Sentenza 5 maggio 2006
Massime • 4
In tema di prescrizione del reato, la disciplina transitoria dettata dall'art. 10, comma terzo, della L. 5 dicembre 2005 n. 251, nella parte in cui esclude l'applicabilità dei termini che risultino più brevi per effetto delle nuove disposizioni qualora trattisi di processi già pendenti, alla data di entrata in vigore di detta legge, in appello o in cassazione o per i quali vi fosse già stata, se pendenti in primo grado, dichiarazione di apertura del dibattimento, va interpretata nel senso che l'esclusione investe non soltanto le disposizioni che stabiliscono i nuovi criteri di calcolo dei termini prescrizionali, ma anche tutte le altre disposizioni che hanno come conseguenza la riduzione di detti termini, tra cui, in particolare, quella che, avendo eliminato, nell'art. 158 cod. pen., il riferimento alla continuazione, ha fatto sì che anche in caso di reati uniti da tale vincolo la prescrizione decorra dalla data di commissione di ciascuno di essi e non più dalla data di cessazione della continuazione.
La condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, nella nuova formulazione dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. introdotta dall'art. 8 della L. 20 febbraio 2006 n. 46, può essere configurato il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli arte. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen..
La nuova formulazione dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., introdotta dall'art. 8 della L. 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui consente la deduzione, in sede di legittimità, del vizio di motivazione sulla base, oltre che del "testo del provvedimento impugnato" anche di "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, per cui gli atti in questione non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati (non solo singolarmente, ma in relazione all'intero contesto probatorio), avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo comunque esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve limitarsi la corte di cassazione) possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito.
La "contraddittorietà" della motivazione, la cui previsione è stata aggiunta a quella della mancanza e della manifesta illogicità nella nuova formulazione dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. introdotta dall'art. 8 della L. 20 febbraio 2006 n. 46, consistendo essenzialmente in una deviazione dal principio basilare della logica, che è appunto quello di non contraddizione, deve essere anch'essa "manifesta", nel senso che il suo spessore deve essere tale da inficiare la stessa struttura logica della motivazione, rimanendo, per converso, ininfluenti incongruenze che siano di minima entità.
Commentario • 1
- 1. Minore ingiustamente detenuto: calcolo dell'indennizzo (Cass. 9987/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 marzo 2021
Reato infamante non provoca di per sé una maggiore maggiore sofferenza morale del minore detenuto: la liquidazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione deve considerare la peculiarità della situazione, adeguando la liquidazione alla specificità della fattispecie e motivando in modo puntuale sulla sua entità. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE ud. 15/12/2020) 15-03-2021, n. 9987 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IZZO Fausto - Presidente - Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - Dott. BRUNO Mariarosaria - Consigliere - Dott. CENCI Daniele - Consigliere - Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2006, n. 19584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19584 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2006 |
Testo completo
Х 84
ITALIANA 1 95 84 / 06 REPUBBLICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente Udienza pubblica Dott. Aldo Sebastiano RIZZO
PAGANO Consigliere del 05/05/2006 1. Dott. Filiberto
SENTENZA MONASTERO Consigliere 2. " Francesco
507106N. 50 FIANDANESE Cons. Relatore 3. "1 Franco
R.G.N..2429/06 DIOTALLEVI Consigliere 4. " Giovani
ha pronunciato la seguente:
S ENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di AP
TT, n. Verona il 27.8.1940, e AM Maria
IN, n. Roma il 24.11.1948, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, in data
16 dicembre 2005, di parziale riforma della
Tribunale di Verona, in data 7 sentenza del dicembre 2004;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del procuratore generale dott. Mario sostituto
del ricorso di AM AR IN.
Uditi, per la parte civile, l'avv. Salvatore Di
Mattia, in sostituzione dell'avv. Ernesto Mancini,
chiesto dei ricorsi e ha che ha il rigetto depositato conclusioni e nota spese;
Udito il difensore di AP TT, avv. Ennio
Amodio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AP TT e AR IN AM erano
in truffa pluriaggravata ed imputati di concorso abuso di ufficio per avere, il primo quale titolare della Farmacia Internazionale sita in Verona e la seconda quale addetta alla materiale gestione del servizio, chiesto il rimborso di prodotti dietetici di erogazione diretta, apparentemente oggetto trascrivendo su ricette rilasciate a persone affette da morbo celiaco prodotti dietetici senza glutine diversi e più costosi di quelli realmente consegnati ovvero aggiungendone altri in realtà mai distribuiti. Le condotte contestate erano relative agli anni 1996, e1997 si estendevano fino al dicembre 1998.
IL G.U.P. di Verona, con sentenza 28 maggio 2002,
2 applicava ad entrambi la pena concordata ex art.
nell'occasione, aveva 444 c.p.p.. Il AP,
corrisposto la somma di 400.000 euro, accettata a titolo di acconto sul dalla parte civile ULSS 20
dedotto maggior danno subito. La Corte Suprema di Cassazione, adita dal solo
AP, con sentenza del 14 gennaio 2003 stabiliva che il delitto di abuso d'ufficio era assorbito in quello di truffa aggravata anche ai sensi dell'art. 61 n. 9 c.p., in considerazione dell'unicità delle azioni oggetto di contestazione e annullava senza rinvio la sentenza di patteggiamento, trasmettendo gli atti per l'ulteriore corso relativamente al
reato di truffa aggravata.
In esito a nuova udienza preliminare, cui veniva citata anche la AM ai sensi dell'art. 587
c.p.p., era disposto il rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Verona, che con ordinanza restituiva gli atti al G.U.P. perché sopprimesse l'indicazione del capo B) originario, riportato nel decreto di rinvio a giudizio, con la procedura ex art. 130 c.p.p.. Con ordinanza 20 aprile 2004 il
G.U.P. provvedeva ad aggiungere la dizione "per il reato loro ascritto in rubrica sub A, ritenuto in esso assorbito il capo B", rimettendo le parti
3 davanti al Tribunale.
Con sentenza 7 dicembre 2004 il Tribunale di Verona
dichiarava non doversi procedere nei confronti della AM ai sensi dell'art. 649 c.p.p., perché
già giudicata per il medesimo fatto con sentenza ex del G.U.P. di Verona in data 28 art. 444 C.p.p.
maggio 2002, irrevocabile il 4 luglio 2002,
argomentando che la sentenza della Corte di
Cassazione aveva inciso anche sulla posizione della non ricorrente AM, ma che gli effetti estensivi erano limitati all'assorbimento del delitto ritenuto in continuazione nel capo A), sicché
andava eliminata la parte di aumento determinata
per la continuazione esterna relativa all'originario capo B), attività giurisdizionale che andava richiesta e svolta in sede esecutiva.
Quanto alla posizione del AP, il Tribunale lo condannava alla pena complessiva di due anni
quattro mesi di reclusione ed euro 1500 di multa, riconoscendogli le attenuanti generiche subvalenti rispetto alle due aggravanti.
Il AP veniva condannato anche al risarcimento dei danni in favore della parte civile, rinviando per la quantificazione definitiva al giudice civile, ma con assegnazione di una provvisionale di 200.000 euro, di cui 50.000 in via definitiva a titolo di danno non patrimoniale e 150.000,00 per danno patrimoniale.
A seguito di impugnazione di entrambi gli imputati,
la Corte di Appello di Venezia, con sentenza in
data 16 dicembre 2005, riformava la pronuncia del giudice di primo grado solo sul punto del
riconoscimento della prevalenza delle attenuanti
generiche concesse al AP, riducendo la pena nella misura di un anno nove mesi di reclusione ed euro 1.100 di multa.
