Articolo 588 del Codice di procedura penale
Articolo 567Articolo 560
Versione
24 ottobre 1989
Art. 588. Sospensione della esecuzione 1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato e' sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti.
2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di liberta' personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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