2. Il giudice da' immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione per le parti presenti.
3. Il provvedimento e' immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenere copia.
4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia.