Sentenza 21 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2002, n. 4045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4045 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DECA04045 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE PR Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO - Presidente R.G.N. 18331/99 9508 Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere Cron. 955 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Rep. Dott. Walter CELENTANO Consigliere Ud. 05/12/01 Dott. Francesco AR FIORETTI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S EN T ENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.155 sul ricorso proposto da: il 21 MAR. 2002 IL CANCELLIERE COOPERATIVA IL SESTANTE a r.1., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in CANCELLERIA ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il signor LU IN, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE SCORZA e ROMANO COLARUSSO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
ES RI SA, domiciliata in elettivamente ROMA VIA DELLA GIULIANA 72, presso l'avvocato ALDO SIMONCINI, che la rappresenta e difende unitamente2001 2498 all'avvocato LEONARDO CAVALIERE, giusta procura a -1- 3 margine del controricorso;
+ controricorrente - avverso la sentenza n. 195/98 della Corte d'Appello di LECCE, Sezione distaccata di TARANTO, depositata il 18/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2001 dal Consigliere Dott. Francesco AR FIORETTI;
udito per il resistente, l'Avvocato Cavaliere, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore F Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso in via principale: per l'inammissibilità; in subordine: per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 12 giugno 1998, depositata in cancelleria il 18 luglio 1998, la Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto – respingeva l'appello proposto dalla Coop. Il Sestante a r.l.
contro
DA AR AR avverso la sentenza del Tribunale di Taranto con cui, detto giudice, accogliendo l'opposizione della DA, aveva revocato il decreto ingiuntivo, emesso dal Presidente dello stesso Tribunale nei confronti dell'opponente per il pagamento della somma di lire 6.000.000 in favore della cooperativa summenzionata, in quanto la deliberazione del consiglio di amministrazione della cooperativa, adottata nella riunione del 31 maggio 1991, in base alla quale era stato posto a carico dei soci il versamento di detta somma, era nulla per illiceità dell'oggetto. : Avverso la sentenza della Corte d'appello suindicata la Coop. Il Sestante a r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. DA AR AR ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente la improponibilità del ricorso per essere stata già accertata, con sentenza passata in giudicato, la nullità della citata delibera del 31 maggio 1991. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. La delibera del consiglio di amministrazione 31 maggio 1991, di cui in narrativa, è stata dichiarata nulla per illiceità dell'oggetto dal Tribunale di Taranto, con sentenza 4.11.1992, a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal socio della cooperativa edilizia "Il Sestante": PE RR. Tale sentenza è stata confermata dalla Corte di appello di Lecce 14.4-16.11.1995. Il ricorso, proposto avverso detta sentenza dalla cooperativa "Il Sestante" a r.l., è stato respinto da questa corte suprema con la sentenza n. 4501/98, per cui la لسلات nullità della delibera summezionata, in base alla quale è stato emesso anche il decreto ingiuntivo opposto dall'attuale intimato, è stata accertata con sentenza passata in giudicato. Tale giudicato fa stato nel presente giudizio, potendo gli effetti preclusivi dello stesso essere invocati in virtù dell'art. 2377, terzo comma, cod. civ. - secondo cui l'annullamento giudiziale di una deliberazione "ha effetto rispetto a tutti i soci" - in tutte le cause di opposizione a decreto ingiuntivo, promosse da numerosi soci della cooperativa suindicata, denunciando la nullità della medesima delibera del consiglio di amministrazione 31 maggio 1991. L'art. 2377, terzo comma, cod. civ., dettato per le ipotesi di annullamento e con riguardo alle delibere assembleari, come affermato dalla sentenza di questa corte 3 n. 15786/2000, e da altre che la hanno seguita, tutte emesse in giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo promossi da vari soci della cooperativa "Il Sestante" affermazione che questo collegio condivide essendo basata su argomentazioni ineccepibili - trova applicazione (estensiva) anche nelle ipotesi di nullità e con riguardo a delibere del consiglio di amministrazione. Conseguentemente la dichiarazione di nullità della deliberazione 31 maggio 1991 del consiglio di amministrazione della cooperativa ricorrente, pronunciata con sentenza passata in giudicato oltre un anno prima della proposizione del ricorso, ha effetto anche nei confronti dell'odierna parte intimata ed ha fatto venir meno l'interesse della cooperativa a proporre ricorso per cassazione, non potendo la stessa conseguire con detto ricorso, dato l'effetto preclusivo del menzionato giudicato, alcun utile risultato pratico. Tale difetto di interesse rende il ricorso inammissibile. Am 2 La ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata a rimborsare alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che appare giusto liquidare in complessive lire 1.725.000 (890,89 euro), di cui lire 1.500.000 per onorari (774,69 euro).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, a favore della parte resistente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessive lire 1.725.000 (890,89 euro), di cui lire 1.500.000 per onorari (774,69 euro). Così deciso in Roma il 5 dicembre 2001. Il Consigliere eştensore Красиков orth Il Preside nte CORTE SUPPEMAIN CALLAZIONE Prima Sazione Civite Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE 21 MAR. 2002 Luisa Passinetti Pure Penincur IL CANCELLIERE 109T 123,11 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dala7 GEN. 2005 brie, 4. versate 16177. 77 456T 20,66 05 at n. ENCOSESIANTVNO TOT: 149.77 (euro P. Dirigente Area Servizi 1700 (Dott.ssa AR Grazia DA FUPPO ff Responsabile Servizio Affi (Dr. M. FACCID 8065 7 7 4. 6 1 3