in nome di una società non ancora costituita (o che non abbia ancora acquisito la personalità giuridica conseguente, alla iscrizione nel registro) e tale responsabilità permane intatta indipendentemente da ogni eventuale successiva ratifica ad opera della società poi venuta in essere (cfr. Cass. 6 settembre 1996, n. 8127). Che la ratifica vi sia stata o meno, pertanto, rileva ora - ai fini del coinvolgimento anche del IO SI nelle obbligazioni allora assunte dall'MI, e quindi ai fini del diritto di rivalsa dell'MI di cui solo e per la prima volta nel presente giudizio si discute - ma non rilevava anche ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'MI verso l'altro contraente, accertata nel precedente giudizio: volta che proprio in quel giudizio sì è stabilito che tale responsabilità discendeva dall'avere l'MI stipulato quell'accordo in nome del costituendo consorzio (e dal fatto che tale accordo fosse poi rimasto, in parte qua, inadempiuto), cioè da un presupposto giuridico rispetto al quale l'eventuale posteriore ratifica del medesimo consorzio risultava indifferente. Ai fini di quell'accertamento, quindi, e per i termini in cui esso si è realizzato, la questione della ratifica non ha assunto un carattere di pregiudizialità logico-giuridica: il che basta ad escludere ogni possibilità che a tal riguardo sì sia formato un giudicato. È bensì vero che, in una parte successiva della motivazione della medesima sentenza del 1990, la corte d'appello" di Roma si era diffusa anche in ulteriori considerazioni - cui particolarmente si richiamano gli odierni ricorrenti - sostenendo che, se pure la ratifica del consorzio fosse stata pattuita come condizione essenziale della convenzione del 1979, la responsabilità risarcitoria dell'MI non ne sarebbe stata intaccata, in quanto proprio all'MI era imputabile la mancata ratifica da parte del consorzio di cui esso aveva il controllo di fatto. Ma a tali considerazioni la corte d'appello ha accennato, per sua stessa esplicita indicazione, "solo per completezza d'indagine"; ed è naturale che sia così, trattandosi di considerazioni che si ponevano al di fuori del tema assegnato al giudice di rinvio dalla precedente sentenza di questa corte e che, muovendo da un presupposto ipotetico di cui era già stata esclusa la effettività, potevano avere la funzione di un esercizio retorico, non certo quella di fondare sul piano logico-giuridico una decisione basata invece sul precedente, diverso e risolutivo accertamento. Considerazioni, dunque, certamente non suscettibili di determinare un giudicato.
5.3.2. Alla questione cui da ultimo s'è fatto cenno si riallaccia anche l'ulteriore doglianza espressa nel ricorso TE, concernente la mancata valutazione dell'eccepito concorso di colpa del creditore ex art. 1227, su cui la sentenza impugnata non sì esprime.
Siffatta eccezione, sollevata nella comparsa di costituzione in appello della sig.ra TE e della RO, è da ritenersi sia stata implicitamente rigettata dalla corte di merito, benché manchi una specifica motivazione al riguardo. Si tratta, peraltro, non già di una omessa valutazione di un punto di fatto, essendo assolutamente pacifiche le circostanze di fatto invocate a sostegno della suddetta eccezione, bensì dell'omessa motivazione concernente un profilo di diritto prospettato dalla parte: vizio che, come tale, non può costituire autonomo motivo di impugnazione ex art. 360, n. 5, c.p.c, non riferendosi, appunto, all'accertamento di un fatto decisivo per la controversia, ma può solo sostenere una censura di violazione o falsa applicazione di norme o principi di diritto (cfr. Cass. 30 luglio 2001, n. 10396; e 28 marzo 2001, n. 4526). Sotto questo profilo va perciò esaminata la doglianza in questione, che non appare però fondata, giacché la disposizione del citato art. 1227 ha riguardo al comportamento del creditore di un'obbligazione inadempiuta (o non ritualmente adempiuta), ma non concerne i rapporti tra coobbligati in solido e le rispettive responsabilità nell'inadempimento della comune obbligazione.
6. Per ragioni di ordine logico, conviene ora procedere all'esame del secondo motivo del ricorso SI, che si traduce in una censura di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. GI peraltro segnalare che alcune delle considerazioni che a questo proposito si andranno a svolgere possono essere in parte riferite anche al terzo motivo del medesimo ricorso (che ha però contenuto più complesso e che quindi, per il resto, dovrà essere esaminato ancora successivamente). La censura, in particolare, investe il punto della decisione concernente la tacita ratifica del più volte menzionato accordo del 19 luglio 1979, che la corte d'appello ha dedotto dall'attuazione del piano di "salvataggio" del Gruppo R- senza però considerare - obietta il ricorrente - come invece quel piano non fosse stato attuato nella sua originaria concezione, ma avesse richiesto altri e ben diversi interventi, alla stregua dei quali sarebbe giocoforza distinguere (come aveva opportunamente fatto il tribunale in primo grado) tra i profili di interesse pubblico del suaccennato intervento di "salvataggio" e le obbligazioni di tipo privatistico assunte nei confronti dei precedenti azionisti di maggioranza del gruppo: solo queste abbisognevoli di ratifica da parte del IO SI ed, invece, mai ratificate.
6.1. La doglianza non è fondata.
Una volta puntualizzato, nei termini già sopra ricordati, l'inquadramento giuridico della pretesa azionata dall'MI in via di rivalsa nel presente giudizio, ed essendo incontestato l'avvenuto pagamento ad opera dell'attore di quanto dovuto alla sig.ra TE (quale erede dell'ing. OV) ed alla FI in conseguenza del mancato adempimento delle obbligazioni assunte dall'MI in nome e per conto del IO SI prima della sua costituzione, il punto nodale della controversia consisteva evidentemente nello stabilire se fosse o meno poi sopravvenuta quella ratifica, da parte del medesimo consorzio dopo la sua costituzione, solo in presenza della quale la domanda di rivalsa avrebbe potuto dirsi in concreto fondata. Esclusa ormai con certezza sin dal giudizio di primo grado che fosse intervenuta una qualche ratifica espressa, la corte d'appello ha anzitutto argomentato in ordine all'ammissibilità in diritto di un'eventuale ratifica tacita (nè la sua conclusione affermativa su questo specifico punto non è censurata in alcuno dei ricorsi qui proposti) per poi esaminare i documenti e le risultanze processuali allo scopo di valutare in concreto l'esistenza di comportamenti concludenti, significativi di una volontà di ratifica precedentemente esclusa dal tribunale. Non v'è dubbio che un siffatto accertamento rientri tra i compiti propri del giudice di merito, in ordine ai quali non compete alla corte di cassazione altro controllo che quello sulla adeguatezza della motivazione, volta che essa sia stata censurata a norma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. È però appena il caso di aggiungere che, pure in presenza di una siffatta censura, il controllo di legittimità deve arrestarsi alla verifica dell'esistenza nel provvedimento impugnato di una motivazione seria, idonea a dar conto in modo chiaro dell'esame compiuto dal giudice del merito su tutti i punti essenziali della decisione, intrinsecamente logica e priva dunque di contraddizioni;
non può mai tradursi, invece, in una diversa valutazione delle risultanze materiali esaminate dal giudice del merito o in una critica del modo in cui esse sono state da quel giudice in concreto apprezzate e del peso che all'una o all'altra di esse è stato dato.
