Sentenza 13 aprile 1999
Massime • 2
Il Ministro della giustizia non è legittimato ad agire in giudizio per chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni, cagionati dal reato di corruzione commesso da un magistrato, in quanto organo estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale ed al quale spetta, invece, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia. Ne consegue che l'interesse della collettività all'esercizio imparziale ed indipendente della funzione giurisdizionale non può essere rappresentato da un'entità organizzativa dello stato apparato, quale il Ministro della giustizia, ma solamente dal soggetto che rappresenta la sintesi politica e di governo dello stato-comunità ovvero dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Consegue, altresì, che al Ministro della giustizia spetta la legittimazione all'azione di risarcimento per quei danni che offendono la propria sfera istituzionale e che concernono il funzionamento dei servizi e dell'organizzazione comprensiva del personale ausiliario.
In tema di correlazione tra accusa e sentenza non si ha mutamento del fatto e nemmeno dell'imputazione allorché il giudice si limiti a modificarne la definizione giuridica ovvero ad aggiornarla sulla base degli elementi acquisiti al dibattimento, nel contraddittorio delle parti.(Nella specie la S.C. ha ritenuto che non sussiste violazione del suddetto principio di correlazione nell'ipotesi in cui l'imputazione,originariamente contestata come violazione dell'art.319 ter cod. pen., venga successivamente circoscritta alla violazione dell'art.319 stesso codice, individuando in detta modifica giuridica - in quanto tale del tutto estranea alla modifica del contenuto del fatto, inteso nella sua sostanzialità - l'attuazione di un compito prioritario nell'esercizio della giurisdizione, ovvero l'applicazione esatta della legge).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/04/1999, n. 9574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9574 |
| Data del deposito : | 13 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 13.4.1999
Dott. Ugo Scelfo Componente SENTENZA
Dott. Giovanni De Roberto Componente N.751
Dott. Adalberto Albamonte Componente REGISTRO GENERALE
Dott. Giuseppe La Greca Componente N.33961/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TÒ EG, Di ET AN, D'SO ET, SG AN, LA CE,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 11 maggio 1998;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi,
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Albamonte;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G. Febbraro che ha concluso per a.s.r. relativamente a Di ET e LA perché il reato è estinto per prescrizione;
per il rigetto dei ricorsi di TÒ, D'SO, SG, con condanna di costoro al pagamento delle spese processuali;
per la conferma delle statuizionì in favore della parte civile.
Uditi i difensori avv.ti A. Ryolo, D. Siracusano, A. Lanzi, G. Aricò, e N. Bruni per l'Avv. Stato;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. TÒ EG, Di ET AN, D'SO ET, SG AN, LA CE, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, pronunciata in data 11 maggio 1998. La Corte, nel confermare il giudizio di colpevolezza a carico del TÒ, della Di ET, e del LA in ordine al reato di cui all'art. 319 c.p. (capi "1" e "4") - "individuato l'atto contrario ai doveri di ufficio nella liquidazione del compenso operato da TÒ EG a favore di LA CE ..." -, riduceva la pena inflitta in primo grado a tutti e tre gli imputati;
in particolare, al LA riduceva la pena per la concessione delle attenuanti generiche, ed al TÒ per effetto della ritenuta continuazione del reato di cui all'art. 319 con il reato di cui all'art. 378 c.p., venendo così a modificare il titolo del reato a lui ascritto al capo "2" (originariamente qualificato sub art. 379 c.p.). La Corte riduceva altresì la pena inflitta al D'SO ed alla SG, in ordine al capo "3", cioè al reato di cui all'art. 379 c.p. Con la su citata sentenza veniva confermata la statuizione in favore della parte civile, ministro della Giustizia, costituitasi nei confronti di TÒ, Di ET e LA, cioè la condanna al risarcimento del danno liquidato equitativamente nella misura di lire 1 miliardo, (danno subito dalla collettività per la perdita di fiducia verso "l'indipendenza ed imparzialità della funzione giudiziaria"), oltre alla rifusione delle spese processali. I fatti di cui al riconoscimento di colpevolezza concernevano:
- capi "1" e "4": il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (commesso nell'aprile 1991), consistente nella liquidazione da parte del TÒ, Presidente del Tribunale di Milano, con decreto in data 6 febbraio 1991 nel procedimento ex artt. 672 ult. comma, e 700 c.p.c., (nel corso del quale il Presidente TÒ aveva disposto "il fermo provvisorio delle azioni ENIMONT di proprietà DI, nonché di quelle di proprietà ENI offerte ex art. 687 c.p.c."), in favore del LA custode provvisorio delle azioni sottoposte a "fermo" (con "diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria"), - e peraltro vicepresidente dell'istituto di credito COMIT di appoggio alla DI nella vicenda ENIMONT -, di un compenso a carico dell'ENI (di lire 1.500.000 oltre al rimborso delle spese nella misura del 10%), in violazione della disciplina vigente, ricevendo come compenso, tramite la (moglie) Di ET, la somma di 480.000 franchi svizzeri su due contocorrenti aperti presso banche elvetiche nell'interesse della Di ET nell'aprile 1991 dallo stesso LA;
