Sentenza 10 gennaio 2012
Massime • 1
Ai fini della responsabilità per lesioni provocate dall'aggressione di un pitbull, l'abrogazione dell'elenco di razze canine ritenute pericolose di cui all'ordinanza del ministero della salute 12 dicembre 2006 - che prevedeva per i predetti cani l'obbligo di guinzaglio e museruola - intervenuta con ordinanza 3 marzo 2009, non spiega alcun rilievo in ordine all'applicazione del principio di cui all'art. 2, comma secondo, cod. pen., trattandosi di previsione rientrante nel novero delle norme amministrative cautelari, la cui violazione integra colpa specifica, che esauriscono la loro funzione di imputazione per colpa al momento del verificarsi del fatto, ma non incidono sulla fattispecie, sicché la modifica della norma precauzionale non muta la fattispecie incriminatrice - neanche sotto il profilo soggettivo, perché non mutano i criteri di imputazione soggettiva della colpa - rispetto alla quale non può, pertanto, assumere alcuna efficacia abrogante. Inoltre, la pericolosità degli animali non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci, ma può sussistere anche per gli animali domestici che, in date circostanze, possono divenire pericolosi, ivi compreso il cane, animale normalmente mansueto, la cui pericolosità deve essere accertata in concreto, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante. Ne consegue che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell'animale.
Commentari • 8
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/01/2012, n. 6393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6393 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 10/01/2012
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - N. 29
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 41915/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA;
nei confronti di:
1) UE AR, N. IL 08/02/1984;
avverso la sentenza n. 197/2009 GIUDICE DI PACE di PIACENZA, del 14/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. Volpe Giuseppe, che ha concluso per annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Monadi Raffaella, del foro di Roma, per l'indagato Calabrò Giuseppe.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 14.10.2010 il giudice di pace di Piacenza assolveva EL AR dal reato di cui all'art. 590 c.p., perché il fatto non costituisce reato. Si trattava delle lesioni (fratture) riportate da AD MA a seguito della caduta a terra cagionata dal cane dell'imputata. Il 27.7.2008, mentre la MA era seduta su una panchina con al guinzaglio il proprio cagnolino, si avvicinava il pitbull dell'imputata; la MA si alzava dalla panchina, prendendo in braccio il proprio cane per proteggerlo, ma veniva aggredita dal pitbull che la faceva cadere a terra. Interveniva un signore, che si trovava in compagnia della proprietaria, e metteva il guinzaglio all'animale. Il giudice di pace riteneva che nel comportamento dell'imputata difettasse l'elemento colposo causalmente rilevante. Osservava: che l'ordinanza del ministero della salute 12.12.2006, che prevedeva un elenco di razze canine ritenute pericolose, era stata sostituita da una ordinanza del 3.3.2009 che non conteneva più la lista delle razze pericolose;
dunque non vi era l'obbligo per la proprietaria sia di guinzaglio che di museruola, ma solo di uno di essi alternativamente, come prescritto dall'art. 2 della detta ordinanza del 2006; che il cane aveva una museruola, sia pure non "classica", ma comunque idonea ad evitare il morso;
che difettavano concreti elementi per considerare il pitbull pericoloso;
che l'imprevedibile movimento del cane faceva parte della sua indole e non poteva essere ascritto, sotto il profilo penale, a negligenza dell'imputata che aveva adottato una delle misure previste dall'ordinanza del 2006.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 43 c.p., sotto il profilo della irrilevanza delle intervenuta abrogazione della lista delle razze pericolose di cui all'ordinanza del 2006 e della successione di ordinanze ministeriale intervenute in materia. Con il secondo motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione con riferimento all'affermazione del giudice di pace secondo cui il movimento del pitbull sarebbe imprevedibile, facendo parte dell'indole dell'animale con la conseguenza che nessuna imprudenza sarebbe addebitabile all'imputata, proprietaria del cane. Il ricorrente fa presente che il movimento o, meglio, l'aggressione del pitbull, è certamente stato un fatto repentino;
non per questo era però imprevedibile;
il giudice avrebbe dovuto analizzare le circostanze del caso concreto per verificare se si trattasse o meno di un animale pericoloso, con ogni debita conseguenza. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1 Correttamente il pubblico ministero ricorrente ha sottolineato che, essendosi i fatti verificati in data 27.7.2008, precedente all'entrata in vigore (23 marzo 2009) dell'ordinanza del ministero della salute del 3 marzo 2009, la disciplina applicabile era quella della ordinanza del 2006, a norma della quale per i cani che rientravano nella lista degli animali pericolosi (come il pitbull) erano necessari guinzaglio e museruola, e non già quella sopravvenuta del 2009, che tale lista ha eliminato, non assumendo rilevanza ai fini della sussistenza del reato l'abolizione della lista degli animali pericolosi.