Con riferimento all'impugnazione della AM, la Corte di Appello argomentava che l'estensione dell'effetto favorevole dell'attività del coimputato diligente può avvenire con due modalità diverse: partecipando alla fase processuale introdotta dall'impugnazione dell'altro, dopo il proprio giudicato, oppure dopo il giudicato dell'altro; rilevava, poi, che il codice di rito disciplina espressamente la partecipazione del non impugnante alla fase dell'impugnazione in tre casi: art. 601, comma 1 (appello), art. 627, comma 5,
(giudizio di rinvio dopo annullamento), art. 636, comma 1, (giudizio di revisione, attraverso il
richiamo esplicito all'art. 601); riteneva che tali
5 previsioni dovessero ritenersi tassative e che, poiché nel caso di specie la Corte di Cassazione
aveva pronunciato sentenza di annullamento senza rinvio, ipotesi neppure analogicamente
° in via estensiva assimilabile a quella di cui all'art. 627, comma 5, c.p.p., l'imputata AM non avrebbe al successivo iter dovuto partecipare coimputato diligente e dovrà procedimentale del attendere il passaggio in giudicato della decisione relativa all'accusa rivolta al AP per beneficiare dell'effetto estensivo, di cui, in quel momento si delimiterà l'ambito, fermo restando che,
diriduzione pena in ogni caso avrà una
determinato all'aumento per il corrispondente concorrente delitto ex art. 323 c.p..
Con riferimento all'impugnazione di AP, la Corte
di Appello respingeva preliminarmente le eccezioni di nullità concernenti il decreto dispositivo del giudizio, il provvedimento di correzione relativo al capo di accusa e l'accertamento tecnico- contabile effettuato dalla ditta IL secondo le direttive dell'ULSS 20 di Verona, non essendo state dedotte nei motivi originari di appello e non alla tipologia di cui essendo riconducibili sussistendo all'art. 179 c.p.p.; neppure l'inutilizzabilità del suddetto accertamento tecnico contabile, non trattandosi di prova acquisita in violazione del divieto stabilito dalla legge, bensì, in astratto ed in ipotesi, di prova acquisita in violazione di norme procedurali che la disciplinano espressamente: 1'ULSS aveva istruito in via amministrativa una verifica interna, sicché non potrebbe parlarsi di accertamento tecnico successivo ad un inizio di procedimento ovvero di accertamento cui sia applicabile l'art. 220 disp.
att. c.p.p.. La Corte di Appello contestava, altresì, la tesi difensiva che il rinvio a giudizio avrebbe dovuto essere disposto davanti al giudice collegiale,
avendo ad oggetto anche il delitto di abuso d'ufficio, in quanto il G.U.P. aveva disposto il rinvio a giudizio, avendo nell'intestazione ancora i due reati, ma dando conto contestuale della pronuncia della Corte di Cassazione, così che del tutto palese era che il rinvio a giudizio era stato disposto solo per il delitto di truffa aggravata e nessuna necessità vi era di una correzione.
In punto di responsabilità la Corte di Appello condivideva le valutazioni probatorie del primo giudice, rilevando che sulla documentazione
7 prodotta dalla ULSS era possibile ogni attivazione autonoma dell'imputato per contestarne l'efficacia e mancanza di ciò, nessuna accusatoria inche, perizia aveva senso probatorio. D'altro canto, che la commessa AM avesse agito per almeno tre anni di propria iniziativa, appare al giudice di appello
"deduzione francamente insostenibile già sul piano astratto dell'intrinseca verosimiglianza".
Propongono ricorso per cassazione i difensori degli imputati.
IL difensore di AP deduce:
a) nullità e inutilizzabilità dell'accertamento tecnico svolto dalla ULLS n. 20 di Verona
(art. 606 lett. c) c.p.p.) in relazione agli artt. 178 lett. c), 180, 191 c.p.p.: secondo la tesi del ricorrente, l'attività che ha condotto alla notizia di reato comunicata dai NAS di Padova alla Procura di Verona, si
è basata sulla verifica operata dall'Azienda
ULLS 20 di Verona, hache rilevato irregolarità nel servizio di erogazione di prodotti dietetici per assistiti affetti da malattia celiaca da parte della Farmacia
Internazionale Piazza Bra 28 Verona del dr.
TT AP, verifica che rientrava nelle
8 specifiche attività di ispezione e vigilanza demandate all'ente, così che, essendo da emersi indizi di reatotali attività
integrati dalle irregolarità riscontrate,
sarebbe stata imprescindibile l'applicazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. e la
conseguente Osservanza delle norme del codice di rito, mentre nessuno degli atti necessari a raccogliere le fonti di prova o quant'altro potesse servire all'applicazione della legge penale è stato compiuto secondo le regole processuali relative all'intervento della difesa, in particolare,
in spregio dei diritti difensivi sarebbe
stato effettuato l'atto finale che ha cristallizzato il nucleo della contestazione al AP, cioè l'accertamento contabile dell'ULLS, rifluito nelle schede contabili prodotte dalla parte civile;
la violazione disposizione dell'art. 220 cit. della genererebbe l'inutilizzabilità degli atti scaturenti dall'inchiesta amministrativa, ma anche a voler ritenere che dalla violazione delle garanzie difensive si sia al più
integrata una nullità dell'accertamento
9 contabile, non si potrebbe tecnico come fa la sentenza impugnata, sostenere,
che essa sarebbe stata eccepita tardivamente, in quanto, trattandosi di nullità regimea intermedio (artt. 178
lett.c) e 180 c.p.p.), l'eccezione era stata formulata nei termini dovuti, essendo stata dedotta nel corso del giudizio di primo grado, così che rientra nell'oggetto devoluto all'esame della Corte di Appello
per effetto del principio della perpetuatio nullitatis;
b) omessa motivazione sulla richiesta di perizia contabile 606(art. lett. e)
c.p.p.): il ricorrente afferma che la Corte
attribuisce validità d'appello non solo
all'accertamento contabile privilegiata della parte civile ULLS senza averne neppure 0) dandone per vagliato la legittimità scontata la legittimità), ma ne desume un'efficacia probatoria assoluta tale da escludere qualsiasi necessità di effettuare un riscontro dei suoi risultati attraverso la perizia, la cui rilevanza era stata
illustrata nella 18.11.2005 memoria del a
10 sostegno dei motivi d'appello dove si
sottolineava come l'accertamento tecnico contabile della ULLS utilizzato dal
Tribunale di Verona fosse del tutto inattendibile sotto il profilo del metodo e del percorso logico;
c) nullità del decreto che ha disposto il
giudizio (art. 606 lett. c) c.p.p.) in
relazione agli artt. 429, comma 2, e 180
c.p.p.: il ricorrente rileva, in primo luogo, che la inammissibilità per tardività,
affermata dalla Corte di Appello,
insussistente, poiché, trattandosi di nullità intermedia, dal verbale dell'udienza
17.3.2005, svoltasi davanti al Tribunale di
Verona, risulta che l'allora difensore avv. Todesco aveva formalmente eccepito in sede di questioni preliminari i vizi riguardanti il decreto dispositivo del giudizio, vizi che sono stati ripresi nell'atto di appello del 5.4.2005 dell'avv. Todesco;
per quanto concerne la fondatezza dell'eccezione, il
Osserva che in sedericorrente il Tribunale di Verona dibattimentale disponeva con ordinanza 23.3.2004 la
11 restituzione degli atti al G.U.P., avendo constatato che l'imputato era stato rinviato erroneamente a giudizio anche per un reato non più contestato, affinché 10 stesso
G.U.P. provvedesse alla correzione
dell'errore materiale, errore alla cui correzione formale non si è proceduto, permanendo così l'equivoco sulla sussistenza
о meno di una duplice imputazione, senza regressione alla fase dell'udienza della dovuta preliminare seguito a declaratoria della nullità, dove l'imputato avrebbe potuto effettuare le scelte difensive legate al rito abbreviato;