- capo "3", riferito al D'SO ed alla SG (moglie di costui), quali concorrenti nel reato di favoreggiamento (art. 379), per aver assicurato l'illecito profitto della corruzione a vantaggio dei coniugi TÒ-Di ET, di cui sopra, operando l'apertura del contocorrente "Risorto" (nella disponibilità della Di ET), in Lugano nel luglio 1993, sul quale il LA fece riaccreditare in due tempi il corrispettivo della corruzione, secondo un accordo avvenuto con il TÒ;
- capo "2", reato di favoreggiamento personale (a seguito della riqualificazione del fatto operata dalla Corte di Appello) addebitato al TÒ, per aver aiutato il LA ad eludere le indagini dell'autorità giudiziaria, in relazione ad una vicenda corruttiva a costui addebitata dalla Procura di Milano, mediante la consegna sempre al LA di un "affidavit", (dichiarazione di scienza), congegnata in modo da far ritenere che le somme corrisposte al LA dalla DI, riguardo alla suddetta vicenda, costituissero compenso per la custodia di cui alla procedura esecutiva di sopra menzionata;
reato commesso in epoca prossima al 20 luglio 1993.
2. Nei motivi di ricorso, il TÒ ha dedotto:
1^) inosservanza di norme processuali, in quanto l'individuazione dell'atto contrario ai doveri di ufficio con la sentenza di primo grado avrebbe comportato un'immutazione del fatto contestato, con compromissione del diritto di difesa;
2^) violazione della legge penale, mancanza o difetto di motivazione, nonché mancata assunzione di una prova decisiva, quanto alla configurazione della liquidazione del compenso come atto contrario ai doveri di ufficio, e ciò avuto riguardo alla asserita non congruità del compenso rispetto all'attività svolta dal LA, al preteso favoritismo, ed all'intenzionalità della condotta assunta come antidoverosa;
3^) violazione della legge penale, mancanza e/o difetto di motivazione in ordine alla configurazione nella specie del reato di cui all'art. 378, ed al diniego della causa di non punibilità ex art. 384;
4^) violazione della legge penale, mancanza e/o difetto di motivazione in punto di determinazione della pena;
5^) violazione della legge penale, mancanza e/o difetto di motivazione riguardo alle statuizioni in favore della parte civile, Ministro della Giustizia.
Il TÒ con memoria depositata in cancelleria ha ulteriormente approfondito i motivi di ricorso, ed i profili di doglianza.
3. La Di ET ha dedotto nei motivi:
1^) inosservanza di norme processuali in quanto l'individuazione dell'atto contrario ai doveri di ufficio avrebbe comportato un'immutazione rispetto al fatto contestato;
2^) violazione della legge penale quanto alla configurazione del reato di cui all'art. 319, in qualità di concorrente, soprattutto con riguardo all'elemento intenzionale;
3^) mancanza od illogicità manifesta della motivazione con riguardo alla valutazione degli elementi indiziari a suo carico. Con memoria ha eccepito la prescrizione del reato di cui all'art. 319, per il quale era stata condanna previa concessione delle attenuanti generiche, attesa la sua datazione all'aprile 1991. 4. Gli imputati D'SO e SG hanno dedotto come motivi:
1^) la mancanza di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato addebitato, non essendo ne' univoci, ne' concordanti ne' tanto meno gravi gli indizi, quali: a) la richiesta del TÒ al D'SO di apertura del contocorrente svizzero a nome della moglie (SG);
b) l'assenza di qualsiasi spiegazione tra i due su tale apertura del contocorrente;
c) l'adesione del D'SO alla richiesta senza porsi alcun dubbio sulla fonte dell'ingente somma da depositare sul conto, nonostante egli fosse un "esperto legale"; d) la Sussistenza di un così stretto rapporto personale tra i due da rendere incredibile che il D'SO fosse all'oscuro delle motivazioni della richiesta a lui fatta dal TÒ; e) la titubanza, rappresentata dallo stesso D'SO, nell'aderire alla richiesta del TÒ, sintomatica all'evidenza della consapevolezza della sua illiceità;
2^) la violazione della legge penale, trattandosi di reato commesso all'estero la cui procedibilità era subordinata alla richiesta del Ministero di Grazia e Giustizia (artt. 9 e 6 c.p.). Con memoria difensiva sono stati inoltre enunciati i seguenti nuovi motivi:
a) mancanza e/o illogicità della motivazione essendo stato il giudizio di colpevolezza basato, sull'aforisma "non poteva non sapere";
b) il preteso favoreggiamento sarebbe stato posto in essere in data 18.5.1993 (data di apertura del contocorrente), mentre la dazione sarebbe avvenuta in epoca successiva cioè in data 23 luglio 1993:
con conseguente assenza di rapporto tra la condotta dei ricorrenti ed il reato presupposto.
