Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2006, n. 19584
CASS
Sentenza 5 maggio 2006

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In tema di prescrizione del reato, la disciplina transitoria dettata dall'art. 10, comma terzo, della L. 5 dicembre 2005 n. 251, nella parte in cui esclude l'applicabilità dei termini che risultino più brevi per effetto delle nuove disposizioni qualora trattisi di processi già pendenti, alla data di entrata in vigore di detta legge, in appello o in cassazione o per i quali vi fosse già stata, se pendenti in primo grado, dichiarazione di apertura del dibattimento, va interpretata nel senso che l'esclusione investe non soltanto le disposizioni che stabiliscono i nuovi criteri di calcolo dei termini prescrizionali, ma anche tutte le altre disposizioni che hanno come conseguenza la riduzione di detti termini, tra cui, in particolare, quella che, avendo eliminato, nell'art. 158 cod. pen., il riferimento alla continuazione, ha fatto sì che anche in caso di reati uniti da tale vincolo la prescrizione decorra dalla data di commissione di ciascuno di essi e non più dalla data di cessazione della continuazione.

La condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, nella nuova formulazione dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. introdotta dall'art. 8 della L. 20 febbraio 2006 n. 46, può essere configurato il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli arte. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen..

La nuova formulazione dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., introdotta dall'art. 8 della L. 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui consente la deduzione, in sede di legittimità, del vizio di motivazione sulla base, oltre che del "testo del provvedimento impugnato" anche di "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, per cui gli atti in questione non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati (non solo singolarmente, ma in relazione all'intero contesto probatorio), avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo comunque esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve limitarsi la corte di cassazione) possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito.

La "contraddittorietà" della motivazione, la cui previsione è stata aggiunta a quella della mancanza e della manifesta illogicità nella nuova formulazione dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. introdotta dall'art. 8 della L. 20 febbraio 2006 n. 46, consistendo essenzialmente in una deviazione dal principio basilare della logica, che è appunto quello di non contraddizione, deve essere anch'essa "manifesta", nel senso che il suo spessore deve essere tale da inficiare la stessa struttura logica della motivazione, rimanendo, per converso, ininfluenti incongruenze che siano di minima entità.

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  • 1Minore ingiustamente detenuto: calcolo dell'indennizzo (Cass. 9987/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 marzo 2021

    Reato infamante non provoca di per sé una maggiore maggiore sofferenza morale del minore detenuto: la liquidazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione deve considerare la peculiarità della situazione, adeguando la liquidazione alla specificità della fattispecie e motivando in modo puntuale sulla sua entità. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE ud. 15/12/2020) 15-03-2021, n. 9987 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IZZO Fausto - Presidente - Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - Dott. BRUNO Mariarosaria - Consigliere - Dott. CENCI Daniele - Consigliere - Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2006, n. 19584
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19584
Data del deposito : 5 maggio 2006

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