6.1.1. Nel caso di specie, la corte d'appello, dopo aver dato brevemente atto delle ragioni per le quali il primo giudice aveva escluso potersi ravvisare una tacita ratifica da parte del IO SI degli accordi in suo nome sottoscritti dall'MI, e dopo avere espresso un preliminare giudizio d'insufficienza in ordine a tali ragioni, ha proceduto ad una minuta ricostruzione degli eventi. Ha posto in luce la situazione di perdita di capitale e di irreversibile crisi finanziaria in cui si era trovato il "Gruppo R-" alla fine del 1978. Ha a ciò ricollegato il piano di risanamento che, nel medesimo contesto in cui fu emanata la legge n 787 del 1978 per il riassetto finanziario delle imprese in crisi,
previde la costituzione e l'intervento di un'apposita società consortile cui avrebbe dovuto essere affidata la piena disponibilità e la gestione del complesso aziendale in questione. Ha sottolineato come i conseguenti accordi del 1979, cui già più volte si è fatto riferimento, "furono siglati come strumento attuativo della l. n. 787/1978, in vista non già di un rapporto sinallagmatico di scambio (a cui il Gruppo SI- OV, in ipotesi, poteva solo apportare la sua posizione debitoria) ma di un negozio collegato alla futura attività del IO", la cui specifica funzione era quella di "trasformare in capitale di rischio il pregresso indebitamento del Gruppo industriale R- verso il sistema bancario". Ha rilevato come detto piano di risanamento richiedesse la necessità di ricondurre ad unità in capo al costituendo consorzio tutte le partecipazioni nelle società facenti parte del gruppo, e ne ha dedotto che la citata convenzione del luglio 1979, con cui appunto si dispose in modo da concentrare dette partecipazioni e farne acquisire il controllo al consorzio, "ebbe a costituire non solo attuazione del piano di risanamento ma anche, e soprattutto, presupposto indefettibile per l'esplicazione dell'intervento consortile": donde la conclusione del "carattere complesso, ma unitario ed inscindibile" dell'intera operazione, "appalesandosi riduttiva ogni diversa interpretazione che vorrebbe artificiosamente distinguere tra attività pubblicistica di competenza del IO ed accordi privatistici stipulati inter partes". Alla luce di tale ricostruzione, la corte d'appello ha poi ripreso in esame, per confutarle specificamente, le argomentazioni con cui il tribunale aveva escluso l'esistenza della tacita ratifica.
Ha soprattutto insistito sulla corrispondenza tra quanto previsto dalla predetta convenzione, circa il passaggio in capo al IO SI del pacchetto azionario di controllo del Gruppo R- con conseguente estromissione dei precedenti azionisti, e ciò che poi in concreto accadde in attuazione del previsto piano di risanamento, nonché sulle dichiarazioni con cui lo stesso consorzio, nella transazione successivamente sottoscritta con l'ing. OV ed altri in data 9 gennaio 1985, ebbe a dare atto dell'avvenuto trasferimento in proprio favore delle partecipazioni societarie prima facenti capo al medesimo ing. OV. In conclusione la corte, pur dichiarandosi consapevole del fatto "che il percorso attuativo di un piano di risanamento, complesso ed oneroso come quello in esame, non risulta a priori incasellabile in una serie di operazioni rigide e preordinate", ha ravvisato una sostanziale corrispondenza tra "i tratti fondamentali e scriminanti del piano", il contenuto della convenzione del luglio 1979 ed il "successivo agire del IO";
e ne ha dedotto che "la ratifica tacita si è realizzata" (vedi pagg.
da 24 a 39 della sentenza impugnata).
6.1.2. Siffatta motivazione, che presenza caratteri di completezza e di intrinseca coerenza, non si presta a censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. Le obiezioni che ad esse si muovono da parte del consorzio ricorrente non sono in tal senso affatto decisive.
Nulla consente di affermare che la corte territoriale abbia travisato o male interpretato - per gli aspetti che interessano il motivo di ricorso ora in esame - le espressioni contenute nella transazione del 9 gennaio 1985. In esse, infatti, la corte ha ravvisato il riconoscimento dell'avvenuto passaggio di mano del controllo del Gruppo SI dall'ing. OV e dalle società a lui facenti capo al consorzio bancario costituito per il risanamento del gruppo medesimo, in coerenza con le previsioni del piano di risanamento e della più volte citata convenzione del luglio 1979;
non anche la generica e complessiva ratifica di tale convenzione e del coevo accordo "integrativo" (concernente la manleva dell'ing. OV dalle fideiussioni). Non appaiono dunque conferenti le osservazioni con le quali il consorzio ricorrente (nel terzo mezzo di gravame) richiama alcuni passaggi di detta transazione in cui si esclude la conoscenza e la ratifica di precedenti accordi, ed imputa alla corte d'appello di averli trascurati: giacché tali passaggi sono riferiti - secondo quanto accertato dalla corte con puntuale riferimento, ancorato ad espresse citazioni del relativo documento - solo all'accordo "integrativo" (concernente la manleva dalle fideiussioni di cui si dovrà poi più diffusamente parlare in seguito), ma non contraddicono la tacita ratifica della convenzione in base alle previsioni della quale si è realizzato il passaggio del controllo del Gruppo R- dai precedenti azionisti al IO SI.
Così pure la circostanza che il più volte menzionato piano di "salvataggio" si sia poi rivelato inadeguato, finendo quindi in ultima analisi per avere una diversa attuazione rispetto alle previsioni originarie, e la conseguente necessità di ulteriori forme di finanziamento del Gruppo R- ad opera di altri soggetti pubblici, non sembrano argomenti logici di per sè idonei a scardinare l'impianto argomentativo dell'impugnata sentenza. La quale non dalla fedele attuazione, fino in fondo, di quell'originario piano ha tratto argomento, bensì dalla specifica previsione concernente la dismissione della partecipazione di controllo del predetto gruppo, detenuta dai precedenti azionisti, con modalità tali da favorire l'acquisizione del controllo da parte del consorzio bancario a tal fine costituito (come in effetti accaduto); e dall'inscindibilità dei diversi punti della convenzione stipulata inter partes, che tale mutamento di controllo contemplava. Nè si vede perché - come sostengono i ricorrenti - sarebbe contraddittorio affermare che detta convenzione costituiva un presupposto, oltre che uno strumento di attuazione, del piano di risanamento originariamente concepito intorno al costituendo consorzio. Affermazione, questa, con la quale la corte d'appello ha inteso evidentemente solo sottolineare lo stretto legame funzionale esistente tra i due citati elementi.; e la conclusione che la corte ne ha fatto discendere - per cui l'acquisizione del controllo del Gruppo SI, da parte del consorzio poi costituito, in attuazione di detto originario piano di risanamento, ha implicato la tacita ratifica anche della citata convenzione - costituisce un apprezzamento di merito, scevro da vizi di coerenza logica, sul quale il giudice di legittimità non ha titolo per interloquire.
