Art. 2. 1. Per le cause attribuite al giudice di pace a norma dell'articolo 1 e' competente per territorio il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio e' pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le questioni relative alla competenza del giudice originariamente adito.
2. I fascicoli d'ufficio dei giudizi indicati nell'articolo 1 sono trasmessi a cura del giudice presso cui sono pendenti al giudice di pace competente per territorio ai sensi del comma 1, non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La cancelleria dell'ufficio giudiziario a cui il fascicolo e' trasmesso provvede d'ufficio all'iscrizione della causa a ruolo e comunica alle parti costituite la data dell'udienza di prosecuzione fissata dal giudice con provvedimento da adottare entro il termine di trenta giorni. La data dell'udienza di prosecuzione del giudizio non puo' essere successiva al sessantesimo giorno da quella in cui il fascicolo e' ricevuto.
3. Dinanzi al giudice di pace le cause proseguono con il rito alle stesse applicabile ai sensi dell' articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 , come modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534 .
Le questioni relative alla competenza del giudice di pace devono essere rilevate nella prima udienza dinanzi a questo, che procede a norma del terzo comma dell'articolo 38 del codice di procedura civile .
4. Alla prima udienza il giudice tenta la conciliazione delle parti, a norma dell' articolo 185 del codice di procedura civile .
2. I fascicoli d'ufficio dei giudizi indicati nell'articolo 1 sono trasmessi a cura del giudice presso cui sono pendenti al giudice di pace competente per territorio ai sensi del comma 1, non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La cancelleria dell'ufficio giudiziario a cui il fascicolo e' trasmesso provvede d'ufficio all'iscrizione della causa a ruolo e comunica alle parti costituite la data dell'udienza di prosecuzione fissata dal giudice con provvedimento da adottare entro il termine di trenta giorni. La data dell'udienza di prosecuzione del giudizio non puo' essere successiva al sessantesimo giorno da quella in cui il fascicolo e' ricevuto.
3. Dinanzi al giudice di pace le cause proseguono con il rito alle stesse applicabile ai sensi dell' articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 , come modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534 .
Le questioni relative alla competenza del giudice di pace devono essere rilevate nella prima udienza dinanzi a questo, che procede a norma del terzo comma dell'articolo 38 del codice di procedura civile .
4. Alla prima udienza il giudice tenta la conciliazione delle parti, a norma dell' articolo 185 del codice di procedura civile .