Articolo 402 del Codice di procedura penale
Articolo 344 bisArticolo 403
Versione
24 ottobre 1989
Art. 402. Estensione dell'incidente probatorio 1. Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta alle indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni previsti dall'articolo 401 comma 6, il giudice, se ne ricorrono i requisiti, dispone le necessarie notifiche a norma dell'articolo 398 comma 3 rinviando l'udienza per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre tre giorni. La richiesta non e' accolta se il rinvio pregiudica l'assunzione della prova.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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