Sentenza 30 marzo 2005
Massime • 1
La generale operatività dell'art. 33 comma secondo cod. proc. pen., secondo cui le disposizioni sulla destinazione agli uffici, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi non si considerano attinenti alla capacità del giudice, trova un limite esclusivamente in quelle situazioni "extra ordinem", caratterizzate dall'arbitrio nella designazione del giudice e realizzate al di fuori di ogni previsione tabellare, proprio per costituire un giudice "ad hoc", situazioni dinanzi alle quali non può più affermarsi che la decisione della regiudicanda è stata emessa da un giudice precostituito per legge. (Fattispecie in cui l'imputato aveva dedotto la nullità dell'ordinanza impositiva della misura cautelare per violazione dell'art. 25 Cost. per essere stato il provvedimento emesso dal presidente della sezione dei g.i.p. in mancanza di un'espressa assegnazione del procedimento e senza che nelle tabelle fosse previsto che il presidente potesse subentrare in sostituzione del giudice assegnatario del fascicolo. La Corte ha ritenuto che non si fossero verificate condotte elusive del principio di precostituzione del giudice dal momento che la sostituzione era avvenuta in periodo feriale e che il presidente aveva motivato l'autoassegnazione del fascicolo facendo riferimento alle reiterate sollecitazioni dell'ufficio del P.M. a provvedere sulle richieste di emissione di misure cautelari, al carico di lavoro gravante sugli altri giudici e alla turnazione durante il periodo estivo).
Commentario • 1
- 1. Calunnia: non sussiste il reato se la falsa accusa è rivolta ad una persona decedutaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2023
La massima Non integra il delitto di calunnia la simulazione di tracce di reato a carico di persona già deceduta al momento della condotta, non essendovi la possibilità di inizio di un procedimento penale nei confronti di un innocente (Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le memorie difensive depositate dalle parti civili dopo l'udienza del 28 febbraio 2022, nella quale è stata avviata la trattazione del processo, e prima di quella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2005, n. 13445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13445 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 30/03/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1371
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 000412/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
PE CO, N. IL 16/07/1943;
avverso SENTENZA del 14/10/2004 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. ESPOSITO V., che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e dell'ordinanza impositiva con la liberazione dell'indagato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Con ordinanza del 14.10.2004, il Tribunale di Catanzaro, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta da AC CO avverso il provvedimento di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di partecipazione all'associazione di stampo mafioso diretta da Novella Carmelo, con funzioni di raccordo fra gli affiliati residenti in [...]e quelli operanti nel litorale laziale. Preliminarmente il tribunale disattendeva l'eccezione di nullità dell'ordinanza impositiva della misura per violazione dell'art. 25, comma 1, Cost, formulata dalla difesa per il fatto che il provvedimento era stato adottato dal presidente della sezione dei GIP in mancanza di espressa assegnazione del procedimento e senza che nelle tabelle fosse previsto che il presidente potesse esercitare le funzioni di GIP o subentrare in sostituzione dei GIP assegnatari dei procedimenti. Il tribunale riteneva che nel caso in esame non potesse applicarsi il principio enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 7.5.2003, ric. Solito, per la ragione che, pur potendosi dubitare della corretta applicazione delle regole tabellari sull'assegnazione degli affari e la sostituzione del giudice impedito o assente, doveva escludersi la violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge conseguente alla sottrazione del procedimento al giudice titolare, onde l'inosservanza di dette regole non poteva determinare la nullità dell'ordinanza cautelare e, a norma dell'art. 33, comma 2, c.p.p., aveva rilevanza meramente interna, potendo, semmai, dare origine a responsabilità disciplinare.
Il tribunale del riesame disattendeva, poi, le ulteriori eccezioni dedotte dalla difesa, osservando che nessuna violazione del diritto di difesa era riscontrabile per il mancato ascolto delle registrazioni delle intercettazioni e per l'impossibilità di estrarre copia dei supporti magnetici su cui erano registrate le conversazioni: precisava altresì che non sussistevano cause di inutilizzabilità derivanti dal fatto che i decreti autorizzativi delle intercettazioni non erano stati trasmessi nel termine previsto dall'art. 309, comma 5, c.p.p., ma erano stati depositati dal P.M. all'udienza di riesame, ne' dalla mancata allegazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni acquisite da altro procedimento, come pure doveva escludersi l'inutilizzabilità delle intercettazioni sotto gli ulteriori profili riguardanti l'inesistenza dei presupposti di legge, la mancanza di motivazione delle autorizzazioni e delle condizioni prescritte dall'art. 268, comma 3, c.p.p.. Infine, il tribunale riteneva esistente adeguata motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza circa l'inserimento dell'indagato nell'associazione di stampo mafioso e le esigenze cautelari che giustificavano l'applicazione della misura maggiormente affittiva. 2. - Il difensore dell'indagato proponeva ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza: denunciava l'inutilizzabilità delle intercettazioni per la carenza dei presupposti di legge e per la mancanza di motivazione dei decreti del P.M. relativamente alle eccezionali ragioni di urgenza e all'inidoneità o indisponibilità degli impianti presso l'ufficio di procura, non potendo ritenersi sufficiente, a quest'ultimo riguardo, il riferimento all'esigenza di provvedere ad un controllo visivo delle persone intercettate e di consentire un eventuale intervento immediato delle forze dell'ordine. Dopo avere dedotto i vizi esistenti nei successivi decreti di proroga, perché privi delle indicazioni circa la permanenza dei presupposti di legge, il ricorrente deduceva mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, apoditticamente affermati in base ad un acritico rinvio al provvedimento applicativo della misura.
3. - Nell'udienza camerale fissata a norma dell'art. 127 il Procuratore Generale presso questa Corte chiedeva l'annullamento dell'ordinanza del tribunale del riesame e di quella applicativa della misura cautelare e il Collegio riservava la decisione, che veniva deliberata nella Camera di consiglio del 5.4.2005. 4. - Preliminarmente deve esaminarsi la richiesta avanzata dal Procuratore Generale sul presupposto che il g.i.p. fosse carente di potestà giurisdizionale in ordine all'emissione della misura cautelare per effetto dell'autoassegnazione del procedimento al di fuori di qualsiasi regola tabellare deliberata a norma degli artt.
7- bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario.
A giustificazione della richiesta di annullamento il Procuratore Generale ha richiamato il contenuto dell'ordinanza del tribunale, nella quale sembra darsi atto della violazione dei criteri stabiliti per la distribuzione degli affari all'interno dell'ufficio dei gip., e ha invocato l'applicazione del principio enunciato da questa Corte secondo cui la violazione dei criteri dettati dalle tabelle di composizione adottate negli uffici giudiziari giudicanti, ai sensi degli art. 7 bis e 7 ter ord. giud., può dar luogo, nei casi in cui ne derivi una lesione dei principi costituzionali di precostituzione, terzietà, imparzialità ed indipendenza del giudice, ad una nullità assoluta secondo quanto previsto dagli art. 178, lett. a), e 179 c.p.p. (Cass., Sez. 1^, 7 maggio 2003, Solito ed altri).
In merito all'interpretazione della disposizione di cui all'art. 33, comma 2, c.p.p. e all'incidenza della stessa sul tema della capacità
del giudice, disciplinata dagli artt. 33, comma 1, e 178 lett. a) c.p.p., il Collegio intende ribadire, punto per punto, le argomentazioni lucidamente sviluppate con la citata sentenza Solito, con la quale è stato chiarito l'effettivo ambito precettivo della norma che esclude l'attinenza alla capacità del giudice delle disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici. Detta decisione non è altro che il lineare risultato di un'operazione ermeneutica "adeguatrice" fondata su una lettura costituzionalmente orientata che, contenendo l'indiscriminata ed assoluta inderogabilità della regola sancita dal secondo comma dell'art. 33, ne ridimensiona la portata in termini tali da evitare collisioni con i valori essenziali dell'ordinamento costituzionale: valori identificati nei principi della precostituzione del giudice per legge (art. 25, comma 1, Cost.) e della terzietà ed imparzialità del giudice (art. 111, comma 2, Cost.), che, reciprocamente integrantisi, rappresentano le condizioni necessarie del "giusto processo" (art. 111, comma 1, Cost.). Una simile posizione costituisce il puntuale sviluppo, oltre che di opinioni affiorate in dottrina, della decisione della Corte costituzionale n. 419 del 1998, con la quale, nell'escludere che i criteri tabellari ineriscano alla capacità del giudice, è stato precisato che "questo non significa che la violazione dei criteri di assegnazione sia priva di rilievo e che non vi siano o che non debbano essere prefigurati appropriati rimedi dei quali le parti possano avvalersi". Ed è significativo che tale linea di pensiero sia presente anche nella relazione al progetto preliminare delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario, nella quale è stato chiarito che la disciplina che attribuisce valore meramente interno alla violazione delle regole tabellari non esclude che "una rilevanza processuale possa essere prevista per il caso in cui risulti che nell'assegnazione dei giudici e degli affari si siano adottate soluzioni determinate allo scopo di eludere o violare il precetto costituzionale sulla precostituzione del giudice". Nell'esprimere una convinta adesione a tale principio, il Collegio ritiene necessario ribadire, nello stesso tempo, i precisi e rigorosi limiti tracciati dalla sentenza Solito, con la quale è stato sottolineato che la generale operatività della regola imposta dall'art. 33, comma 2, trova un limite esclusivamente in quelle situazioni "extra ordinem" qualificate dall'arbitrio nella designazione del giudice e realizzate, al di fuori di ogni previsione tabellare, proprio per costituire un giudice "ad hoc": di talché, in presenza di simili situazioni, non può più affermarsi che la decisione della regiudicanda è stata emessa da un giudice precostituito per legge.
