Articolo 333 del Codice di procedura penale
Articolo 292Articolo 293
Versione
24 ottobre 1989
Art. 333. Denuncia da parte di privati 1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio puo' farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia e' obbligatoria.
2. La denuncia e' presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se e' presentata per iscritto, e' sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.
3. Delle denunce anonime non puo' essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente