Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 77. Capacita' processuale della parte civile 1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.
2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi e' conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero puo' chiedere al giudice di nominare un curatore speciale.
La nomina puo' essere chiesta altresi' dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.
3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che e' comunicato al pubblico ministero affinche' provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.
4. In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace per infermita' di mente o per eta' minore puo' essere esercitata dal pubblico ministero, finche' subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale.
2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi e' conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero puo' chiedere al giudice di nominare un curatore speciale.
La nomina puo' essere chiesta altresi' dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.
3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che e' comunicato al pubblico ministero affinche' provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.
4. In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace per infermita' di mente o per eta' minore puo' essere esercitata dal pubblico ministero, finche' subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale.
Commentari • 37
- 1. legittimazione processualehttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 136.7183
[…] Al contrario nessuna modifica è stata introdotta in tema di rappresentanza del minore in sede penale, per cui la relativa nomina rimane disciplinata dall'art. 121 e 90 c.p., nonché dall'art. 77 c.p.p. […] Nella sentenza in commento si affronta anche l'altro tema riguardante la costituzione di parte civile da parte del curatore del minore, ai sensi dell'art. 74 e 77 c.p.p. e si afferma che la costituzione deve ritenersi ammissibile quando il curatore nominato nel processo penale, seppure sia avvocato, […] A tal riguardo gli articoli 76 e 77 c.p.p. prevedono che l'azione civile nel processo penale possa essere esercitata, mediante la costituzione di parte civile, […]
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Giurisprudenza • 101
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2025, n. 37806Provvedimento: […] Violazione di legge in relazione agli artt. 76, 77 e 338 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in ordine alla eccezione di inammissibilità della costituzione di parte civile. […] Ai fini della costituzione quale parte civile nel processo penale della persona <Leggi di più...
l'art. 77 cod. proc. pen. detta una disciplina specifica, stabilendo, al comma 2, che «se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale [..]»; il - maltrattamenti·
- curatore speciale·
- trattamento sanzionatorio·
- costituzione parte civile·
- art. 585 comma 4 cod. proc. pen.·
- art. 52 d.lgs. 196/03·
- art. 78 cod. proc. civ.·
- art. 573 comma 1-bis cod. proc. pen.·
- art. 603 cod. proc. pen.·
- art. 77 cod. proc. pen.·
- attendibilità persona offesa·
- attenuanti generiche·
- art. 76 cod. proc. pen.·
- rinnovazione istruttoria dibattimentale·
- art. 336 cod. civ.