7. Il quarto motivo del ricorso TE, oltre a riproporre le censure di omessa e contraddittoria motivazione, comuni anche a tutti gli altri motivi, si appunta sulla lamentata violazione dell'art. 1399 c.c.. Le ricorrenti, in particolare, si dolgono che la corte d'appello abbia ravvisato l'esistenza di un'idonea ratifica ad opera del IO SI della convenzione sottoscritta in suo nome dall'MI, senza considerare che tale pretesa ratifica non era mai stata comunicata all'altro contraente;
e che, anzi, all'espresso invito rivoltogli dal legale dell'ing. OV, il IO SI (a propria volta per il tramite di un proprio legale) aveva risposto negando dichiaratamente ogni volontà di ratifica, la quale dunque certamente doveva intendersi rifiutata. Circostanze, queste, più volte rappresentate nel corso del giudizio di merito, e che però sarebbero state completamente pretermesse dalla corte d'appello nella propria sentenza.
7.1. La doglianza non è fondata.
S'è già ricordato che la corte territoriale, nell'esercizio delle sue finzioni di giudice di merito, ha accertato l'esistenza di una ratifica tacita da parte del IO SI, desumendola da comportamenti consistenti nell'esecuzione del piano di "salvataggio" del Gruppo R-, di cui la convenzione stipulata dall'MI con l'ing. OV e la società FI erano parte integrante. La ratifica tacita, per produrre effetti, non presuppone ovviamente alcun atto formale di comunicazione alla controparte, essendo sufficiente che quest'ultima sia comunque venuta a conoscenza dei fatti in cui la ratifica medesima si esprime. Ma i ricorrenti non contestano che tali fatti fossero, nella specie, ben noti: onde nessun rilievo può avere la mancanza di una specifica comunicazione di ratifica.
Quanto poi alla mancata valorizzazione, da parte del giudice di merito, della corrispondenza intercorsa tra i legali, va osservato che nessun elemento consente di attribuire alla richiamata documentazione quel rilievo decisivo solo in presenza del quale l'omesso esame implicherebbe un vizio rilevante ai sensi dell'art. 360, n.5, c.p.c. È infatti evidente, sul piano logico, che soltanto nel caso in cui la menzionata corrispondenza avesse preceduto i comportamenti implicanti la tacita ratifica della convenzione se ne potrebbe trarre - argomentando anche dal quarto comma dell'art. 1399 c.c. - la conseguenza di un ormai definitivo ed irreversibile diniego di ratifica. Ove, viceversa, la ratifica tacita fosse in quel momento già intervenuta, il rifiuto di manifestarla in modo espresso risulterebbe del tutto irrilevante, o al più denoterebbe la volontà di non adempiere gli impegni derivanti da accordi ormai già ratificati. I ricorrenti, però, non deducono che la corrispondenza in questione sia precedente a quei comportamenti attuativi del piano di "salvataggio" che la corte territoriale ha considerato rilevatori della volontà di ratifica tacita degli accordi in esame. Anzi, essi collocano detta corrispondenza tra il luglio e l'ottobre del 1980, laddove la narrativa dell'impugnata sentenza riferisce che l'ingresso del IO SI nel capitale della SI Finanziaria - ovviamente nell'ambito del riferito piano di "salvataggio" - ebbe luogo mediante sottoscrizione di un aumento di capitale avvenuta il 25 febbraio 1980 (cfr. sentenza impugnata, pag. 15).
8. Con il quinto motivo del ricorso TE, oltre alle ripetute censure di omessa e contraddittoria motivazione, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e segg. e 2909 c.c. La doglianza in parte riprende punti già sollevati nei motivi in precedenza esaminati;
per il resto si concentra sul mancato rilievo del valore confessorio che avrebbero avuto le dichiarazioni difensive formulate dall'MI nel precedente giudizio conclusosi con la sua condanna al risarcimento dei danni: dichiarazioni dalle quali esplicitamente si sarebbe dovuto ricavare l'inesistenza di qualsiasi ratifica, da parte del IO SI, degli accordi a suo tempo stipulati dall'MI a nome del costituendo consorzio e poi da questo non adempiuti.
8.1. Neppure questa censura coglie nel segno.
Per potersi qualificare alla stregua di una confessione stragiudiziale, l'affermazione contenuta in uno scritto difensivo depositato in un giudizio tra terzi deve essere direttamente imputabile alla parte, e non solo al suo difensore, giacché questi non ha la disponibilità del diritto cui la pretesa confessione si riferisce.
Nella specie, le ricorrenti accennano incidentalmente al fatto che gli scritti difensivi nei quali l'MI ebbe a sostenere non esservi stata alcuna ratifica del proprio comportamento negoziale ad opera del IO SI sarebbero stati "firmati anche dalla parte"; ma non indicano su quali atti tale firma della parte sarebbe stata apposta, quali specifiche dichiarazioni erano contenute al riguardo in detti atti e quali invece - tra le affermazioni difensive dell'MI riferite in altri punti del ricorso - erano contenute in memorie difensive eventualmente sottoscritte dal solo difensore. D'altro canto, la controricorrente AN PA MI eccepisce che la procura ai difensori nel precedente giudizio non conteneva alcun mandato ad confitendum e che, comunque, le pretese dichiarazioni confessorie si sarebbero riferite all'assenza di una ratifica espressa e non anche di una ratifica tacita degli accordi in discussione.
Esclusa la possibilità per questa corte di procedere ad un esame diretto degli atti di causa - che implicherebbe un accertamento di merito in questa sede non consentito - il dedotto motivo di impugnazione non può dunque trovare accoglimento, neppure sotto il profilo di un eventuale vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, non essendo possibile verificare la decisività della questione sulla quale la motivazione sarebbe stata carente.
9. L'esame del sesto motivo del medesimo ricorso, volto a denunciare ulteriori vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, nonché la violazione dell'art. 2909, comma 2, c.c., impone preliminarmente di ricordare che - come già riferito in narrativa - l'azione di rivalsa in questo giudizio esperita dall'MI è duplice, in quanto si riferisce al pagamento di due distinti importi: quello derivante dalla sottoscrizione della convenzione del luglio 1979, che aveva ad oggetto il passaggio di mano del controllo del Gruppo R-, e quello che è scaturito dalla mancata attuazione del cosiddetto accordo "integrativo", stipulato in pari data al fine di assicurare al liberazione dell'ing. OV dal carico delle fideiussioni bancarie da lui prestate per i debiti del medesimo gruppo. Il motivo di ricorso ora in esame si riferisce appunto specificamente a tale accordo "integrativo", la cui mancata attuazione è alla base della successiva transazione, raggiunta il 9 gennaio 1985 - in assenza dell'MI - tra lo stesso ing. OV, il IO SI ed il Comitato per l'intervento nella SI.