5. Il ricorrente LA ha dedotto nei motivi:
1^) l'inosservanza di norme processuali in quanto l'individuazione dell'atto contrario ai doveri di ufficio avrebbe comportato un'immutazione del fatto contestato;
2^ e 4^) l'erronea applicazione della legge penale, quanto alla configurazione nella specie del reato di cui all'art. 319, sotto i profili dell'antidoverosità della condotta del TÒ, del rapporto "sinallagmatico" tra decreto di liquidazione del compenso e dazione della somma di denaro al predetto TÒ;
3^) l'erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato;
5^) violazione della legge penale quanto alla misura della pena inflitta;
6^) violazione della legge processuale quanto al diniego del richiesto "patteggiamento" della pena;
7^) violazione di legge e difetto di motivazione quanto alle statuizione in favore del Ministro di Grazia e Giustizia, costituitosi parte civile;
8^) violazione dell'art. 81 c.p. con riferimento ad altro reato oggetto di distinto procedimento in corso all'epoca della richiesta innanzi al Tribunale di Milano, poi effettivamente conclusosi con l'applicazione di pena concordata ex art. 444 c.p.p. Con memoria difensiva è stato svolto un approfondimento argomentativo dei motivi del ricorso principale, specialmente di quello relativo alla statuizione in favore della parte civile, nonché è stata rilevata la prescrizione del reato ex art. 319, datato all'aprile 1991.
6. Premesso che i reati contestati ad AN Di ET ed a CE LA vanno dichiarati estinti per prescrizione, e che riguardo ai ricorsi proposti da costoro meritano perciò esame solo i motivi il cui eventuale accoglimento non darebbe luogo al giudizio di rinvio, - precluso in presenza di sopravvenute cause di non punibilità -, questo Collegio viene ad esaminare, appunto, tali residui motivi di costoro, unitamente ai motivi enunciati dal TÒ, in parte comuni.
6.1. Violazione dell'art. 521 c.p.p.: posizioni TÒ, Di ET e LA.
Al riguardo, si osserva che il fatto contestato ebbe ad oggetto, sin dall'inizio, l'intera vicenda relativa alla procedura di sequestro giudiziario delle azioni ENIMONT instaurata dal ricorso dell'ENI. Non a caso il procedimento ebbe inizio con il sequestro proprio di quell'affidavit del TÒ in favore del LA, nel quale attestava di aver liquidato il compenso - a lui dovuto come custode - solo per la parte a carico dell'ENI e non per la parte a carico della DI, venendo così a costituire il titolo per le somme a lui versate da quest'ultima società per altra causa. È opportuno anticipare che il sequestro probatorio di tale documento avvenne con riguardo a procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Milano a carico del LA e di altri, per corruzione in favore di partiti ed esponenti politici. Il fatto contestato ebbe così ad oggetto l'emissione del decreto di sequestro giudiziario da parte del TÒ, Presidente del Tribunale;
la nomina a custode del LA, vice presidente della COMIT, istituto interessato peraltro alla controversia ENIMONT;
l'esito della procedura stessa con la liquidazione del compenso, ritenuto contra legem.
In tale vicenda, alla liquidazione del rilevante compenso fu collegata la dazione da parte del LA, al TÒ, della somma di 480.000 franchi svizzeri, in epoca quasi coeva alla liquidazione del compenso.
Il TÒ, interrogato sulla vicenda all'inizio del procedimento, aveva modo di contrastare l'accusa relativa alla suddetta dazione, ponendola in rapporto ad un debito di riconoscenza, avvertito dal LA nei suoi confronti, per i benefici "professionali" a lui procurati, a seguito di un prestigioso incarico che gli aveva procurato.
E l'imputazione, riferita al TÒ, originariamente riferita, ex art. 319 ter, all'intera vicenda del sequestro giudiziario delle azioni ENIMONT, rimase circoscritta all'episodio del compenso liquidato al LA, integrativo appunto del reato di cui all'art. 319.
In conclusione, non è riscontrabile alcuna violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, di cui si occupa l'art. 521 c.p.p. Se, difatti, al giudice è consentito di "dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata" (comma 1^ dell'art. 521), nei limiti in cui non travalichi dal contenuto concreto del fatto inteso nella sua sostanzialità (comma 2^), ciò vuol dire che modificare la sua definizione giuridica (ovvero aggiornarla sulla base degli elementi acquisiti al dibattimento nel contraddittorio delle parti) non significa modificare il fatto. Ma, neppure significa modificare l'imputazione (Cass. sez. un., 19 giugno 1998, Di Francesco). Vuol dire soltanto applicare esattamente la legge: compito questo prioritario nell'esercizio della giurisdizione.
7. Quanto alla contrarietà della misura del compenso liquidato ai parametri normativi, appare giuridicamente corretto l'apprezzamento sul punto contenuto nella sentenza impugnata ed in quella del Tribunale, conformi al riguardo.
La misura fu del tutto sproporzionata rispetto alla natura ed all'espletamento dell'incarico giudiziario, durato circa venti giorni, il quale non aveva ad oggetto ne' comprese attività conciliativa o attività negoziali, come si è sostenuto, invece, nei ricorsi.
Nè il LA ebbe occasione di partecipare a qualche seduta del consiglio di amministrazione dell'ente in forza delle azioni in custodia.
Il LA non esercitò che poteri strettamente inerenti alle sue attribuzioni di custode, non avendo ne' potendo esercitare un'attività gestoria autonoma, in senso cioè professionale, come hanno sostenuto i ricorrenti.
Quanto al nesso tra dazione e decreto di liquidazione del compenso, oltre alle considerazioni di fatto del giudice di primo e di secondo grado, corrette logicamente, basterebbe porre in rilievo, come pur fanno i predetti giudici, i rispettivi dati temporali: la liquidazione è datata il 6 febbraio 1991, la dazione avvenne nel marzo-aprile successivo.
Nè questa Corte può dare accesso a quelle censure relative ad aspetti motivazionali concernenti il merito dell'apprezzamento della vicenda corruttiva addebitata al TÒ, esulando ciò dall'ambito della sua giurisdizione di legittimità.
8. Relativamente all'addebito del reato di cui all'art. 378 al TÒ, cioè di favoreggiamento personale, dalla stessa ricostruzione della vicenda compiuta dai giudici di merito risultano evidenti i termini integrativi del favoreggiamento: pendenza del procedimento presso la Procura di Milano a carico del LA per denaro ricevuto dalla DI, formazione dell'"affidavit" e consegna del documento al LA, inerenza del contenuto del documento, rilasciato dal TÒ esorbitando dai doveri del suo ufficio, al reato presupposto, portata elusiva del documento riguardo alle indagini in corso.
Reato questo per il quale neppure può essere invocata, così come correttamente hanno concluso i giudici di merito, l'applicabilità dell'ipotesi di non punibilità dell'art. 384 c.p., in mancanza appunto del presupposto necessario, cioè dell'esposizione a nocumento della libertà o dell'onore dell'agente.
Quanto ai motivi concernenti la misura della pena inflitta al TÒ ed il diniego delle attenuanti generiche, questa Corte deve osservare che trattasi di censure che involgono un sindacato sulle valutazioni compiute dai giudici di merito, e che pertanto non sono sindacabili nel giudizio di legittimità, risultando peraltro le stesse adeguatamente motivate nella sentenza impugnata.
8. Venendo ai ricorsi di D'SO e SG, parimenti questo Collegio deve rilevare che le relative censure concernenti la ricostruzione della vicenda loro addebitata, sulla base di prove ed indizi - quadro indiziario correttamente apprezzato in ossequio al disposto dell'art. 192 comma 2, c.p.p. -, non possono trovare accesso nel giudizio di legittimità. Così pure la prospettazione - sempre meramente valutativa -, come esito alternativo del ricorso, del proscioglimento in virtù del disposto del secondo comma dell'art. 530, mancando di tale esito le condizioni in diritto, le sole che possono essere vagliate da questa Corte.
Ritiene, invece, questo Collegio che il fatto debba essere qualificato sotto la figura criminosa di cui all'art. 378, cioè di favoreggiamento personale e non reale (art. 379), risultando prevalente e quindi caratterizzante, nel fatto contestato, la portata di aiuto ad eludere le indagini, rispetto al contributo diretto ad assicurare il vantaggio patrimoniale derivante dal reato presupposto. Reato, inoltre, commesso in territorio italiano essendo stato qui commessa (almeno in parte) l'azione favoreggiatrice (art. 6, comma 2, c.p.).
9. A questo punto rimane da esaminare il motivo concernente le statuizioni in favore della parte civile, ministro della Giustizia. Le sentenze di primo e di secondo grado hanno riconosciuto il diritto del Ministro al risarcimento del danno, quale soggetto esponenziale della collettività dei cittadini, offesa nell'interesse all'indipendenza ed imparzialità della funzione giudiziaria. E ciò, in quanto, secondo la Corte di Appello, il Ministro "rappresenta il centro di riferimento più ampio e comprensivo degli interessi statali nel settore specifico demandato alla sua competenza, fra cui, come è noto (art. 110 Cost.), la organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia".
Ad avviso di questa Corte il suddetto assunto è giuridicamente (e doppiamente) erroneo.
E il erroneo, innanzi tutto, perché identifica l'"organizzazione" ed il "funzionamento dei servizi", materia che spetta al Ministro della Giustizia (art. 110 Cost.), con la funzione giurisdizionale, cioè confonde le strutture serventi dell'amministrazione con la funzione affidata ai magistrati, e che deve essere esercitata con imparzialità ed indipendenza.
Non a caso l'art. 110 Cost. è posto a chiusura della Sezione I, del Titolo IV della Costituzione, le cui norme prevedono le guarentigie dell'"Ordinamento giurisdizionale", alla cui salvaguardia è posto il Consiglio Superiore della Magistratura. Ora, l'art. 110 attiene a quanto è strumentale allo svolgimento della funzione, ed attribuisce al ministro poteri, ma anche le relative responsabilità politiche, per assicurare efficacia ed efficienza all'amministrazione servente. E che il Ministro della Giustizia sia estraneo all'esercizio della funzione risulta anche dalle norme sull'ordinamento giudiziario, e trova conferma, in ultimo, dalla legge 13 aprile 1988 n. 117, relativa al "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati". Nella suddetta legge, difatti, la legittimazione passiva nell'azione di risarcimento viene riferita, non casualmente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, proprio perché il relativo danno attiene all'esercizio delle funzioni giudiziarie.
Ma, l'assunto della Corte è errato anche laddove - in termini generali - definisce il Ministro come centro di riferimento dell'interesse della collettività all'esercizio imparziale ed indipendente della funzione giurisdizionale.
Ora, essendo il suddetto interesse riferito alla collettività, di esso non può essere esponenziale un'entità organizzativa dello Stato-apparato, quale il Ministro della Giustizia, ma solo il Soggetto che rappresenta la sintesi politica e di governo dello Stato comunità, cioè il Presidente del Consiglio dei Ministri. E ciò in quanto è costituzionalmente dotato della capacità di interpretare e di rappresentare, quindi, l'interesse nella sua completezza ed organicità per la sua tutela nell'istanza giudiziaria. Al Ministro della Giustizia va riconosciuta, invece, la legittimazione all'azione di risarcimento di quei danni che offendono la sua sfera istituzionale, attinente - come si diceva - al funzionamento dei servizi ed all'organizzazione, comprensiva -s'intende - del personale ausiliario.
Ma, nella corruzione commessa nell'esercizio della funzione giudiziaria, l'offesa (suscettibile di risarcimento) è inerente alla violazione della base ordinamentale, e prima ancora costituzionale, della funzione "giustizia", che viene "amministrata in nome del popolo", e che deve essere improntata ad imparzialità ed indipendenza: termini questi sui quali e nell'ambito dei quali assurge a giuridica rilevanza il correlato interesse collettivo da tutelare (quanto alla natura dell'interesse collettivo ed a sua rappresentanza in giudizio: Cass. sez. un., 21 maggio 1988, Iori). Appare, allora, del tutto evidente che non solo il suddetto interesse non può dirsi rappresentato dal Ministro, ma la dimensione e la qualità di tale interesse trascendono la stessa sfera (istituzionale) di apprezzamento del Ministro,
Pertanto, va annullata l'impugnata sentenza in ordine alle statuizioni in favore della parte civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di LA CE e Di ET AN perché il reato ad essi rispettivamente ascritto è estinto per prescrizione. Rigetta i ricorsi di D'SO ET e SG AN in ordine al reato di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p., così riqualificato il reato loro ascritto di favoreggiamento reale. Rigetta il ricorso di TÒ EG che condanna in solido con D'SO e SG al pagamento delle spese processuali.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza in ordine alle statuizioni concernenti gli interessi civili per mancanza di legittimazione del Ministro di Grazia e Giustizia.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 1999