La tassatività e l'eccezionalità delle situazioni che producono una reale lesione, diretta e immediata, del precetto di cui all'art. 25, comma 1, Cost. non può non essere riaffermata quando si riflette al fatto che soltanto l'osservanza di tali precisi e rigidi limiti evita di sconvolgere il delicato bilanciamento perseguito tra il principio di precostituzione del giudice, che postula l'osservanza di criteri obiettivi, predeterminati e verificabili, e il principio di efficienza e di funzionalità dell'organizzazione giudiziaria, costituente, al pari del primo, un interesse costituzionalmente protetto.
5. - I precedenti rilievi pongono in risalto che la verifica della violazione dell'art. 25, comma 1, Cost. richiede l'accertamento, caso per caso, delle situazioni-limite sopra descritte, al di fuori di schemi generali ed astratti: l'indagine corrisponde, cioè, ad una "quaestio facti", nel senso che il problema relativo all'arbitraria costituzione del giudice deve essere risolto in stretta relazione alle peculiari connotazioni di ogni singola vicenda processuale. Tale notazione da conto delle ragioni per le quali il Collegio, all'esito dell'udienza camerale ex art. 127 c.p.p., ha ritenuto necessario riservare la decisione ed acquisire atti del fascicolo processuale per pronunciare sulla questione sollevata. In proposito, va precisato che, nell'esame della censura di violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto e, ai fini dell'accertamento dell'error in procedendo", può accedere all'esame diretto dei relativi atti processuali (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2002, Arrivoli, e Sez. Un., 31 ottobre 2001, Policastro), onde, qualora questi non siano stati trasmessi in cassazione, ben può disporsene l'acquisizione. Dall'esame della documentazione disponibile emerge, anzitutto, che il dott. Antonio AU, presidente della sezione g.i.p. che ha emesso la misura cautelare, si trovava in servizio nel periodo feriale nel quale è stato adottato il provvedimento e che l'autoassegnazione del procedimento è stata decisa con provvedimento motivato del 7.8.2004. Va rilevato, a quest'ultimo riguardo, che da tale atto risulta che la sostituzione è stata giustificata facendo puntualmente riferimento alle reiterate sollecitazioni dell'ufficio del pubblico ministero a provvedere sulle richieste di emissione delle misure cautelari, da tempo rimaste inevase, al carico di lavoro gravante sugli altri g.i.p. e alla turnazione dei giudici in servizio durante il periodo feriale.
Sulla base di tali precisi dati va riconosciuto che nel caso di specie non solo non si sono verificate condotte dirette ad eludere il principio della precostituzione del giudice, ma che la designazione del dott. AU è avvenuta nel pieno rispetto delle regole tabellari, sicché appaiono ingiustificati i dubbi espressi nell'ordinanza del tribunale della libertà: dubbi che traggono origine dal fatto che, nonostante l'importanza della questione eccepita dalle difese degli indagati, i giudici del riesame non si sono preoccupati di acquisire quella stessa documentazione che ha portato questa Corte ad escludere l'esistenza di qualsivoglia irregolarità nell'applicazione dei criteri fissati dalle tabelle. 6. - Passando all'esame dei motivi di ricorso, le censure del ricorrente devono essere disattese perché destituite di fondamento giuridico.
In primo luogo, non hanno pregio gli argomenti diretti a fare dichiarare inutilizzabili le intercettazioni telefoniche e ambientali per carenza dei presupposti di legge.
Il tribunale, infatti, ha conformato la propria decisione ai principi enunciati nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di motivazione di decreti autorizzativi di attività di intercettazione, ciò che rileva è che dalla motivazione si possa dedurre l'iter cognitivo e valutativo seguito dal giudice e se ne possano conoscere i risultati che debbono essere conformi alle prescrizioni della legge: pertanto, la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria al provvedimento di destinazione;
fornisca la dimostrazione che il decidente ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti alla sua decisione;
l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Cass., Sez. Un., 21 giugno 2000, Primavera ed altri). Tali posizioni sono state condivise dalla successiva giurisprudenza, nella quale risulta chiarito, proprio in tema di intercettazioni, che, ai fini della motivazione per relationem, "per istituire una relazione tra due provvedimenti non occorrono formule particolari e la idoneità di quella usata va valutata in concreto, tenendo conto dei rapporti esistenti tra i provvedimenti" (Cass., Sez. Un., 26 novembre 2003, Gatto).