9.1. Per prima cosa le ricorrenti osservano criticamente che l'impugnata sentenza sembra attribuire la paternità di detto accordo "integrativo" unicamente alle persone fisiche dei sottoscrittori, piuttosto che all'MI da quelle rappresentato, ignorando che nel precedente giudicato formatosi tra l'MI e le medesime odierni ricorrenti era stata invece definitivamente accertata la riconducibilità dell'impegno negoziale proprio e direttamente all'MI. Ed aggiungono che sarebbe contraddittorio affermare, nel medesimo tempo, che quella scrittura era stata firmata a titolo personale dall'ing. CA e dal prof. Schlesinger, e poi attribuire all'MI il diritto di rivalersi anche per somme sborsate in conseguenza dell'inadempimento agli obblighi previsti in quella stessa scrittura.
In secondo luogo, si dolgono che la corte territoriale non abbia adeguatamente considerato che la mancata ratifica ad opera del IO SI dell'accordo integrativo appena richiamato aveva costituto il presupposto logico ed esplicito della successiva transazione del 9 gennaio 1985, in forza della quale l'ing. OV aveva dovuto privarsi di titoli obbligazionari per il valore di 21 miliardi di lire proprio al fine di conseguire quella liberazione dai vincoli fideiussori che già il precedente accordo, se fosse stato ratificato, avrebbe già dovuto assicurargli.
9.2. Si riallaccia ai medesimi temi anche il terzo motivo del ricorso SI (per la parte non già esaminata), in cui si denuncia la violazione degli artt. 1363 e 2735 c.c, nonché carenza, contraddittorieta ed omissioni della motivazione. La critica in questo caso è rivolta ai criteri ermeneutici (ed alla relativa motivazione) adoperati dalla corte d'appello nell'esame della transazione del 9 gennaio 1985, dal cui tenore si sarebbe dovuto desumere - a parere del ricorrente - l'inesistenza di qualsiasi ratifica operata dal IO SI riguardo ai precedenti accordi del luglio 1979.
In particolare, il ricorrente assume che la corte d'appello avrebbe impropriamente ravvisato nel testo di detta transazione una confessione stragiudiziale circa l'avvenuta ratifica (non solo della precedente convenzione del luglio 1979, ma anche) dell'accordo "integrativo" ora in questione;
ed osserva che al momento della stipulazione dell'anzidetta transazione quell'accordo, lungi dall'essere ancora segreto, era stato già fatto valere in giudizio dall'ing. OV contro l'MI. Nè sarebbe possibile - come ha opinato invece la corte d'appello - ravvisare nella transazione la volontà del IO SI di liberare l'ing. OV dall'onere delle fideiussioni da lui in precedenza prestate, in tal modo appropriandosi degli effetti del menzionato accordo e ratificandolo. Vi osterebbe, infatti, il decisivo rilievo che a liberare l'ing. OV da dette fideiussioni non fu il IO, bensì il Comitato per il risanamento della SI (soggetto diverso ed autonomo rispetto al primo), mentre, al contrario, il IO proprio in quel medesimo atto ribadì la non opponibilità a sè degli accordi in precedenza non conosciuti e mai ratificati.
9.3. La controricorrente AN PA MI ha eccepito l'inammissibilità dei riferiti motivi di ricorso per carenza di interesse, assumendo che la questione della ratifica degli accordi del 19 luglio 1979 sarebbe stata trattata in altro punto dell'impugnata sentenza e non sarebbe toccata dalle censure dianzi prospettate.
L'eccezione non appare però fondata.
Occorre, infatti, distinguere il tema della ratifica implicita della prima, formale convenzione del luglio 1979, trattato in altra parte della sentenza impugnata e di cui si è parlato esaminando i precedenti motivi di ricorso, dalla questione della ratifica del cosiddetto "accordo integrativo", sottoscritto in pari data dai medesimi ing. CA e prof. Schlesinger che avevano firmato l'altra convenzione, ma questa volta senza formalmente spendere il nome degli enti da loro rispettivamente rappresentati. Che pure questo secondo accordo sia rilevante nel presente giudizio è fuori discussione, dal momento che anche il suo mancato adempimento è stato posto a base della condanna pronunciata nella precedente causa a carico dell'MI e che questi ora agisce in rivalsa anche con riferimento a quanto per quel titolo ha dovuto pagare. Il punto della sentenza della corte d'appello contro cui si rivolgono i motivi di ricorso ora in questione è proprio quello concernente questo particolare segmento del diritto di rivalsa azionato dall'MI, non esaminato direttamente e specificamente in altre parti della medesima sentenza.
Le censure dei ricorrenti volte a colpire tale punto di decisione, nei limiti in cui sono ad esso riferibili, appaiono dunque certamente sorrette da adeguato interesse.
9.4. Le riferite censure, per le ragioni e nei limiti che ci si accinge ad indicare, hanno questa volta fondamento. La corte d'appello, nell'impugnata sentenza, infatti afferma (pagg. 39 e segg.): a) che la dichiarazione "integrativa" del 19 luglio 1979, sottoscritta personalmente dall'ing. OV, dall'ing. CA e dal prof. Schlesinger, senza spendita del nome di società o enti da essi rappresentati, non sarebbe imputabile all'MI (nella sentenza si parla di "totale estraneità dell'MI alla dichiarazione integrativa del 19 luglio 1979"); b) che detta dichiarazione ebbe inizialmente carattere riservato e non fu comunicata, se non in epoca successiva, all'MI ed al IO SI, il quale dunque non aveva a suo tempo conosciuto ne' ratificato detta dichiarazione integrativa;
c) che gli impegni assunti nei confronti dell'ing. OV in detta dichiarazione integrativa erano riferiti proprio al IO SI e che quest'ultimo, aderendo all'accordo transattivo del 9 gennaio 1985, "si è formalmente appropriato degli effetti della liberatoria dell'ing. OV, concordata dal prof. Schlesinger e dall'ing. CA nella dichiarazione integrativa del 19 luglio 1979", mettendo così in luce il collegamento che univa tale dichiarazione riservata con la convenzione ufficiale sottoscritta in pari data, "con conseguente formale autoimputazione degli effetti finanziari connessi alla manleva concessa all'ing. OV"; d) che "gli obblighi informali assunti dal costituendo IO con la scrittura integrativa, pure del 19 luglio 1979, sono stati adempiuti solo a seguito del citato accordo transattivo del 9 gennaio 1985". Donde l'affermazione del diritto di rivalsa dell'MI, nei confronti del IO SI, anche con riferimento a quanto il medesimo MI ha dovuto versare in conseguenza della condanna a titolo di risarcimento dei danni per il mancato adempimento della più volte menzionata convenzione integrativa.
Sul piano logico questa conclusione stenta a raccordarsi con le sue premesse, e ciò impedisce di individuare un percorso argomentativo chiaro e coerente che valga a dare fondamento, con riguardo al punto in esame, alla decisione assunta dalla corte di merito. Si è già sopra sottolineato come l'azione di rivalsa esperita in questo giudizio dall'MI abbia, in realtà, un duplice oggetto, perché duplice è il danno che lo stesso MI ha dovuto risarcire:
quello derivante dalla stipulazione della convenzione "ufficiale" del luglio 1979, concernente tra l'altro il corrispettivo della cessione delle azioni delle società del Gruppo R-, e quello conseguente alla mancata attuazione del coevo accordo "integrativo", riguardante la liberazione dell'ing. OV dal vincolo delle fideiussioni da costui in precedenza prestate. S'è anche già visto come, nel ritenere fondata tale azione con riguardo ad entrambi detti obblighi, la corte d'appello ne abbia individuato un unico ed indifferenziato fondamento: la tacita ratifica da parte del IO SI delle obbligazioni assunte in suo nome e nel suo interesse prima della sua costituzione, obbligazioni già originariamente generatrici di responsabilità per lo stipulante ai sensi del citato art. 2331, secondo comma, c.c.. Trattando specificamente delle conseguenze dell'accordo "integrativo" avente ad oggetto la liberazione dell'ing. OV dai vincoli fideiussori, la stessa corte territoriale afferma, però, che quell'accordo, sottoscritto dall'ing. CA senza menzionare l'ente di cui egli aveva in quel momento la legale rappresentanza (ed in cui nome invece aveva firmato il contemporaneo accordo "ufficiale"), non sarebbe giuridicamente riferibile all'MI. Ma, se così è, non sembra più possibile ricondurre la fattispecie in esame alla previsione dell'art. 2331, comma 2, c.c. e, e pertanto allo schema dell'obbligazione solidale adempiuta da uno dei condebitori, con conseguente diritto di rivalsa verso l'altro condebitore nel cui interesse esclusivo l'obbligazione sia stata assunta. Ne mancherebbe, infatti, la premessa fondamentale: ossia l'esistenza stessa dell'obbligazione in capo all'MI e resterebbe del tutto incomprensibile la ragione per la quale detto istituto si è trovato a dover risarcire i danni derivanti dall'inadempimento di un negozio (l'accordo "integrativo" del 19 luglio 1979) ad esso non riferibile e perciò giuridicamente non imputabile. Qui davvero la sentenza impugnata, oltre a porsi in contrasto con i presupposti logico-giuridici del precedente giudicato (che aveva riferito all'MI anche la paternità del predetto accordo "integrativo" e ne aveva dedotto la responsabilità dell'MI medesimo per l'inadempimento di tale accordo, così come della convenzione "ufficiale" sottoscritta nella stessa data), appare intrinsecamente contraddittoria.
Non è dato comprendere infatti come sia possibile, muovendo dalle suesposte premesse, affermare che la causa petendi della domanda proposta dall'MI nel presente giudizio, ed accolta dalla corte d'appello, sia da ricondurre unitariamente alla previsione del citato art. 2331. In tanto ciò sarebbe sostenibile, in quanto si affermasse che il titolo per cui l'MI ha risarcito i danni derivanti dall'inadempimento dell'accordo "integrativo" è il medesimo che è a base del risarcimento conseguente all'inadempimento della convenzione "ufficiale" del 19 luglio 1979;
e che per entrambi tali accordi è rinvenibile un comportamento del IO SI implicante tacita ratifica e conseguente assunzione a proprio carico delle conseguenze giuridiche di detti accordi. Se, viceversa, li si considera atti di provenienza diversa - l'uno, quello "ufficiale", imputabile all'MI, e l'altro, quello "integrativo", imputabile solo alle persone fisiche che lo hanno sottoscritto - non si capisce a qual titolo l'MI possa ora agire in rivalsa nei confronti del IO SI indifferentemente con riguardo alle obbligazioni derivanti dall'uno e dall'altro atto.
9.4.1. Poco plausibile, sul piano logico, sembra anche l'affermazione secondo cui il IO SI, aderendo alla citata transazione, avrebbe per ciò stesso ratificato l'accordo "integrativo" concernente la liberazione dell'ing. OV dalle fideiussioni prestate. Avuto riguardo alla premessa esplicita della transazione - riportata nella motivazione della stessa sentenza impugnata - che manifesta invece disconoscimento di tale precedente accordo "integrativo", e considerato il carattere asseritamente transattivo della convenzione del 9 gennaio 1985, la corte avrebbe dovuto spiegare se con tali espressioni il IO abbia inteso ratificare alcunché o solamente accettare il diverso assetto degli interessi che da quel nuovo accordo risultava. La mera circostanza che, in questo nuovo assetto, l'ing. OV abbia finito per conseguire definitivamente (ma a diverse condizioni ed anche grazie all'intervento di altri soggetti) il risultato liberatorio già menzionato nel precedente accordo del luglio 1979 non sembra, da sola, logicamente idonea a sostenere la conclusione cui la corte d'appello è pervenuta in punto di ratifica di quel precedente accordo.
9.4.2. La rilevata carenza di motivazione preclude la possibilità di ricostruire correttamente l'iter logico della decisione adottata dalla corte di merito sul punto specifico dell'azione di rivalsa esperita dall'MI in ordine a quanto a suo tempo versato in conseguenza dell'inadempimento del citato accordo "integrativo". Ne restano assorbiti gli ulteriori rilievi formulati in relazione al medesimo punto di decisione nei motivi di ricorso ora specificamente in esame.
10. I rimanenti motivi di doglianza esposti sia nel ricorso TE sia nel ricorso SI sono stati espressamente formulati in via subordinata.
Le conclusioni cui si è dianzi pervenuti, implicano però l'accoglimento solo di una parte dei motivi di ricorso precedenti (in tema di rivalsa azionata dall'MI per quanto pagato in conseguenza del mancato adempimento del più volte citato accordo "integrativo") e viceversa la reiezione degli altri (in tema di rivalsa azionata dall'MI per quanto pagato in conseguenza della convenzione "ufficiale" del luglio 1979). Quindi è necessario passare all'esame anche di detti motivi subordinati, ma con l'avvertenza che essi saranno qui presi in considerazione solo nei limiti in cui si riallacciano al tema trattato nei precedenti motivi di ricorso non accolti;
restano invece assorbiti per i profili che concernono le questioni sulle quali l'accoglimento di precedenti motivi renderà necessario un ulteriore giudizio di merito in sede di rinvio.
11. Va allora esaminato anzitutto, in ordine logico, l'ottavo motivo subordinato del ricorso TE, con cui, riproponendo le censure di omessa e contraddittoria motivazione e di violazione dell'art. 2909 c.c, si torna a sostenere che non vi fu, da parte del IO SI, alcuna ratifica degli accordi stipulati dall'MI in data 19 luglio 1979, perché - come a suo tempo accertato con valore di giudicato nel precedente giudizio conclusosi con la definitiva condanna dell'MI per inadempimento di detta convenzione - solo le prestazioni a carattere cd. pubblicistico in detta convenzione previste (ossia l'attuazione degli interventi tesi al "salvataggio" del Gruppo SI Rumianca) furono in realtà attuate, non necessitando di alcuna ratifica, mentre gli accordi di carattere privatistico non erano stati in alcun modo ratificati, come ben si sarebbe dovuto dedurre dalla documentazione in atti.
11.1. La doglianza si riallaccia, sostanzialmente, a quella già esaminata a proposito del terzo motivo del medesimo ricorso TE ed è in essa per gran parte assorbita.
Per il resto appare inammissibile, in quanto volta a sollecitare una revisione del giudizio di merito attraverso un riesame documentale in questa sede non consentito, tanto più che neppure le ricorrenti indicano qui specificamente quali sarebbero stati i documenti non presi in considerazione dalla corte d'appello.
12. Si ricollega in parte ai medesimi temi - ma altri ne aggiunge - anche il quarto motivo subordinato del ricorso SI, con cui, nel denunciare la violazione di una nutrita serie di norme sostanziali e processuali (gli artt. 1294, 1306, comma 1, 2331, comma 2, 2935, 2946 e segg. c.c., e 345 c.p.c), il consorzio ricorrente esprime diversi profili di censura subordinati al mancato accoglimento dei motivi già precedentemente esposti.
12.1. Anzitutto il ricorrente osserva che, ove si accedesse alla ricostruzione operata nell'impugnata sentenza, secondo cui il IO SI avrebbe ratificato gli accordi del luglio 1979 stipulati in suo nome prima della sua costituzione, ne deriverebbe, ai sensi dell'art. 2331, comma 2, c.c., un'obbligazione solidale gravante sul medesimo consorzio e sull'MI che quegli accordi aveva sottoscritto. Ma l'art. 1306, comma 1, c.c. stabilisce che la sentenza emessa nei confronti di uno dei debitori in solido non ha effetto nei riguardi dell'altro: di modo che erroneamente nel presente giudizio il IO SI sarebbe stato condannato a rivalere l'MI di quanto da quest'ultimo pagato in conseguenza di una sentenza di condanna emessa all'esito di un processo cui detto consorzio non aveva partecipato, senza che, nel nuovo giudizio, alcuna prova fosse stata offerta in ordine al quantum debeatur dell'obbligazione solidale. E del resto, secondo il ricorrente, ammessa l'esistenza della anzidetta obbligazione solidale, avrebbe dovuto radicalmente escludersi la possibilità che, attraverso la domanda di rivalsa, il coobbligato MI potesse liberarsi dell'intero carico dell'obbligazione anche su di esso gravante. 12.1.1. Osserva ancora il ricorrente che, ove invece dovesse ritenersi che l'impugnata sentenza ha riconosciuto il diritto di rivalsa dell'MI in base alle regole generali che disciplinano i rapporti tra rappresentato e rappresentante senza poteri o la promessa del fatto del terzo, ciò stesso implicherebbe - a giudizio del ricorrente - un errore di diritto, non potendo tali regole trovare applicazione in caso di obbligazioni contratte in nome di una costituenda società cui si applica, viceversa, la diversa disciplina dettata dal citato art. 2331. In tal caso, inoltre, l'azionato diritto sarebbe ampiamente prescritto, dovendosi il termine decennale di prescrizione far decorrere (non già dalla data del pagamento, bensì) dalla data dell'avvenuta ratifica, cioè al più tardi dal 1980.
12.1.2. Da ultimo, il ricorrente si duole che siano stati posti a suo carico gli interessi dal giorno della notifica dell'atto d'appello, laddove, non essendo stati tali interessi richiesti in primo grado, la relativa domanda avrebbe dovuto esser dichiarata inammissibile - perché nuova - in sede di gravame.
12.2. I primi due profili di doglianza sopra riferiti non appaiono fondati e ripropongono questioni in larga parte già precedentemente esaminate.
12.2.1. Va premesso che (come già in osservato a proposito del ricorso TE) la lettura dell'impugnata sentenza non lascia dubbi in ordine alla ricostruzione giuridica ivi operata dalla corte d'appello. La quale muove dal presupposto, già riconosciuto dal tribunale, secondo cui l'MI aveva sottoscritto gli accordi di cui si tratta in nome del costituendo consorzio;
considera applicabile nella specie la disciplina del più volte citato art. 2331 c.c.;
ritiene essere intervenuta la ratifica di detti accordi da parte del consorzio dopo la sua costituzione e ne deduce l'esistenza di un obbligo solidale dell'MI e del consorzio di far fronte agli impegni assunti, con conseguente diritto di rivalsa del primo nei riguardi del secondo.
Le censure che postulano un diverso fondamento della domanda dell'MI, per come accolta dalla corte d'appello, appaiono perciò inconferenti.
12.2.2. Per il resto, è certo vero che la sentenza emessa nei confronti di uno dei debitori in solido non ha effetto nei riguardi dell'altro, ma s'è già detto che la rivalsa esperita dal condebitore escusso non si fonda sull'autorità del precedente giudicato, bensì sul fatto storico dell'avvenuto pagamento. Se tale fatto non sia contestato - e qui non lo è - il condebitore chiamato a subire la rivalsa ha la possibilità, nonostante il precedente giudicato a lui non opponibile, di eccepire che quel pagamento non era in realtà dovuto (o non lo era in quella misura); ma sta a lui eccepirlo - non in termini generici, ma deducendo al riguardo specifiche ragioni - ed assolvere il relativo onere di prova. Ciò che il ricorrente non dimostra di aver mai fatto.
12.2.3. Quanto al distinto profilo di gravame concernente gli interessi dovuti sulla somma che il consorzio è stato condannato a versare, è pacifico che la relativa domanda è stata proposta dall'MI per la prima volta in grado appello (si veda, al riguardo, l'espressa indicazione contenuta a pag. 52 della sentenza qui impugnata). In conseguenza di ciò, invocando l'autorità di Cass. 20 dicembre 1999, n. 14311, la corte di merito ha pronunciato condanna al pagamento di detti interessi a decorrere dall'atto d'appello. Tale decisione non può però condividersi, GI ricordare che, componendo un contrasto di giurisprudenza precedentemente manifestatosi nella giurisprudenza di questa corte, le sezioni unite, con sentenza 11 marzo 1996, n. 1955, dopo attenta esegesi dell'art. 345 c.p.c, hanno chiarito come debba considerarsi inammissibile la domanda con cui la parte chieda per la prima volta in appello l'attribuzione di interessi non richiesti in primo grado. Infatti la ratio della citata disposizione, nella parte in cui eccezionalmente deroga al divieto di domande nuove in appello, è basata su profili equitativi e di economia dei giudizi, consentendosi così al creditore la possibilità di evitare ulteriori spese per la proposizione di una nuova causa per gli interessi ed i danni sorti dopo la sentenza di primo grado. Ma una tale ratio postula pur sempre una necessaria continuità tra domande di primo e di secondo grado.
Intanto, cioè, può ritenersi ammissibile la deroga al divieto dei nova in appello, coerentemente con la ratio giustificativa di tale deroga, in quanto non si tratti di una domanda totalmente nuova, bensì di una domanda relativa a fatti sopravvenuti, che si siano verificati dopo la sentenza impugnata e che trovino perciò ingresso in appello quale naturale sviluppo logico e cronologico di richieste già proposte in primo grado. La deroga è dunque consentita unicamente con riferimento ad interessi che, per motivi cronologici, non avrebbero potuto esser precedentemente richiesti, ma solo in quanto si tratti di un aggiornamento e di una prosecuzione di richieste già formulate in primo grado, con un mutamento quantitativo, ma non qualitativo, del petitum altrimenti immutabile in sede di gravame.
Alla stregua di questo insegnamento giurisprudenziale, da cui il collegio non ritiene di doversi discostare, il dedotto profilo di censura appare dunque fondato.
13. Il settimo motivo subordinato del ricorso TE sposta l'accento sul rapporto di manleva fatto valere nel presente giudizio dal IO SI (sia pure in via subordinata) mediante la chiamata in causa della vedova dell'ing. OV e della società RO (già FI); rapporto che, come s'è detto, trae origine dall'impegno assunto dall'ing. OV e dalla società a lui facente capo, nella più volte menzionata transazione del 9 gennaio 1985, di tenere indenne il consorzio da altrui eventuali azioni di regresso.
Oltre alla ripetuta censura di contraddittorietà ed omissione di motivazione, viene qui dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2031 c.c. L'assunto delle ricorrenti è che nessuna rivalsa potrebbe comunque competere al IO SI nei confronti della vedova OV e della RO, perché ciò genererebbe un indebito arricchimento del medesimo consorzio, cui sarebbe così consentito di liberarsi dal peso economico di un'obbligazione che la stessa corte d'appello afferma invece essere di sua esclusiva pertinenza, e perché, in tal modo, si finirebbe col negare la spettanza del corrispettivo stabilito nella più volte richiamata convenzione del luglio 1979.
Sarebbe inoltre contraddittorio affermare che il IO SI ha il diritto di rivalersi per quanto pagato in conseguenza della precedente convenzione del 19 luglio 1979, da esso ratificata, e che tale diritto discende dalla successiva transazione del 9 gennaio 1985, trascurando che proprio nelle premesse di tale accordo transattivo si escludeva invece ogni precedente ratifica della convenzione dianzi menzionata da parte del consorzio. Mancherebbe dunque il presupposto negoziale della rivalsa, ne' questo potrebbe ricercarsi nella disciplina della gestione d'affari, avendone il tribunale escluso la ravvisabilita nel caso di specie e non avendo la corte d'appello esaminato il motivo di gravame proposto al riguardo dall'MI, ne' quelli incidentali formulati sullo stesso tema dagli appellati.
13.1. Le prospettate doglianza non appaiono meritevoli di accoglimento.
La lettura dell'impugnata sentenza mostra con tutta evidenza che la corte d'appello non ha in alcun modo inteso qui fare applicazione dell'istituto della gestione di affari, ma ha invece ritenuto fondata l'azione di rivalsa proposta dal IO SI esclusivamente in base all'esplicito tenore dell'accordo sottoscritto in data 9 gennaio 1985, tra gli altri, dall'ing. OV, dalla FI e dal medesimo IO SI. Accordo in base al quale l'ing. OV e la FI si erano impegnati appunto a tenere indenne il consorzio da ogni eventuale azione di regresso, garanzia o rivalsa potesse discendere dai patti in precedenza sottoscritti per il risanamento del Gruppo R-. Il che vale ad escludere in radice ogni ipotesi di arricchimento senza causa, la causa risiedendo invece appunto nella garanzia prestata in detto accordo. S'è già in precedenza rilevato come la stessa corte d'appello, con esauriente e logica motivazione, abbia altresì precisato che dalle premesse di tale accordo del 9 gennaio 1985 si poteva desumere la mancata precedente ratifica, non già degli accordi del 19 luglio 1979 nel loro insieme, bensì solo dell'accordo integrativo sottoscritto lo stesso 19 luglio, avente ad oggetto la liberazione dell'ing. OV dalle fideiussioni prestate per debiti del gruppo:
onde non sussiste la contraddizione denunciata dai ricorrenti. 14. Anche il quinto ed ultimo motivo subordinato del ricorso SI si riferisce al rapporto di regresso su cui si fonda la domanda proposta dal IO SI nei confronti della vedova OV e della RO.
Il ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c, si duole del fatto che la corte d'appello si sia limitata ad accertare l'obbligo della sig.ra TE e della RO (già FI) di tenere indenne il medesimo consorzio di quanto quest'ultimo dovesse corrispondere alla AN PA MI all'esito del presente giudizio, omettendo però di emettere la consequenziale pronuncia di condanna. 14.1. Le premesse da cui muove la doglianza - ossia il fatto che il IO SI avesse sin da principio proposto domanda (non di solo accertamento, ma anche) di condanna della sig.ra TE e della FI a rivalerlo di quanto fosse stato eventualmente condannato a corrispondere alla AN PA MI - non è contestata dalla controparte e trova conferma in atti.
Nel merito la doglianza appare fondata.
Infatti è vero che la condanna alla rivalsa presuppone sempre il già avvenuto pagamento, ad opera di colui in cui favore la condanna è emessa, di quanto della rivalsa medesima debba formare oggetto;
tuttavia non può certo negarsi l'interesse della parte a richiedere tale condanna, in via condizionata, contestualmente all'accertamento del proprio diritto: diritto che, del resto, ugualmente non sorge se non a seguito dell'avvenuto pagamento della somma di cui il solvens pretende di ottenere rivalsa da altri.
Su una tal domanda di condanna il giudice è dunque tenuto a provvedere, non potendo semplicemente ignorarla, ne' considerarla assorbita in quella di mero accertamento del diritto di rivalsa, come tale inidonea alla formazione di un titolo esecutivo. 15. Con il nono ed ultimo motivo subordinato del ricorso TE, in cui si lamenta ancora una volta la violazione dell'art. 2909 c.c., unitamente a vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, viene introdotto un tema ulteriore e diverso. Le ricorrenti si dolgono, in particolare, della reiezione della domanda con la quale esse avevano chiesto (in via subordinata) la condanna in proprio favore dell'MI a rivalerli di quanto esse fossero eventualmente costrette a pagare al IO SI in esito al presente giudizio. Domanda che - a dire delle ricorrenti - avrebbe dovuto invece essere accolta, perché basata sul giudicato esterno, derivante dal precedente e più volte ricordato giudizio definito dalla sentenza del 1990, con cui era stata accertata la responsabilità dell'MI in relazione a qualsiasi danno subito dall'ing. OV e dalla FI per aver dovuto addivenire alla transazione del 9 gennaio 1985.
15.1. La doglianza non è fondata.
Il giudicato formatosi a seguito del precedente giudizio, definito tra le parti dalla sentenza emessa il 26 novembre 1990 dalla corte d'appello di Roma, ha riguardato, com'è ovvio, quanto in quel giudizio fu dedotto o avrebbe potuto essere dedotto. Ma, se è vero che le vicende di cui si discute nel giudizio ora in corso e le domande in questa sede proposte traggono la loro origine storica anche da fatti dei quali già si era trattato nel giudizio precedente, esse nondimeno hanno un titolo diverso, che discende da eventi - il regresso dell'MI nei confronti del IO SI ed il conseguente esercizio, da parte di quest'ultimo, della manleva in suo favore prevista dalla convenzione del 9 gennaio 1985 - successivi ed estranei a quel precedente giudizio.
Risulta in qualche misura imprecisa - e va perciò corretta - la motivazione con la quale la corte territoriale ha respinto la domanda in esame, argomentando unicamente dal fatto che "il rapporto MI - eredi OV - FI si è chiuso con l'esecuzione della sentenza 26.11.90 di questa corte (id est: della Corte d'appello di Roma) e non può esser riaperto". Argomentazione imprecisa, appunto perché detta domanda ha come presupposto un fatto - l'eventuale accoglimento delle azioni proposte nel presente giudizio dall'MI nei confronti del IO SI ed, in manleva, da quest'ultimo nei riguardi dell'erede dell'ing. OV e della società RO - non ancora esistente ne' agevolmente prevedibile al tempo dell'introduzione e dello svolgimento del precedente giudizio conclusosi col passaggio in giudicato della citata sentenza del 26 novembre 1990. Ma quel giudicato, se per un verso non funge da elemento negativo, che impedisca a priori l'esame della domanda proposta in questo nuovo giudizio, per altro verso - e per le medesime già indicate ragioni - non può fungere neppure da unico elemento fondante di tale domanda, come le ricorrenti vorrebbero. Infatti, quel giudicato ha accertato la responsabilità dell'MI per la mancata puntuale attuazione dei più volte ricordati accordi del luglio 1979 ed il connesso obbligo risarcitorio, ma da ciò non deriva certo la logica ed automatica conseguenza che l'MI sia altresì tenuto a rivalere le controparti di quegli accordi di quanto esse debbano ora corrispondere al IO SI in forza di un'ulteriore e diversa obbligazione di garanzia direttamente assunta nei confronti di detto consorzio in una diversa convenzione di cui l'MI non fu parte. 16. Restano ora da esaminare i ricorsi incidentali proposti dalla AN PA MI, di identico tenore.
La ricorrente ha insistito nel prospettare la possibilità che, a fondamento della propria domanda di rivalsa nei confronti del IO SI, siano posti anche i principi dell'utile gestione;
ed ha sostenuto che tale prospettazione, ancorché non espressa nell'originario atto di citazione, non avrebbe implicato un'inammissibile mutatio libelli, non essendo modificati i fatti sostanziali posti a base della pretesa ma solo la loro qualificazione giuridica.
16.1. La sig.ra TE e la società RO hanno eccepito l'inammissibilità dei dedotti ricorsi incidentali, anzitutto per mancata indicazione delle norme che sarebbero state violate, e poi per non essere stata censurata la specifica ragione in forza della quale la corte territoriale non ha accolto la domanda in quella sede proposta dalla medesima ricorrente incidentale.
L'inammissibilità del ricorso, per difetto del requisito della soccombenza del ricorrente, è stata altresì eccepita dal IO SI.
16.2. Rileva preliminarmente la corte che la mancata indicazione delle norme di diritto su cui il ricorso si fonda non è idonea a determinarne l'inammissibilità, quando - come nella specie - le ragioni giuridiche della doglianza e le relative norme di riferimento sono agevolmente desumibili dall'esposizione del motivo del ricorso medesimo.
16.2.1. L'inammissibilità dei ricorsi in questione discende, invece, dal rilievo che la corte d'appello - come si è già dianzi riferito - non ha esaminato e respinto la domanda di rivalsa proposta dall'MI sotto il profilo dell'utile gestione, e neppure la ha dichiarata inammissibile per violazione del divieto di mutatio libelli, ma si è piuttosto astenuta dal pronunciare su di essa perché ha ritenuto assorbente l'accoglimento del medesimo petitum sorretto da altra (alternativa) causa petendi.
Poiché non è ravvisabile il requisito della soccombenza, neppure parziale, di una parte che abbia visto accolta la propria domanda in base ad una delle due alternative causae petendi da essa prospettate, difetta in capo a detta parte l'interesse a proporre impugnazione, sia pure in via soltanto incidentale. Infatti, la domanda non esaminata resta definitivamente assorbita, in caso di reiezione del ricorso principale e di passaggio in giudicato della sentenza d'appello favorevole al ricorrente incidentale. Riassume viceversa attualità, e deve comunque esser esaminata nel merito dal giudice di rinvio, nell'opposto caso di accoglimento del ricorso principale ed annullamento con rinvio della sentenza d'appello. Nè nell'uno ne' nell'altro caso sussistono le condizioni perché su di essa debba pronunciarsi il giudice di legittimità.
17. In conclusione, l'impugnata sentenza deve esser cassata, in relazione ai motivi di ricorso accolti (vedi sopra: punti 9.4, 9.4.1, 9.4.2; 12.2.3; 14.1), con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Roma, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte, previa riunione dei ricorsi:
1) accoglie, per quanto di ragione, il sesto motivo del ricorso principale proposto dalla sig.ra TE e dalla RO s.r.l.;
2) accoglie, per quanto di ragione, il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale proposto dal IO bancario SI s.p.a. in liquidazione;
3) accoglie il quinto motivo del ricorso incidentale proposto dal IO bancario SI s.p.a. in liquidazione;
4) rigetta i rimanenti motivi di entrambi i ricorsi sopra menzionati;
5) dichiara inammissibili i ricorsi incidentali proposti dalla AN PA MI s.p.a.;
6) cassa l'impugnata sentenza, in relazione ai motivi di ricorso accolti, e rinvia la causa ad altra sezione della corte d'appello di Roma;
7) demanda al giudice di rinvio di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2003