d) erronea applicazione dell'art. 640 c.p. con riferimento alla ritenuta sussistenza del profitto (art. 606 lett. b) c.p.p.): il
ricorrente sostiene che, al fine di stabilire la sussistenza del profitto occorre, nel caso di specie, tener conto di elementi: fatturato dei il tre distinti
(forniture fatte alla prodotti per celiaci
Farmacia negli anni 1996, 1997 e 1998), il
consegnato ai clienti (alimenti effettivamente acquisiti dagli stessi) e il
12 rimborsato (somme richieste all'Ente ed effettivamente percepite dalla Farmacia.);
la difesa ammette che ci sia stata in non pochi casi, una difformità tra i prodotti indicati ai fini dei rimborso e quelli effettivamente prelevati dai clienti,
difformità derivante da condotte non dolose del personale addetto alla distribuzione
degli alimenti senza glutine;
questa diversità non avrebbe, peraltro, determinato un danno per 1'Ente erogatore, né un
profitto della Farmacia, così da escludere
la configurabilità del reato di truffa, per la corrispondenza quantitativa e di valore tra consegnato e rimborsato;
il ricorrente si dichiara, altresì, consapevole del fatto che, allo stato non v'è prova piena della corrispondenza tra prodotto consegnato e
prodotto rimborsato, ma indica specifiche circostanze emerse nel corso del dibattimento che concorrono nel far ritenere che manca ° vi è incertezza, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., sulla sussistenza del profitto;
e) erronea applicazione dell'art. 640 c.p. in relazione al concorso dell'imputato (art. 606 lett. b) c.p.p.): il concorso
dell'imputato nel reato contestato sarebbe stato costruito dai giudici di merito, ad avviso del ricorrente, solo sulla base di massime di esperienza, senza tenere conto
che dall'istruzione dibattimentale è emerso che il AP non era coinvolto nelle
operazioni di distribuzione dei prodotti e
AM, sentita in dibattimento, ha la escluso che il AP le abbia mai passato un case che dovevano elenco dei prodotti di indicate 0 le abbia essere maggiormente comunque imposto di mettere questo o quel prodotto al posto di un altro, quindi mancherebbe qualsiasi elemento necessario per ritenere sussistente una condotta di concorso del AP nel reato per il quale è
stato condannato.
deduce violazione di Il difensore della AM
legge, travisamento dei fatti, erronea applicazione e/o interpretazione delle norme di diritto, affermando che la Corte Suprema di Cassazione ha annullato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di
Verona di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p.,
14 senza alcuna distinzione tra deile posizioni coimputati ricorrente e non ricorrente, mandando al
Tribunale di svolgere un nuovo giudizio, il che è
correttamente avvenuto, sia su impulso del p.m.,
sia su rinvio a giudizio del G.U.P., sia, infine,
del giudice del dibattimento di primo grado, che è
apparso rendersi conto del giudicato formatosi solo alla fine di un dibattimento durato mesi. Il
giudice di appello, pertanto, non avrebbe dovuto
confermare la sentenza di primo grado ed avrebbe dovuto decidere nel merito.
Il difensore di AP ha presentato motivi nuovi ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 20
febbraio 2006, n. 46:
a) mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del profitto: la sentenza
impugnata sarebbe imperniata sulla tesi
della richiesta da parte dell'imputato di rimborsi per prodotti mai acquistati e
quindi necessariamente non consegnati,
senza che, ad avviso del ricorrente, venga valutata l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa ed emergente dalle prove dichiarative dibattimentali, secondo la
quale i suddetti rimborsi non avrebbero determinato per il AP alcun profitto a fronte dell'effettiva consegna ai clienti di altri prodotti acquistati dai fornitori con sopportazione di costi rilevanti;
le
testimonianze rese dai numerosi clienti,
così come quelle delle persone addette al reparto celiachia della Farmacia
Internazionale, specificamente citate dal difensore, sarebbero al riguardo univoche;
anche la coimputata AM confermerebbe nelle sue dichiarazioni, secondo l'interpretazione del ricorrente, che non c'era differenza di costo tra i prodotti prescrivibili (ovvero rimborsabili) e i
prodotti non rimborsabili;
la circostanza
della distribuzione di prodotti effettivamente acquistati dalla farmacia,
pur se in misura superiore rispetto a quella consentita dal prontuario regionale,
contrastata dagli non potrebbe ritenersi dall'Ente sanitario, accertamenti svolti che sarebbero del tutto carenti sul punto,
escluso dall'indagine essendo stato contabile, come risulterebbe dalla testimonianza di ZZ, direttore della
16 ULLS, il profilo della corrispondenza tra i quantitativi in chilogrammi indicati nelle ricette e i quantitativi degli alimenti
senza glutine risultanti dalle fatture di acquisto, ma non indicati nelle ricette per le quali è stato chiesto il rimborso;
mancanza di motivazione in ordine al b)
concorso dell'imputato nel reato di truffa:
il ricorrente afferma che la sentenza impugnata avrebbe ignorato le risultanze
istruttorie dibattimentali, consistenti nelle testimonianze dei clienti e della analiticamente citate dal stessa AM,
che proverebbero come il AP difensore, non fosse personalmente coinvolto nella
distribuzione dei prodotti ai clienti,
poiché questa attività era demandata agli addetti al reparto celiachia e, in particolare, alla AM;
intervenuta prescrizione di una parte dei c)
reati uniti dal vincolo della continuazione ai sensi del combinato disposto degli artt.
157, 158 e 160 c.p., così come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251: la normativa transitoria dettata dall'art. 10,
17
ন commi 2 e 3, della citata legge, secondo la tesi difensiva, disciplinerebbero i casi in cui i nuovi termini di prescrizione risultino più lunghi ovvero più brevi di quelli previgenti, ma nulla direbbe in
relazione ai casi in cui la durata del termine di prescrizione del reato sia
invece uguale in entrambe le leggi, come nel caso di specie;
ma la lacuna sarebbe solo apparente, dal momento che in tal caso dovrebbe applicarsi la regola generale dell'operatività delle disposizioni in concreto più favorevoli al reo;
la nuova
disciplina risulterebbe, appunto, più
vantaggiosa, anticipandoperché, la
prescrittivo al decorrenza del termine consumativo singoli reati dei momento avvinti dalla medesimezza del disegno criminoso, consentirebbe di applicare la causa estintiva a tutti i reati commessi nel periodo 1 gennaio 1996 5 novembre
1998.
Ha depositato memoria il difensore di parte civile,
ULSS 20 di Verona, con la quale si osserva che la censura di violazione della legge n. 241 del 1990
18 non sarebbe fondata sia perché l'attività ispettiva e di indagine non è attività procedimentale in senso tecnico, sia perché all'imputato non è mai
stato impedito di produrre alla ULSS fatture idonee a dimostrare che egli si era effettivamente approvvigionato dei prodotti di cui alle richieste di rimborso. Il difensore di parte civile rileva,
inoltre, che alla ULSS compete per legge il
controllo e la vigilanza sulle farmacie e che gli elementi di reato sono emersi a conclusione delle elaborazioni fatte nell'ambito dell'attività
ispettiva e di controllo;
in nessun momento,
pertanto, potrebbe essere invocata una violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p., come se al AP
fosse stato impedito di presentare documentazione o dati che modificassero tali risultanze ○ come se
istituzionale della ULSS fosse stata l'attività
fatta al di fuori delle regole sui controlli amministrativi.
