Articolo 77 del Codice di procedura penale
Articolo 64Articolo 66
Versione
24 ottobre 1989
Art. 77. Capacita' processuale della parte civile 1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.
2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi e' conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero puo' chiedere al giudice di nominare un curatore speciale.
La nomina puo' essere chiesta altresi' dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.
3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che e' comunicato al pubblico ministero affinche' provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.
4. In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace per infermita' di mente o per eta' minore puo' essere esercitata dal pubblico ministero, finche' subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente