Sentenza 7 luglio 2004
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, il potere integrativo istruttorio del giudice previsto dall'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen. è esercitabile anche nel momento stesso in cui viene disposto il giudizio abbreviato, difettando una qualunque previsione in senso contrario e considerato che, sulla base degli atti, il giudice può sin dal primo momento valutare la necessità di acquisire ulteriori elementi necessari alla decisione.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2004, n. 36236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36236 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 07/07/2004
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1143
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 22462/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR LB, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 11/2/03 della Corte d'Appello di Ancona;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Palombarini G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Il difensore avv.stefania Orecchio (in sostituzione avv. F. Caroleo Grimaldi) ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza 11/2/2003, confermava quella in data 18/4/2001 del Tribunale di Pesaro, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato AR LB colpevole del delitto di falsa testimonianza e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi dieci e giorni venti di reclusione.
In particolare, l'addebito mosso all'imputato è di avere, deponendo come teste dinanzi al Pretore di Pesaro - Sez. Fano - nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarato, contro verità, che la ditta Colemas, di cui era stato rappresentante, aveva provveduto a saldare le fatture relative a crediti vantati dalla ditta EG Nord, versando alla stessa, con lettera 9/5/1988, denaro contante e titoli di credito, tra i quali non era compreso l'assegno dell'importo di lire 13.700.000 posto a base della procedura monitoria, tratto sulla Cassa di Risparmio di Fano, risultato privo di copertura e con firma di girata apocrifa riferibile apparentemente alla "Colemas" (fatto verificatosi in Fano il 26/7/1996). La Corte territoriale, dopo avere premesso che ritualmente il giudice di primo grado aveva disposto d'ufficio, pur nell'ambito del giudizio abbreviato, l'audizione dei testi NT e US unitamente ai testimoni richiesti, ex art. 438/5 c.p.p., dall'imputato, riteneva provata la colpevolezza di costui sulla base del rilievo che la firma di girata, riferibile alla Colemas, sul titolo in contestazione risultava essere stata apposta sotto la dicitura "Colemas", dattiloscritta con la stessa macchina utilizzata per redigere la lettera di accompagnamento 9/5/1988, pacificamente proveniente dalla stessa ditta, così come ammesso dal AR;
aggiungeva che i testi NT e US, assolutamente attendibili, avevano riferito che il titolo in questione era stato consegnato alla "EG Nord" da AR DE (fratello dell'imputato), nella veste di mandatario della Colemas.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato e ha lamentato: 1) violazione dell'art. 438 c.p.p., con conseguente inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali del NT e della US, ammesse dal giudice di primo grado contestualmente all'ordinanza che disponeva il giudizio abbreviato e non all'esito di questo, dopo avere constatata "l'impossibilità di decidere allo stato degli atti"; 2) mancanza di motivazione sulla contestata attendibilità dei citati testi;
3) manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto il AR DE mandatario della Colemas.
Con memoria difensiva datata 30/6/2004, l'imputato ha insistito nei motivi di ricorso e, in particolare, sulla dedotta illegittimità di acquisizioni probatorie d'ufficio nel corso del giudizio abbreviato. Il ricorso non ha pregio e va rigettato.
Nessuna violazione della normativa sul giudizio abbreviato v'è stata.
Ed invero, la innovazione più significativa introdotta con la legge n. 479/99 in tema di rito abbreviato è contenuta nel disposto del 5 comma dell'art. 441 c.p.p., che realizza una vera e propria trasformazione di tale rito da giudizio chiuso alle risultanze acquisite in sede di indagini in un giudizio nel quale l'organo giudicante è liberato dalle limitazioni concernenti il materiale utilizzabile, nonché dalla dipendenza dall'iniziativa delle parti. La Corte Costituzionale (sentenza n. 92 del 9/3/1992) aveva, da tempo, evidenziato la necessità di introdurre un meccanismo di integrazione probatoria che consentisse di superare il vincolo dello "stato degli atti", non potendosi ammettere che indagini insufficienti potessero impedire la definizione anticipata del procedimento nelle forme del rito abbreviato, con l'effetto che la maggiore o minore completezza della fase investigativa, rimessa esclusivamente all'iniziativa del P.M., finisse per incidere in maniera anche rilevante sulle scelte processuali dell'imputato. L'art, 441/5 c.p.p., come modificato dalla richiamata legge, stabilisce, infatti, che il giudice, qualora ritenga di non potere decidere allo stato degli atti, possa assumere anche d'ufficio con ogni mezzo di prova consentito "gli elementi necessari ai fini della decisione" nel merito: trattasi di un potere che ha carattere eccezionale, ma al quale può farsi ricorso quando la decisione non è possibile senza l'ammissione di prove che appaiono acquisibili, e ciò a tutela evidentemente dell'interesse alla completezza dell'accertamento giudiziale, presupposto necessario per una corretta e giusta decisione (Corte Cost. 9/5/2001 n. 115). Tale potere istruttorio integrativo del giudice è esercitatile nel momento stesso in cui viene disposto il giudizio abbreviato, difettando una qualunque previsione in senso contrario, che peraltro sarebbe fuori da ogni logica, considerato che, sulla base degli stessi atti a sua disposizione, il giudice può sin dal primo momento valutare la necessità di disporre o meno la detta integrazione. Nè diversa può essere la conclusione nel caso in cui venga disposto, ex art. 438/5 c.p.p., il giudizio abbreviato subordinato all'integrazione probatoria sollecitata dall'imputato, perché, anche in questa ipotesi, nessuna norma impone al giudice di esercitare eventualmente il suo potere istruttorio d'ufficio soltanto all'esito della procedura. Non va, tra l'altro, sottaciuto che, nel caso in esame, l'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori (cfr. verbali di udienza del 7 aprile e del 30 giugno 2000) fu adottata senza alcuna opposizione o eccezione della difesa dell'imputato. È fuori luogo, quindi, parlare di inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali NT e US o degli esiti della perizia grafica pure disposta dal giudice.
Quanto al merito della vicenda, osserva la Corte che la sentenza impugnata offre una motivazione adeguata e logica delle ragioni poste a base della pronuncia di condanna, facendo leva principalmente sulla valenza probatoria della documentazione acquisita e sugli accertamenti peritali espletati in ordine alla girata dell'assegno in contestazione da parte della ditta Colemas e giungendo alla conclusione che il titolo, contrariamente a quanto affermato da AR LB nel momento in cui rese la incriminata deposizione testimoniale dinanzi al giudice civile, fu consegnato alla ditta EG Nord in pagamento del credito dalla stessa vantato nei confronti della Colemas, consegna materialmente effettuata da AR DE (mandatario di fatto della Colemas), fratello dell'imputato, circostanza quest'ultima confermata dai testi NT e US, ritenuti attendibili anche perché, all'epoca della deposizione, non erano più interessati alle attività della ditta EG Nord. Trattasi di motivazione in fatto, non censurabile sotto il profilo della legittimità. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2004