Ed invero la previsione di una lista di razze canine pericolose appartiene alla categoria delle norme amministrative cautelari, la cui violazione integra colpa specifica, rispetto alle quali, nell'eventualità di successione di norma cautelare più mite, non trova applicazione il principio di cui all'art. 2 c.p., comma 2. Ciò in quanto, come ha affermato una risalente (sezione terza 9/11/1995 n. 5816 RV 202517) sentenza di questa Corte, che il Collegio condivide (in tema di infrazione del codice delle della strada, ma contenente un principio di portata generale) le regole di colpa specifica esauriscono la loro funzione di imputazione per colpa al momento del verificarsi del fatto, ma non incidono sulla fattispecie;
sicché la variazione della norma precauzionale, per modifica della situazione che essa previene o per le esigenze che compone, non muta la fattispecie incriminatrice, neanche sotto il profilo soggettivo, perché non mutano i criteri di imputazione soggettiva della colpa:
è la regola storica che ha esaurito il suo compito al momento del fatto. In altri termini, la regola precauzionali successiva più favorevole all'imputato, come in questo caso, non può essere applicata, perché non interviene sulla norma penale incriminatrice, rispetto alla quale non può pertanto assumere alcun efficacia abrogante;
l'inosservanza della norma cautelare consuma, sotto il profilo soggettivo, la violazione di un precetto penale che non è modificato da un eventuale successiva variazione della regola precauzionale.
Con riferimento al caso che ci occupa la successiva abrogazione della black list di razze canine è, pertanto, del tutto ininfluente e di conseguenza già sotto tale profilo la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Piacenza.
1.2 Ma anche a prescindere dal detto riferimento normativo la stessa non è condivisibile. Il giudice di pace ha dichiarato di volersi conformare alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la pericoiosità degli animali non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci, ma può sussistere anche per gli animali domestici che, in determinate circostanze, possono divenire pericolosi;
ivi compreso il cane, animale normalmente mansueto la cui pericolosità deve essere accertata in concreto, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante (Cass. Sez. 4, n. 822 del 1970); principio confermato da sez. 4 13/11/1984 n. 1744 Rv. 090515 secondo cui in tema di omessa custodia di animali quando si tratta di animali domestici normalmente innocui (come i cani), la pericolosità deve essere accertata in concreto, di volta in volta, con specifico riferimento alla razza, all'indole ed agli eventuali sintomi di malattia (ne consegue che un grosso cane lupo, tipico animale da guardia, anche se sano, deve considerarsi un animale pericoloso).
Si tratta di un principio corretto, collegato alla posizione di garanzia che fa capo al proprietario del cane, per la quale è tenuto ad adottare cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell'animale, principio di cui deve essere ribadita la validità, e che la sentenza impugnata avrebbe dovuto effettivamente tenere presente, una volta esclusa la rilevanza normativa della colpa collegata alla pericolosità dell'animale per l'abrogazione della lista delle razze pericolose. Nella specie invece il giudice di pace si è limitato ad attribuire "l'imprevedibile movimento del pitbull alla sua indole", con ciò trascurando l'indagine sulla pericolosità dell'animale,.Da quanto ha riferito la persona offesa e risulta dalla sentenza impugnata il pitbull "si avventava su di lei facendola cadere a terra"; non sarebbe stato dunque un semplice movimento repentino, ma una aggressione vera e propria. Occorrerà, in sede di rinvio, accertare l'effettivo svolgimento dei fatti e comunque tenere presente le effettive condizioni dell'animale che, in generale, è noto per essere un cane di forza notevole e di carattere tenace ed indomito, spesso protagonista di spiacevoli episodi di aggressione;
caratteristiche che inducono a ritenere che un cane di tale razza possa effettuare movimenti improvvisi e rendersi pericoloso, anche ove porti una museruola, atteso che la pericolosità si manifesta in relazione alla complessiva aggressività dell'animale, e pertanto avuto riguardo sia alla possibilità del cane di mordere e/o azzannare fino a sbranare una persona o un altro animale, sia alla forza del medesimo ed alle conseguenze di un assalto che può con facilità atterrare una persona.
2. E che alla aggressività e pericolosità concreta dell'animale debba aversi riguardo è confermato dalla più recente normativa che disciplina la materia. Come ha puntualmente rilevato il pubblico ministero ricorrente, la precedente disciplina di cui all'ordinanza 12.12.2006, alla quale aveva fatto seguito la ordinanza 14.1.2008, non è attualmente più in vigore, essendo stata tale ultima ordinanza sostituita da quella del 3 marzo 2009. I principi fissati dalla ordinanza del 2009 meritano di essere richiamati. Si è premesso che la previsione di un elenco di razze canine "pericolose" non ha ridotto gli episodi di aggressione e non ha fondamento scientifico "in quanto non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell'appartenenza ad una razza o ai suoi incroci"; si è ribadito (art. 1, comma 1) che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso e che (art. 1, comma 2) chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
si è stabilito (art. 1, comma 3) che ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b) portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. Sono stati altresì istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani. Si tratta, come è del tutto evidente, di un complesso di cautele che riassumono i principi comportamentali che la giurisprudenza di questa Corte ha in passato avuto modo di affermare con riguardo ai non pochi incidenti che hanno per protagonisti i cani e che costituiscono un valido contributo alla prevenzione degli infortuni in materia,attraverso la "normativizzazione" delle cautele dovute.
3. In conclusione la sentenza deve essere annullata con rinvio al Giudice di pace di Piacenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Piacenza.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2012