Il difensore di parte civile precisa, altresì, che non vi è stato alcun accertamento contabile, in
quanto le "schede contabili", citate dall'imputato nel suo ricorso, non sarebbero altro che un
riassunto di più agevole e pronta lettura da un
punto di vista grafico della documentazione raccolta, così che chiedere sula perizia tali
schede non avrebbe alcun senso, poiché in gioco non sono le risultanze contabili di tali schede quanto il fatto che il AP non ha presentato fatture per prodotti di cui ha chiesto il rimborso.
alla tesi del ricorrente circa Con riferimento l'insussistenza del profitto, il difensore di parte civile sottolinea che il problema non sarebbe tanto capire cosa venisse consegnato ai di quello pazienti o le relative quantità, bensì, quello di capire che i prodotti che venivano consegnati ai pazienti erano di marche ben diverse da quelli che poi venivano indicati dalla farmacia alla ULSS per si era mai il rimborso e dei quali il AP non rifornito non avendo presentato alcuna fattura al riguardo. Il profitto, dunque, non solo ci sarebbe stato ma sarebbe stato anche palesemente illecito perché frutto di rimborsi ricevuti dalla ULSS per prodotti di marche mai consegnate ai pazienti e ciò
nonostante fatti figurare come prodotti consegnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
sono infondati e I motivi di ricorso di AP
devono essere rigettati. In ordine logico deve essere esaminato il motivo di ricorso con il quale si deduce la nullità del
2
20 0 decreto che ha disposto il giudizio. Prescindendo
dalla tempestività dell'eccezione formulata, deve osservarsi che la eccezione difensiva si basa sull'erroneo presupposto che non si è proceduto alla correzione dell'errore materiale, mentre
questa Suprema Corte, con giudizio definitivo sul punto, ha statuito che l'ordinanza del G.U.P. del
Tribunale di Verona, in data 20 aprile 2004, con la quale è corretto l'errore materiale del decreto 27
novembre 2003 che disponeva il giudizio, è
"un'operazione meramente meccanicaconsistita in con la quale si è aggiunto un elemento che
necessariamente doveva far parte del
provvedimento", in quanto la decisione 14 gennaio
2003, con la quale questa Corte dichiarò il reato previsto dall'art. 323 c.p. assorbito in quello di truffa aggravata e, per l'effetto, annullò la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., "precludeva un giudizio per entrambi i reati", con la conseguenza che, non solo il decreto che disponeva il giudizio non poteva considerarsi viziato da nullità, ma anche che "il diritto degli imputati a richiedere riti
alternativi non è stato vulnerato, in quanto fissazione della nuova udienza,l'avviso di a
21
ন seguito della decisione della Corte di cassazione e della trasmissione degli atti al giudice per l'udienza preliminare, non avrebbe potuto che riguardare la trattazione dell'unica imputazione di truffa aggravata, tenuto conto che non avrebbe dovuto rinnovarsi la richiesta di rinvio a giudizio nuova non avrebbe e che l'avviso della udienza dovuto contenere i requisiti richiesti dall'art. 419 c.p.p., essendo imposto dalla più volte citata decisione di questa Corte il perimetro del thema
3 ottobre 2005,(Sez. VI, n. 42987, decidendum"
AP).
Insussistente è anche la denunciata violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p..
L'osservanza delle norme del codice di procedura art. non220 cit., aè prevista sino penale ex quando non vi siano indizi di reato, vale a dire che l'attività ispettiva e di vigilanza, nel caso
ULSS, può di specie affidata dalla legge alla una notizia di reato portare all'acquisizione di nei confronti di chi è sottoposto all'atto
ispettivo о di vigilanza all'esito dell'intera sequenza procedimentale;
soltanto nel caso in cui,
emergano dati nel corso della sequenza medesima,
indicativi di un fatto apprezzabile come reato
2
2
222 sorge l'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per compiere "gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e
raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale" e, quindi, per tutti quegli atti di indagine in relazione ai quali il codice di rito prevede specifiche garanzie difensive (artt. 347 ss. c.p.p.).
Ciò si desume chiaramente anche dal successivo art. 223 cod. att. c. p. p., in tema di prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi chimiche e preordinato alla tutela delle acque dall'inquinamento, ove si distingue chiaramente tra prelievo inerente ad attività amministrativa
disciplinato dallo stesso art. 223 e quello inerente ad attività di polizia giudiziaria nell'ambito di un'indagine preliminare, per il
quale è applicabile il precedente art. 220 e,
quindi, operano le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito. Nel caso di specie, la ULSS ha proceduto nell'esercizio del suo potere di vigilanza e di controllo sulle farmacie senza il compimento di atti che comportassero l'applicazione di norme
poste a garanzia del diritto di difesa. Del resto, lo stesso ricorrente non ha indicato specificamente, dovutociò che avrebbe fare per
obbligo di legge (art. 581, comma 1, lett. c)
c.p.p.), gli atti di assicurazione delle fonti di prova posti in dalla essere instessa ULSS, un
momento successivo a quello in cui erano emersi indizi di reato, in relazione ai quali non
sarebbero state rispettate determinate garanzie difensive. Infatti, il ricorrente si lamenta specificamente dell'"attosolo finale che ha
cristallizzato il nucleo della contestazione al
AP" definito "accertamento contabile". Tale
atto, però, non ha le caratteristiche di un
accertamento (artt.tecnico 359 e 360 c.p.p.),
trattandosi, come chiaramente emerge dal testo
delle sentenze impugnate (pagg. ss. della sentenza di primo grado e pag. 19 della sentenza di appello), della semplice memorizzazione dei dati emergenti dalle ricette spedite dalla farmacia del
AP attestanti l'erogazione di prodotti dietetici i dati conconfrontati celiaci, a pazienti fatture di vendita di detti ricavabili dalle prodotti da parte delle ditte presso le quali il
AP si e,approvvigionava quindi, come correttamente rileva la difesa della parte civile,
24 "un compendio un riassunto di più agevole e pronta della lettura da un punto di vista grafico documentazione raccolta".
Risulta, pertanto, infondato anche il motivo di ricorso con il quale si denuncia omessa motivazione sulla richiesta di perizia contabile, posto che non si trattava di contestare un accertamento contabile, ma semmai di integrare la documentazione raccolta con altra, che avrebbe dovuto dimostrare la incompletezza di quella esaminata: altra
documentazione che solo l'imputato avrebbe potuto produrre ovvero indicare per l'acquisizione, senza che possa parlarsi di inversione dell'onere della prova, trattandosi di documenti in possesso о а conoscenza dello stesso imputato, che avrebbero
dovuto confutare quelli dai quali emergevano fatti penalmente rilevanti.
Gli ulteriori motivi di ricorso devono essere esaminati così come integrati con i motivi nuovi formulati ai sensi dell'art. 10 della legge 20
febbraio 2006, n. 46.
Nel presente procedimento deve trovare applicazione l'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. nella sua formulazione, perché la legge 8 febbraio nuova
2006, n. 46, che ha novellato la suddetta norma
25 entrata in vigore il 9 marzo 2006 ed essa deve
essere applicata "ai procedimenti in corso" in
conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 1,
della stessa legge.
Il nuovo testo dell'art. 606, comma 1, lett. e),
c.p.p., stabilisce che il ricorso per cassazione proposto per "mancanza, può essere
0 manifesta illogicità della contraddittorietà
motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del
processo specificamente indicati nei motivi di
gravame".
Se si confronta il nuovo testo del citato art. 606
con quello anteriore alla legge di modifica, si rileva che le innovazioni introdotte riguardano la statuizione relativa alla "contraddittorietà" della motivazione, che si aggiunge alle ipotesi di mancanza di manifesta illogicità della
motivazione stessa contemplate nella precedente formulazione della norma, la previsione che il e vizio della motivazione possa risultare (oltre che dal testo del provvedimento impugnato) da "altri atti del processo", purché siano "specificamente indicati nei motivi di gravame".
L'ipotesi della contraddittorietà non apporta
26 sostanziali innovazioni, in quanto si tratta di un vizio comunque rientrante nella violazione delle
- anzi, in termini filosofici, regole della logica il principio di non contraddizione è il principio
-supremo sebbene esso, come risulta testualmente,
non debba essere "manifesto"; ma se con tale
carattere si intende, come ha inteso l'esperienza applicativa, che sono ininfluenti le minime
incongruenze e che le denunciate illogicità devono essere di spessore tale da inficiare la struttura logica della motivazione, non può non ritenersi che contraddittorietà debba essere anche la
"manifesta".
Occorre, invece, esaminare quale sia il significato del riferimento agli "altri atti del processo",
alla luce dei quali può essere sindacata la
motivazione al di là del testo del provvedimento impugnato. A tal fine è necessario un esame, sia
pure sintetico, della normativa in tema di motivazione e la relativa evoluzione giurisprudenziale. Il comma 7 dell'art. 111 Cost. disponendo che
"contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, è sempre
27 ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge" rivela la connessione esistente tra
l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e la funzione assegnata alla Corte
di cassazione di sindacato di legittimità sui provvedimenti giurisdizionali, costituendo la indispensabile per motivazione la condizione l'effettività del controllo dell'intero iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito
nell'applicazione della norma giuridica.
L'obbligo della motivazione trova puntuale specificazione in varie disposizioni del codice di procedura penale. Oltre che nell'art. 125, a norma le ordinanze e, nei casi del quale le sentenze,
previsti dalla ilegge, decreti devono essere
di lenullità, principali motivati penaa essere individuate nell'art. disposizioni devono e nell'art. 292: la prima comma 1, lett. e) 546, riguarda la motivazione delle sentenze, nelle quali deve essere contenuta “la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è
fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non
attendibili le prove contrarie"; la seconda
28 disposizione, la cui matrice è identificabile nel secondo comma dell'art. 13 Cost., concerne la motivazione delle ordinanze relative alle misure cautelari personali, nella quale deve essere
presente "l'esposizione delle specifiche esigenze indizi che giustificano in cautelari e degli disposta, con l'indicazione concreto la misura degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza" (art. 292, comma 2, lett. c), nonché "l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa" (art. 292, comma
2, lett. c-bis).
L'esigenza costituzionalmente rilevante di un
controllo non può essere circoscritta al momento
dell'applicazione della norma giuridica, ma deve
intendersi inevitabilmente estesa al giudizio di fatto, a quel momento, cioè, in cui il giudice valuta i risultati delle prove e procede alla
ricostruzione del fatto. La correttezza del giudizio di fatto si pone quale necessaria condizione della legalità della decisione, la quale si sottrae a censura solo se esistono fatti che giustificano l'applicazione della norma. La
111 Cost. riguarda garanzia costituzionale ex art.
ت
29 ھ
ے la motivazione nella sua unità, inscindibilmente costituita dalla soluzione delle questioni di diritto, sostanziale e processuale, e dall'accertamento del fatto, al quale una determinata norma deve essere applicata.
Ai fini del controllo di legittimità, la motivazione più importante è proprio quella fornita a giustificazione del giudizio di fatto, perché la
Corte di cassazione può confermare una decisione di rito 0 una decisione di merito in diritto anche quando non siano corrette nella giustificazione, ma lo siano nel dispositivo (art. 619, comma 1,
c.p.p.), ma deve annullare una decisione di merito in fatto che, pur ipoteticamente corretta nell'esito, non lo sia nella giustificazione.
L'obbligo della motivazione sul fatto è regolato principalmente dall'art. 192, comma 1, c.p.p., che
è generalmente considerato espressione del riconoscimento legislativo del principio del libero convincimento del giudice. Il primo comma dell'art. 192 c.p.p., col disporre che "il giudice valuta motivazione dei dando conto nella la prova e dei criteri adottati", risultati acquisiti del legislatore di prevenire, esprime l'intento attraverso il controllo della motivazione,
30 l'esercizio insindacabile del potere discrezionale nell'apprezzamento giudiziale delle prove, al fine di evitare che il libero convincimento trasmodi in arbitrio e in scelte dettate da opzioni meramente soggettive. Il medesimo intento traspare, del
resto, dai commi successivi dell'art. 192, nei quali vengono enunciate specifiche regole di
giudizio e sono precisati i limiti dell'impiego della prova indiziaria (comma 2) e delle dichiarazioni rese dai coimputati del medesimo reato o di persone imputate in un procedimento connesso
(comma 3).
Tali norme risultano in simmetria con la
disposizione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., che, comprendendo tra i motivi di
ricorso la "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione", sanziona le violazioni dell'obbligo della motivazione, elevando le regole della logica a regole giuridiche, alla cui osservanza è vincolato il giudice quando procede alla ricostruzione del fatto e alla
valutazione delle prove.
Tutte le norme citate (art. 192 e quelle di cui all'art. 546, comma 1, lett. e) e 292 c.p.p.) offrono indicazioni alquanto dettagliate circa
31 struttura logica della l'estensione e la del giudizio di motivazione giustificazione a fatto, evidenziando esigenze non solo di logicità
della motivazione, ma anche di completezza. La
necessità che la sentenza rifletta compiutamente e correttamente i risultati del processo ha un
preciso sostegno normativo nell'art. 192, comma 1,
c.p.p., ma soprattutto nell'art. 546, comma 1,
lett. e), c.p.p., ove si distingue tra esposizione dei motivi e indicazione delle prove, quindi, tra parte argomentativa e parte informativa.
che solo una chiara, completa e E' evidente motivazione consente al giudice di articolata cassazione di rilevare se e in quale punto della motivazione emerga il vizio dell'argomentazione.
Ciò significa che solo rispettando l'obbligo di esplicitare nel modo più rigoroso, chiaro e
completo i risultati acquisiti e i criteri di valutazione adottati, è possibile evitare che il principio del libero convincimento del giudice,
alla base del disposto del citato art. 192, trasmodi in uso arbitrario di tale principio (cfr.
n. 16564, Batani, riv. Sez. I, 15/10-19/12/1990,
186122; Sez. I, 11/4-6/12/1991, n. 12370, Bartone,
riv. 189326).
32 Tale obbligo si imponeva in modo ancora più
evidente alla luce della formula adottata nel codice del 1988, la quale, disponendo che il
controllo del giudice di legittimità fosse condotto unicamente sul testo della sentenza impugnata,
inibiva il riesame dell'incartamento processuale.
Se la Suprema Corte non poteva, nell'esercizio del suo sindacato sulla motivazione, esaminare gli atti e se la narrazione della vicenda storico-
processuale compiuta dal giudice di merito era
l'unico elemento su cui essa poteva fondare il proprio apprezzamento di legittimità, era evidente che l'obbligo del giudice del merito di evidenziare con completezza ed in modo dettagliato il fatto era ancora più penetrante, poiché questa esposizione era l'unico mezzo consentito al giudice di
legittimità per valutare la congruità e la logicità
della motivazione, per verificare la correttezza logico-razionale del ragionamento seguito e delle argomentazioni svolte sulla consistenza probatoria degli elementi acquisiti, per evincere, con
chiarezza ed in modo perfettamente aderente alla realtà degli accadimenti, le affermazioni di diritto, che regolavano la fattispecie concreta
(Sez. III, 18/6-6/10/1993, n. 9093, Caiazzo, Riv.
33
এ 195286). Con la conseguenza che la completezza della cognizione del fatto si poneva come conditio sine qua non perché la Corte di cassazione potesse esercitare il suo ruolo di giudice di legittimità,
sicché ove tale ricostruzione mancasse o risultasse frammentaria, si imponeva l'annullamento con rinvio del provvedimento medesimo (Sez. I, 6 aprile 1995,
Lauro, m. 201284; Sez. VI, 20 agosto 1992, Fiorito,
n. 191732; Sez. III, 12 maggio 1995, Stanghi, m.
Sez. III, 1 febbraio 1996, Zullo, m. 202056;
205394).
Si comprende perché la giurisprudenza si era posta il problema del c.d. travisamento del fatto: una
motivazione che, accortamente o inconsapevolmente,
non riproducesse fedelmente le risultanze processuali, sarebbe stata in grado di sottrarsi al vaglio della Corte di Cassazione.
Nella tipologia travisamentodel sono stati
individuati diversi vizi, distinti in relazione alle cause che ad essi hanno dato origine:
travisamento derivante dalla supposizione di una prova inesistente, travisamento del risultato di prova incontestabilmente diverso da quello effettivo, travisamento conseguente all'omessa valutazione di una prova acquisita o causato dallo
34 scorretto unaapprezzamento di o più prove. Le
prime due tipologie, però, secondo un autorevole
giurisprudenziale (Sez. Un. 26 orientamento
- 9 gennaio 2002, n. 624, non settembre 2001
massimata sul punto;
nonché, Sez. IV, 9 giugno
2004, n. 29920, Bonazzi, riv. 228844) avrebbero potuto considerarsi vizi di ordine processuale che potevano consentire di accedere all'esame degli atti processuali, in quanto la prova mai acquisita risultato probatorio incontestabilmenteо il diverso da quello effettivo potrebbero equipararsi alla prova non legittimamente acquisita con la
conseguente applicazione della nozione di
inutilizzabilità (artt. 191 e 526, comma 1,
c.p.p.).
L'esigenza di completezza della motivazione al
fine del sindacato su di essa non è stata,
comunque, certamente trascurata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, pur nei limiti imposti dalla rigida preclusione all'esame degli atti processuali di cui all'originario disposto
606, comma 1, lett. e), c.p.p., in dell'art.
ricorrente poteva dedurre l'avvenuta quanto il
rappresentazione al giudice della precedente fase elementi dai quali d'impugnazione degli
35
R quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il travisamento del fatto, sicché la Corte potesse, a sua volta, testodesumere dal del provvedimento impugnato se e come quegli elementi fossero stati valutati (Sez. Un., 30 aprile 2 luglio 1997, n.
6402, Dessimone, rv. 207944).
Il rimedio di talune forme di travisamento attraverso il controllo dei motivi di appello e la congiunta verifica dell'esame che ne aveva compiuto il giudice dell'impugnazione spostava l'indagine sul piano del vizio della mancanza della
motivazione, nel senso che l'omessa risposta ad una specifica censura dell'appellante, vertente su un l'incompletezza elemento decisivo, determinava della motivazione che giustificava l'annullamento della decisione. Lo stesso rimedio aveva
possibilità di impiego anche quando il giudizio di primo grado si fosse concluso con una pronuncia di dell''imputato fosse assoluzione e la condanna intervenuta nel giudizio di appello a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero. Anche in infatti, era stata ammessa una tale ipotesi,
esame di di verifica dell'omesso possibilità risultanze probatorie decisive (Sez. Un. 29 ottobre
- 24 novembre 2003, n. 45276, Andreotti, rv. 226092
36 e 226093), potendo la Corte di cassazione fare
riferimento, come tertium comparationis per lo
processo del scrutinio di fedeltà al testo del provvedimento impugnato, non solo alla sentenza
assolutoria di primo grado, ma anche (non certo ai motivi d'appello dell'imputato, carente d'interesse all'impugnazione, perciò inesistenti) alle memorie ed agli atti con i quali la difesa, nel contestare il gravame del pubblico ministero, avesse
prospettato al giudice d'appello l'avvenuta
acquisizione dibattimentale di altre e diverse
prove, favorevoli e nel contempo decisive,
pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio, oltre quelle apprezzate ed utilizzate per fondare la decisione assolutoria.
Non vi è dubbio, quindi, che il riferimento contenuto nella novella legislativa agli "atti del processo" come possibile parametro di riferimento del vizio denunciato consente alla Corte di cassazione di verificare la completezza della motivazione, già individuata dalla giurisprudenza della Corte stessa come requisito essenziale della sentenza. L'accesso agli atti del processo, però, non è
37 indiscriminato, ma veicolato dall'atto di
"specificamente" impugnazione che deve indicare quali siano gli atti ritenuti rilevanti al fine di consentire il controllo della motivazione del provvedimento impugnato, indicazione che potrà
assumere le forme più diverse (integrale riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, individuazione precisa della collocazione dell'atto nel fascicolo processuale di merito
ecc.), ma sempre tali da non costringere la Corte
di cassazione ad un lettura totale degli atti comunque esclusa dal preciso disposto della norma,
tanto che la relativa richiesta con i motivi di sanzionata dall'art. 581, ricorso deve ritenersi comma 1, lett. c), e 591 c.p.p..
Il significato di tale "indicazione specifica" si evidenzia dall'inserimento del disposto della norma nella tipologia del vizio denunciato, che attiene alla esistenza stessa della motivazione o alla sua struttura logica. Prima della novella legislativa era consolidato il principio per cui, nella verifica della fondatezza o non del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1,
lett. e), il compito della Corte di cassazione non era quello di accertare l'intrinseca adeguatezza
38 dei risultati dell'interpretazione delle prove, ma
quello ben diverso di stabilire se i giudici di merito avessero esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se avessero dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione delle prove avessero
esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle
prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. I, 21 settembre novembre 1999, n. 12496, Guglielmi ed altri, rv.
214567; Sez. Un., 30 aprile 2 luglio 1997, n.
6402, Dessimone, rv. 207944). Ebbene deve ritenersi che tali principi siano della novellarimasti fermi anche a seguito legislativa, poiché questa non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane un giudizio legittimità, come si desume dal sistemadi
costituzionale e da quello dell'ordinamento giudiziario ( art. 111, comma 7, Cost. e art. 65
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), ma anche, come si è
detto, dalla natura del vizio denunciabile (art. 39 correttezza del discorso giustificativo della decisione e non al suo contenuto valutativo.
Occorre ulteriormente chiarire che, con riferimento al requisito della completezza della motivazione e in applicazione del criterio della concisione
espositiva (artt. 544 546 c.p.p.),e non vi è perfetta coincidenza tra le risultanze processuali e il contenuto della motivazione. Infatti, nel
dibattimento vanno ammesse ed acquisite tutte le a tutti gli oggetti di prove rilevanti rispetto prova (art. 190 in relazione all'art. 187 c.p.p.);
nella motivazione, invece, vanno discusse solo le prove controverse e decisive rispetto alle sole questioni controvertibili.
Che la struttura minima della motivazione concerna solo le prove decisive, lo si ricava non solo dal principio di concisione espositiva, ma anche dal disposto degli artt. 546, comma 1, lett. e), e 606,
comma 1, lett. d), c.p.p.. Il primo articolo richiedendo l'indicazione delle prove poste a base della decisione fa riferimento non a tutte le prove comunque rilevanti, ma solo a quelle poste a base della cioèdecisione, alle prove fondamentali, appunto decisive. A questo articolo si collega il secondo, che prevede l'annullamento della sentenza
404 0 assunzione di una prova in caso di mancata
Dunque è la prova decisiva che, non decisiva.
assunta o non valutata, vizia la sentenza perché ne intacca la sua struttura portante.
Pertanto, il riferimento a specifici atti del
processo nel motivo di ricorso in tanto assume rilevanza in quanto dimostri che il giudice abbia trascurato di sottoporre al proprio esame fatti
decisivi ai fini del giudizio, nel senso che se
fossero stati convenientemente valutati avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata. Tale principio assume ancor più valore se saggiato alla luce di altro principio più volte affermato da questa Suprema Corte, quello della valutazione unitaria della prova, che, visto sotto il profilo dell'ammissibilità del motivo di
di affermare che nonricorso, consente ammissibile quel motivo che parcellizzi la valenza significativa di ciascuna fonte di prova,
analizzandola e valutandola separatamente e in modo atomizzato dall'intero contesto probatorio,
ponendosi al di fuori di un giudizio logico complessivo dei dati forniti dalle risultanze
processuali, che tenga conto non solo del valore
intrinseco di ciascun dato, ma anche e soprattutto
41 delle connessioni tra essi esistenti. La
valutazione dell'insieme è imprescindibile allorchè
si tratti di indizi, ciascuno dei quali abbia una portata possibilistica e non univoca: solo l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto.
Pertanto, alla stregua del precetto dell'art. 606
c.p.p., anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 46 del 2006, il controllo di legittimità è volto ad accertare che a base della pronuncia del giudice di merito esista un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e che la motivazione non sia puramente assertiva e non sia carente nell'esame di prove decisive o affetta da vizi logici, restando escluse da tale controllo,
non soltanto le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova, ma anche le incongruenze logiche che non siano assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate in altri passaggi argomentativi utilizzati dai giudici;
cosicché non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti adottata dai ricorrenti né
42 su altre spiegazioni fornite dalla difesa per quanto plausibili, ma comunque inidonee ad
inficiare la decisione di merito. Al di là di questi limiti finirebbe per accreditarsi la Corte di cassazione di poteri rivalutativi che, come tali, appartengono alla sola cognizione del giudice di merito.
Rimane fermo, quindi, che la verifica che la Corte
di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una
rinnovata valutazione delle risultanze acquisite,
da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Né la Corte Suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, con la conseguenza che le scelte compiute dal giudice di merito, se coerenti, sul
piano logico, con una esauriente analisi delle
risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una
riduttiva indagine conoscitiva о gli effetti
altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez. Un. 23 novembre 1995 - 23 n.febbraio 1996, 2110, Fachini, riv.
203767).
In applicazione dei suddetti principi si Osserva
quanto segue.
La censura di erronea applicazione dell'art. 640
e di mancanza di motivazione con riferimento c.p. alla ritenuta sussistenza del profitto si basa su di una premessa giuridicamente erronea, vale a dire la rilevanza della corrispondenza di valore tra consegnato e prodotto rimborsato, prodotto corrispondenza della quale, comunque, lo stesso ricorrente ammette non esservi "prova piena". Ciò
che rileva, invece, nel caso di specie, come
esattamente afferma la sentenza impugnata è la circostanza "di aver fatto apparire sulle ricette prodotti rimborsabili mai acquistati e diversi da quelli effettivamente venduti ai clienti-pazienti”.
del resto, nei motivi
Lo ricorrente, stesso originari di ricorso e in quelli nuovi, ammette che
"ci sia stata in non pochi casi una difformità tra i prodotti indicati ai fini del rimborso e quelli effettivamente prelevati dai clienti" e la distribuzione di prodotti "in misura superiore a quella dalconsentita prontuario regionale".
Risulta evidente, pertanto, che se l'imputato
44 avesse inviato alla ULSS le ricette con dei prodotti effettivamentel'indicazione distribuiti non avrebbe ottenuto il rimborso di somme, che, per ciò stesso, devono considerarsi illegittimamente percepite.
Può, dunque, affermarsi che le prove dichiarative indicate specificamente dal ricorrente nei motivi nuovi non possono inficiare la decisione del giudice di merito, che si basa su un presupposto di fatto che ha consentito allo stesso giudice di ritenere irrilevanti le risultanze di quelle prove.
Non accoglibile è anche la deduzione di erronea
applicazione dell'art. 640 c.p. e di mancanza di motivazione in relazione al concorso dell'imputato,
illustrata con l'analitica citazione, nei motivi nuovi, delle testimonianze dei clienti e delle dichiarazioni della AM, che proverebbero come il AP non fosse personalmente coinvolto nella distribuzione dei prodotti ai clienti.
I giudici di merito, le cui valutazioni, non
essendovi difformità sul punto denunciato, si vicendevolmente, formando un tutto integrano organico e inscindibile (Sez. I, 22/11/1993-
4/2/1994, n. 1309, Albergamo, riv. 197250; Sez.
III, 14/2-23/4/1994, n. 4700, Scauri, riv. 197497;
45
R Sez. II, 2/3-4/5/1994, 5112, Palazzotto, riv.
198487; Sez. II, 13/11-5/12/1997, n. 11220,
Ambrosino, 209145), fondano le loro convinzioni sul dato testimoniale che "era tutto visionato da lui
(AP), qualunque cosa ci fosse da fare"
(testimonianza Bottaro, già dipendente del AP,
17 della sentenza di primo grado) e sulle pag. dichiarazioni della AM, dalle quali emerge che la stessa era stata comeassunta commessa, non
aveva alcuna autonomia gestionale e godeva di
retribuzione fissa e, pertanto, "non aveva alcun interesse ad agire autonomamente" (pagg. 13 e 16
della sentenza di primo grado).
E' pertanto,evidente, dache, un lato, le
dichiarazioni della AM, così come sono state
estrapolate dal neiricorrente motivi nuovi, implicano un apprezzamento valutativo del contenuto delle dichiarazioni stesse che non è consentito a questa Suprema Corte, chelato,dall'altro le dei clienti indicate negli stessi testimonianze motivi, non sono dotate di una forza dimostrativa tale da incidere sulla ricostruzione complessiva e finale dei fatti operata dai giudici di merito ovvero da determinare all'interno della struttura della motivazione contraddittorietà
46 incompatibilità logiche. Infatti, le testimonianze dei clienti, che certamente non erano a conoscenza delle dinamiche interne all'organizzazione e alla gestione della farmacia del AP, non possono certo consentire di censurare di illogicità gli apprezzamenti valutativi da parte dei giudici di merito delle dichiarazioni della AM e delle dipendenti della farmacia.
Non sussiste, infine, la prescrizione di una parte dei reati uniti dal vincolo della continuazione,
come eccepito dal difensore di AP con i motivi nuovi, sulla base di una non condivisibile interpretazione della normativa della legge 5
dicembre 2005, n. 251.
La disciplina intertemporale dettata dall'art. 10
della citata legge stabilisce che "se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad
esclusione dei processi già pendenti avanti alla Corte di cassazione". La novella legislativa ha soppresso, con il
disposto del comma 2 dell'art. 6, il riferimento
alla continuazione dei reati nella individuazione
47 del dies a quo per il computo del termine necessario prescrivere,a così prevedendo una
considerazione separata dei tempi di prescrizione con riferimento ai singoli illeciti legati dalla medesimezza del disegno criminoso, con la conseguenza che, nelle fattispecie concrete, come quella in esame, gli illeciti più risalenti nel tempo, pur legati dal vincolo della continuazione con quello più recente in relazione al quale deve considerarsi cessata la continuazione, potrebbero considerarsi estinti per prescrizione.
la disciplina Secondo la tesi del ricorrente,
"termini di intertemporale, parlando di prescrizione più brevi" inapplicabili ai processi pendenti avanti alla Corte di cassazione si
riferirebbe esclusivamente al calcolo della durata del tempo necessario a prescrivere e non anche alle come conseguenza la altre disposizioni che hanno riduzione dei tempi di prescrizione, le quali,
essendo più favorevoli, sarebbero di immediata applicazione. Tale interpretazione contrasta con la lettera stessa della legge che si riferisce indiscriminatamente a tutte le disposizioni della termini quali i di delle novella effetto per prescrizione risultino più brevi e non vi è dubbio
48 che questa sia la conseguenza dell'applicazione della nuova disciplina del reato continuato. La
lettera della legge è ancora più chiara se si
collega, come imposto della successione logica delle disposizioni, la norma del comma 3 dell'art. 10, che fa riferimento agli effetti delle "nuo ve disposizioni", al comma 2, che, con riguardo al caso in cui i nuovi termini di prescrizione risultino più lunghi di quelli previgenti, esclude l'applicabilità di tutte le disposizioni dell'art. 6 della stessa legge e non solo di quelle che determinano un nuovo calcolo della durata del tempo necessario a prescrivere: sarebbe illogico ritenere che il legislatore, mentre per il calcolo dei
termini di prescrizione "più lunghi" abbia fatto riferimento espresso a tutte le disposizioni dell'art. 6 (nuovo testo degli artt. da 157 a 160
c.p.), per il calcolo di quelli "più brevi" abbia preso in considerazione soltanto quelle sul tempo necessario a prescrivere (nuovo testo dell'art. 157
c.p.).
In definitiva, la disposizione dell'art. 6, comma
della legge n. 251 del 2005, implicando la 21
riduzione dei termini di prescrizione per i reati commessi prima della cessazione della
49 continuazione, non è applicabile nel presente
processo ai sensi del comma 3 dell'art. 10 legge cit..
Il ricorso di AP, dunque, deve essere rigettato,
con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese a favore della parte civile,
che liquida in complessivi euro 2712= di cui euro
2500= per onorari di avvocato, oltre IVA e CPA.
dalla Fondato è, invece, il ricorso formulato
AM per i motivi di seguito espressi.
essere l'affermazione della Non può condivisa sentenza impugnata che l'effetto estensivo di cui potrà beneficiare la AM, dopo il passaggio in giudicato della decisione relativa all'accusa rivolta al AP, consisterà, quanto meno, in una riduzione di corrispondente all'aumento pena determinato per il concorrente delitto ex art. 323
c.p.. Tale affermazione, infatti, non tiene conto di un essenziale già da questa espresso principio,
in caso di quale, Suprema secondo Corte, il applicazione di pena su richiesta delle parti per due reati, uno dei quali, nel giudizio di
legittimità, viene ritenuto, come nel caso di
50 specie, assorbito nell'altro, non può essere disposto l'annullamento limitatamente al reato
assorbito, con contestuale eliminazione della pena relativa, bensì l'annullamento dell'intera sentenza impugnata con conseguente trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso, in quanto l'eliminazione di un reato, modificando il quadro processuale valutato dalle parti in sede di
richiesta della pena ex art. 444 c.p.p., determina la caducazione del patteggiamento nella sua
interezza, implicando l'esclusione della validità
dell'accordo nei termini in cui le parti lo hanno concluso e il giudice lo ha recepito.
Proprio in applicazione di tali principi la sentenza della Sez. II di questa Suprema Corte n.
5832 del 14 gennaio 2003, pronunciandosi su ricorso del solo AP, ha adottato il seguente dispositivo. "annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Verona per l'ulteriore corso". Nella motivazione della citata sentenza si chiarisce che l'annullamento è "senza rinvio" e ciò in applicazione di quell'orientamento giurisprudenziale, richiamato dalla stessa sentenza
(Sez. Un. 28 marzo 2001, n. 22902, Tizzi, riv.
51
0
0
5 218874), che afferma la necessità di adottare tale tipologia di annullamento, non potendosi ritenere che la richiesta di applicazione della pena rimanga ferma nei termini erroneamente formulati ed accolti invece, debba essere dal giudice, ma che, consentito alle parti di riproporre l'accordo in termini diversi (per cui il giudice valuterà
nuovamente se accoglierlo oppure no) ovvero di non riproporlo, nel qual caso il procedimento proseguirà con il rito ordinario.
Se queste sono le chiare premesse in diritto, è
evidente che l'effetto estensivo per la AM non può consistere in riduzioneuna della pena concordata, poiché il venire meno di uno dei reati contestati determina la perdita di validità
dell'intero accordo in relazione al quale il
a causa dell'erroneità giudice si è pronunciato,
delle qualificazioni giuridiche sulle quali si basava, con la conseguenza che all'imputata deve essere consentita rivalutazione della sua una situazione processuale in relazione alla scelta del rito speciale. La tesi del giudice di appello, il quale ritiene di non poter applicare analogicamente il disposto
627, comma 5, c.p.p., essendo stato dell'art. 52 - l'annullamento disposto nel caso di specie "senza rinvio", potrebbe essere superata in modo
strettamente formale rilevando che il dispositivo della citata sentenza di questa Suprema Corte si limita ad annullare la sentenza impugnata, senza
ulteriori specificazioni, ma ben altre
considerazioni inducono a diverse conclusioni.
E' pacifico che l'estensione dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante opera di
diritto nei confronti di tutti coloro che sono
stati giudicati con la stessa sentenza soggetta ad impugnazione, al fine di assicurare la par condicio degli imputati che si trovino in situazioni beneficio identiche, rendendoli partecipi del
conseguito dai coimputati non impugnanti. La natura e la ratio dell'istituto in esame se collegata con l'effetto prodotto dalla citata sentenza di questa
Sezione nei confronti di AP, consistente nella restituzione dell'impugnante nella situazione precedente all'accordo ex art. 444 c.p.p., consente di comprendere come tale effetto, ben diverso da quello di una semplice riduzione della pena, non
poteva essere conseguito dalla AM che mediante la partecipazione al nuovo giudizio conseguente all'annullamento pronunciato da questa Corte. Una
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del resto, sarebbe, diversa interpretazione,
con precisi principi chiaramente in contrasto costituzionali (artt. 3 e 24 della Costituzione),
in quanto sarebbe elusa l'esigenza, in vista della quale è stata dettata la disposizione dell'art. 587
c.p.p., di evitare disarmonie di trattamento tra soggetti in identica posizione.
Per di più, nel caso di specie, il G.U.P. aveva ritenuto di dovere disporre la citazione della
AM, coimputata non appellante, proprio in ai c.p.p., sensi applicazione dell'art. 587
era601, comma 1, c.p.p., e, pertanto, dell'art.
doverosa la pronuncia nel merito, in considerazione dell'operatività di diritto dell'effetto estensivo,
ed illegittimo il rinvio della decisione alla sede esecutiva.
La sentenza impugnata, devedunque, essere annullata nei confronti di AM AR IN,
con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello
di Venezia, per nuovo giudizio che faccia applicazione dei principi come sopra formulati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di
AM AR IN, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Rigetta il
54 ricorso di AP TT, che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese a favore della parte civile, che liquida in complessivi euro 2712= di cui euro 2500=
per onorari di avvocato, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 5 maggio 2006.
L'estensore Il Presidente
Franco Fandan
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL - 7 GIU. 2006
IL CANCELLIERE Angelo AR Cangarni
55 56 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 K 13 да 15 क्ष 19 چھ 23 क्ष 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), che attiene alla 43