Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2026 |
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- 1. Art. 64 disp. att. c.p.c.:Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 1
TITOLO III DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Capo I Del procedimento davanti al giudice di pace Art. 64 disp. att. c.p.c. 1.ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51 [1] [1] Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".
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- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/03/2025, n. 7402Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13004/2024 R.G. proposto da: EG EN, rappresentato e difeso dall'avvocato RA RE MA ([...]), con domicilio digitale pec -ricorrente- contro CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ASTI, rappresentato e difeso dall'avvocato GRAMAGLIA DARIO ([...]), con domicilio digitale pec Civile Sent. Sez. U Num. 7402 Anno 2025 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 20/03/2025 2 di 11 -controricorrente- avverso la sentenza del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE n. 180/2024 depositata il 08/05/2024. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 04/02/2025 dal Consigliere GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. Udito il Pubblico …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Disposizioni di carattere finanziario
- Art. 1.
(Risultati differenziali).
1. Per l'anno 2000, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 79.500 miliardi, al netto di lire 33.454 miliardi per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come modificato dall' articolo 2, commi 13 , 14 , 15 , 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208 , ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2000, resta fissato, in termini di competenza, in lire 350.800 miliardi per l'anno finanziario 2000.
2. Per gli. anni 2001 e, 2002 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 72.700 miliardi ed in lire 41.300 miliardi, al netto di lire 7.686 miliardi per l'anno 2001 e lire 3.561 miliardi per l'anno 2002, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 384.000 miliardi ed in lire 298.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2001 e 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 68.300 miliardi ed in lire 51.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 379.600 miliardi ed in lire 309.000 miliardi.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2000 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, determinate ai sensi della legge 13 maggio 1999, n. 133 , e le minori spese sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi di particolare rilievo per lo. sviluppo economico ovvero fare fronte a situazioni di emergenza economico-finanziaria.
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 29 gennaio 2000 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 . - Titolo II : Disposizioni in materia di entrata