Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2002, n. 34576
CASS
Sentenza 20 settembre 2002

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In tema di rogatorie internazionali, nel provvedimento di sequestro probatorio disposto dall'autorità straniera su richiesta dell'autorità giudiziaria italiana vanno distinti due momenti: quello decisionale, riguardante la necessità del sequestro e la verifica della sussistenza delle condizioni normative legittimanti l'adozione ed il mantenimento del sequestro, e quello esecutivo di esclusiva competenza dell'autorità straniera, tenuta a dar seguito alla richiesta di collaborazione giudiziaria secondo la propria legislazione. Ne consegue che il controllo della regolarità degli atti relativi alla fase esecutiva compete solo a quest'ultima autorità, mentre possono essere attivati i meccanismi di impugnazione e di controllo previsti dal nostro codice di rito (nella specie, la richiesta di riesame di cui all'art. 324 c.p.p.) per la verifica dei presupposti normativi del provvedimento di sequestro, oggetto della commissione rogatoria.

In tema di rogatorie internazionali, è ammissibile, perché conforme alle norme convenzionali richiamate dall'art. 696, comma 1, c.p.p. ed in particolare alle prassi instauratesi sulla base di dette convenzioni - richiamate dall'art. 31, par. 3, lett. b) della Convenzione Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata con legge 12 febbraio 1974, n. 112- la trasmissione diretta della rogatoria tra autorità giudiziarie di Stati aderenti alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, ancorché non facenti parte della cooperazione in ambito Schengen (nella specie, la Svizzera), al di là dei limiti fissati dall'art. 15 di tale convenzione, che tuttavia non riguardano le richieste di indagini preliminari, tra le quali si pone anche la richiesta di sequestro probatorio, per le quali è prevista in ogni caso la possibilità di comunicazione diretta.

Commentario1

  • 1Trasmissione di richieste di cooperazione giudiziaria penale con forma sbagliata (Cass. 31174/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 settembre 2023

    Le modalità di trasmissione delle richieste di cooperazione giudiziaria, disciplinate dalle convenzioni in materia di cooperazione giudiziaria, non costituiscono mere formalità prive di concreta rilevanza sulla procedura passiva, bensì rivestono, soprattutto nell'ambito della cooperazione di tipo intergovernativo - ovvero quella che vede come diretti interlocutori le autorità governative degli Stati - una particolare importanza: esse costituiscono infatti per lo Stato richiesto lo strumento necessario sia per stabilire la certa provenienza della richiesta dallo Stato estero sia per assicurare, sul piano interno, il rispetto delle prerogative e delle competenze previste dal diritto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2002, n. 34576
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34576
Data del deposito : 20 settembre 2002

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