Versione
2 gennaio 2000
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21 aprile 2015
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Art. 54-quater. (Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero) 1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 335 o dell'articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 369, nonche' i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di inammissibilita', le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente.
2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente.
3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, puo' chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis ((e comma 3-quater)) , il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 54-ter.
4. La richiesta non puo' essere riproposta a pena di inammissibilita' salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi.
5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.
2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente.
3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, puo' chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis ((e comma 3-quater)) , il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 54-ter.
4. La richiesta non puo' essere riproposta a pena di inammissibilita' salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi.
5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.
Commentari • 39
- 1. Art. 54 quater Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico Ministerohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 278.14188
[…] nel sistema del codice di rito, la competenza è riferita al giudice e le questioni relative alle attribuzioni dei singoli uffici del pubblico ministero, nella fase delle indagini, possono essere fatte valere a norma dell' art. 54-quater c.p.p. , ossia con istanza diretta al procuratore della Repubblica procedente, ovvero, in caso di mancato accoglimento, […] VI , 07/05/2013 , n. 23853 Il provvedimento del procuratore generale presso la Corte di cassazione emesso ex art. 54 quater c.p.p. su richiesta di persona sottoposta ad indagine non spiega alcun effetto sulla posizione processuale di altri soggetti anche se indagati nel medesimo procedimento. […]
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Giurisprudenza • 58
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2001, n. 14787Provvedimento: […] Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di FR IN denunciando violazione degli artt. 27 e 291, cm 2, c.p.p. sul rilievo che, avuto riguardo alla "ratio" dell'introduzione dell'art. 54 quater c.p.p. e segnatamente della pronunzia demandata al P.G. dal comma 4, risolutiva di un vero e proprio conflitto di competenza, […] Diversamente, opina il ricorrente che - tenuto conto della funzione correttiva del processo penale introdotta dall'art. 54 - quater c.p.p. (accordando all'indagato la facoltà di contestare la competenza territoriale prima dell'udienza preliminare) si porrebbe il problema di legittimità costituzionale dell'art. 27 c.p.p., per contrasto con gli artt. 9, 24, […]Leggi di più...
- risoluzione·
- contrasti di competenza·
- incidenza sulle misure cautelari disposte·
- fondamento·
- competenza attribuita ad ufficio del p.m. diverso da quello procedente·
- esclusione·
- pubblico ministero (cod. proc. pen. 1988)