Art. 395. Presentazione e notificazione della richiesta 1. La richiesta di incidente probatorio e' depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti, ed e' notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione e' depositata in cancelleria.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Commentari • 9
- 1. Il diritto al silenziohttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/
[…] Pen., abbiano reso false dichiarazioni." Il fatto da cui è scaturita la questione di legittimità, è quello che ha investito il Tribunale Ordinario di Firenze, che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art.395 c.p.p., in riferimento agli articoli 3 e 4 della Costituzione circa la parte relativa alle false dichiarazioni rese in un procedimento penale dalla persona sottoposta alle indagini o dall'imputato in merito ai suoi precedenti penali e alle circostanze di cui all'art.21 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale. […]
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Giurisprudenza • 66
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 18/01/2023, n. 630Provvedimento: […] La domanda è qui articolata con riferimento alla pretesa rilevanza, ai sensi della norma procedurale della quale si chiede l'applicazione (art.395 c.p.p.), di un errore nella produzione degli atti nell'ambito del procedimento di appello, cui il presente fa seguito : e cioè che in luogo del file contenente le controdeduzioni e l'appello incidentale era stato prodotto, per la seconda volta, il modello pagamento CUT.Leggi di più...
- giudicato·
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