L'ordinanza impugnata risulta aderente ai principi testè enunciati, in quanto è stato dato atto che i provvedimenti autorizzativi - valutati in concreto e nella effettiva sequenza procedimentale - trovano sufficiente supporto argomentativo nel richiamo alle richieste del P.M. e alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, che, per il fatto di essere state prese in esame e fatte proprie dal giudice, integrano idonea motivazione per relationem dei decreti anzidetti, ponendo in evidenza l'iter cognitivo e valutativo seguito dal decidente per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova.
D'altro canto, è utile osservare che nel caso di specie la materia delle intercettazioni è soggetta allo speciale regime giuridico previsto per i delitti di criminalità organizzata dall'art. 13 l. 12 luglio 1991 n. 203, che ha innovato sul punto l'originaria disciplina contenuta nell'art. 267 c.p.p.: di talché, per la loro legittimità, basta che i decreti diano conto dell'esistenza di "sufficienti indizi di reato" mediante la sintetica illustrazione degli elementi essenziali di indagine, sì da consentire alle parti e al giudice del riesame di stabilire la ritualità del provvedimento adottato, anche attraverso il rinvio, previo adeguato vaglio critico, alle risultanze delle informative redatte dalla polizia giudiziaria, nelle quali sia stato esposto che l'attività associativa è tuttora in atto. Queste stesse considerazioni valgono ad escludere che i decreti emessi dal P.M. siano privi di motivazione in ordine alle "eccezionali ragioni di urgenza", atteso che tale requisito può ben essere univocamente desunto dal riferimento ad attività criminosa in corso (Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2004, Mancuso), quale è indubbiamente quella di un'associazione di stampo mafioso, per sua natura di carattere permanente.
Sono prive di fondamento anche le censure mosse contro il provvedimento impugnato relativamente alla ritenuta inutilizzabilità per violazione della disposizione di cui all'art. 268, comma 3, c.p.p., che regola l'esecuzione delle intercettazioni.
In proposito, è stato chiarito che, ai fini della legittimità del decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268, comma 3, ult. parte, c.p.p., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, la motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti della procura della Repubblica non può limitarsi a dare atto dell'esistenza di tale situazione, ma deve anche specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità, sia pure mediante una indicazione sintetica, purché questa non si traduca nella mera riproduzione del testo di legge, ma dia conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del P.M., che ha dato causa ad essa (Cass., Sez. Un., 26 novembre 2003, Gatto). In tale decisione è stato precisato che "non basta l'asserzione che gli impianti sono insufficienti o inidonei ma va specificata la ragione della insufficienza o della inidoneità, anche solo mediante una indicazione come quella contenuta nel provvedimento in esame ("attesa l'indisponibilità di linee presso la procura", n.d.r.), senza che in questo caso occorrano ulteriori chiarimenti sulle cause della indisponibilità".
Dalle linee interpretative appena enunciate risalta la totale inconsistenza dell'eccezione difensiva, dato che nello stesso ricorso è dato atto che l'affermata insufficienza ed inidoneità degli impianti è accompagnata dall'attestazione del responsabile della sala ascolto dell'ufficio di procura, che ha certificato la mancanza di postazioni disponibili per dare esecuzione ai decreti autorizzativi delle intercettazioni.
Infine, devono essere disattese anche le doglianze riferite alla omessa motivazione dei decreti di proroga, atteso che non sono richiesti ulteriori provvedimenti motivati quando non si sia verificato alcun mutamento delle condizioni legittimanti le intercettazioni e le modalità operative delle stesse (Cass., Sez. Un., 28 novembre 2001, Policastro). 7. - Con il terzo e con il quarto motivo di ricorso, sono state denunciate mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento all'art. 273 c.p.p., a cagione della carenza argomentativa della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. Le doglianze non possono essere accolte. Invero, premesso che le censure appaiono formulate più su un piano astratto che su quello della critica delle effettive emergenze processuali, va sottolineato che il tribunale ha puntualmente esaminato il risultato delle intercettazioni e, con motivazione del tutto adeguata, ha interpretato i dati disponibili traendone elementi precisi ed inequivoci che, rendendo altamente probabile l'assunto accusatorio relativo all'inserimento dell'indagato nell'associazione di stampo mafioso, rappresenta idonea base giustificativa per l'applicazione della misura cautelare.
Pertanto, lo sviluppo argomentativo della motivazione deve considerarsi fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, di talché la valutazione compiuta dal tribunale supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento degli indizi gravi di colpevolezza prescritti dall'art. 273 c.p.p., senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2005