Sentenza 20 settembre 2002
Massime • 2
In tema di rogatorie internazionali, nel provvedimento di sequestro probatorio disposto dall'autorità straniera su richiesta dell'autorità giudiziaria italiana vanno distinti due momenti: quello decisionale, riguardante la necessità del sequestro e la verifica della sussistenza delle condizioni normative legittimanti l'adozione ed il mantenimento del sequestro, e quello esecutivo di esclusiva competenza dell'autorità straniera, tenuta a dar seguito alla richiesta di collaborazione giudiziaria secondo la propria legislazione. Ne consegue che il controllo della regolarità degli atti relativi alla fase esecutiva compete solo a quest'ultima autorità, mentre possono essere attivati i meccanismi di impugnazione e di controllo previsti dal nostro codice di rito (nella specie, la richiesta di riesame di cui all'art. 324 c.p.p.) per la verifica dei presupposti normativi del provvedimento di sequestro, oggetto della commissione rogatoria.
In tema di rogatorie internazionali, è ammissibile, perché conforme alle norme convenzionali richiamate dall'art. 696, comma 1, c.p.p. ed in particolare alle prassi instauratesi sulla base di dette convenzioni - richiamate dall'art. 31, par. 3, lett. b) della Convenzione Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata con legge 12 febbraio 1974, n. 112- la trasmissione diretta della rogatoria tra autorità giudiziarie di Stati aderenti alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, ancorché non facenti parte della cooperazione in ambito Schengen (nella specie, la Svizzera), al di là dei limiti fissati dall'art. 15 di tale convenzione, che tuttavia non riguardano le richieste di indagini preliminari, tra le quali si pone anche la richiesta di sequestro probatorio, per le quali è prevista in ogni caso la possibilità di comunicazione diretta.
Commentario • 1
- 1. Trasmissione di richieste di cooperazione giudiziaria penale con forma sbagliata (Cass. 31174/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 settembre 2023
Le modalità di trasmissione delle richieste di cooperazione giudiziaria, disciplinate dalle convenzioni in materia di cooperazione giudiziaria, non costituiscono mere formalità prive di concreta rilevanza sulla procedura passiva, bensì rivestono, soprattutto nell'ambito della cooperazione di tipo intergovernativo - ovvero quella che vede come diretti interlocutori le autorità governative degli Stati - una particolare importanza: esse costituiscono infatti per lo Stato richiesto lo strumento necessario sia per stabilire la certa provenienza della richiesta dallo Stato estero sia per assicurare, sul piano interno, il rispetto delle prerogative e delle competenze previste dal diritto …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2002, n. 34576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34576 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 20/09/2002
1. Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 2842/2002
3. Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 014242/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IE IC nato il [...] in [...];
avverso ordinanza del 18/02/2002 del Tribunale di Napoli;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Nardo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del P.G. Dott. Vito Monetti che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. Massimo Domini del foro di Bologna che ha chiesto l'accoglimento dei motivi;
OSSERVA
1. PA NI, indagato per associazione di tipo mafioso, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 18.2.02 emessa dal Tribunale di Napoli ex art. 324 c.p.p. che aveva confermato il sequestro probatorio di documentazione bancaria nonché dei depositi su conti correnti a lui intestati presso istituti bancari svizzeri, per la cui esecuzione congiuntamente la Procura della Repubblica di Napoli e Bari, direzione distrettuale antimafia, avevano rivolto, con rogatoria internazionale, richiesta di assistenza giudiziaria alla Autorità della Confederazione elvetica.
2. Nei motivi di ricorso si ripropongono alcune questioni già sollevate in sede di riesame e precisamente:
a) con un primo motivo si deduce l'inosservanza degli artt. 696 e 729 c.p.p., come modificati dalla legge 5 ottobre 2001 n. 367, in relazione all'art. 15 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAB), firmata a Strasburgo il 20.4.1959 che prevede, a pena di inutilizzabilità ex art. 729 c.p.p., che le rogatorie siano indirizzate dal Ministero della
Giustizia della parte richiesta e soltanto in caso di urgenza direttamente da un'autorità giudiziaria all'altra;
b) con un secondo motivo deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione con specifico riferimento al sequestro delle somme di denaro depositate sui conti correnti bancari che si assume poter formare oggetto di sequestro probatorio soltanto allorché lo stesso denaro costituisca di per sè prova del commesso reato, come nel caso in cui esso sia preventivamente contrassegnato;
c) con il terzo motivo deduce, inoltre, il ricorrente che dalla documentazione depositata dalla Procura della Repubblica di Napoli, consistente unicamente nella richiesta di assistenza giudiziaria rivolta alle Autorità elvetiche, non poteva desumersi il "fumus commissi delicti" che costituisce presupposto necessario per l'adozione del provvedimento di sequestro.
d) con un ultimo motivo, infine, si denuncia la violazione dell'art. 324, commi 3 e 5, c.p.p. per inosservanza dei termini ivi indicati per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame, da effettuarsi entro il giorno successivo all'avviso di cui al terzo comma dell'articolo anzidetto, e per la decisione del Tribunale che deve intervenire nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. Osserva sul punto il ricorrente che il settimo comma dell'art. 324 c.p.p. richiama espressamente le disposizioni di cui all'art. 309, commi 9 e 10, e quest'ultimo comma prevede la perdita di efficacia della misura sia se la trasmissione degli atti non avvenga nel termine di cui al comma 5 dello stesso art. 309 cpp sia qualora la decisione non venga adottata nel termine prescritto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzitutto ribadirsi, in relazione alla specifica richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso formulata dal Procuratore Generale presso questa Corte, la possibilità della tutela, attraverso il mezzo della richiesta di riesame ex art. 324 cpp, dei diritti del soggetto nei cui confronti si sia proceduto all'esecuzione di un sequestro probatorio da parte dell'Autorità giudiziaria straniera che abbia accolto, come nel caso in esame, la commissione rogatoria inoltrata dall'Autorità giudiziaria italiana. Al di là dei termini in cui è formulata la rogatoria internazionale, non par dubbio infatti che nel provvedimento di sequestro, formalmente disposto dall'Autorità giudiziaria straniera, possano distinguersi in due diversi momenti: quello decisionale sulla necessità del sequestro ai fini probatori e sulla verifica della sussistenza delle condizioni normative legittimanti l'adozione ed il mantenimento del sequestro probatorio, materialmente eseguito all'estero tramite rogatoria attiva, che appartiene all'Autorità richiedente e quello relativo all'esecuzione di esclusiva competenza dell'Autorità straniera cui spetta il controllo della regolarità degli atti relativi a tale fase, secondo la propria legislazione. Di conseguenza per quanto attiene alla verifica dei presupposti normativi del procedimento di sequestro richiesto all'Autorità estera potranno essere attivati i meccanismi di impugnazione e di controllo previsti dal nostro codice di rito, mentre eventuali irregolarità o nullità procedurali verificatesi nella fase di esecuzione del sequestro possano essere denunziate soltanto avanti alla competente Autorità estera, secondo la legge dello Stato richiesto (v. in tal senso Cass. Sez. 1^ 23.10.1997, ric. Russo). Nondimeno, il ricorso, ammissibile per le esposte considerazioni, è infondato e dunque non può essere accolto.
In relazione al primo motivo ritiene infatti la Corte che, pur dopo l'entrata in vigore della legge 5 ottobre 2001 n. 367, sia ammissibile - perché conforme alle convenzioni internazionali esplicitamente richiamate dall'art. 696, c. 1, cpp e dalle prassi instauratesi sulla base di dette considerazioni - la diretta trasmissione della rogatoria internazionale fra le Autorità giudiziarie della parte richiedente e di quella richiesta. La nuova legge, invero, non ha apportato modificazioni sul punto poiché l'art. 696 cpp che detta disposizioni generali in tema di rapporti giurisdizionali con Autorità straniere ribadisce il principio di prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno e richiama nel comma 1, come sostituito dall'art. 9 della legge 367/2001, oltre le norme della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria (CEAG), firmata a Strasburgo il 20.4.1959, anche quella delle altre Convenzioni internazionali stipulate dallo Stato e, come si è detto, le norme del diritto internazionale generale che, come è noto, riconoscono valore decisivo alle prassi e consuetudini instauratesi nella interpretazione ed applicazione delle norme convenzionali proprio in ragione della natura pattizia di dette disposizioni (espressamente in tal senso, v. art. 31 paragr. 3, lett. b) della Convenzione di Vienna del 23.5.1969, ratificata con legge 12.2.1974 n. 112). La prassi della trasmissione diretta delle rogatorie tra le Autorità giudiziarie dei rispettivi Paesi trova poi espresso riconoscimento nell'art. 17^ dell'accordo intervenuto a Roma il 10 settembre 1998 tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'esecuzione, accordo ratificato proprio con la legge 5.10.2001 n. 367. Già sulla stessa linea, diretta ad agevolare la collaborazione fra gli Stati e a rendere più rapide e snelli le procedure di reciproca assistenza giudiziaria, si era posto, del resto, l'Accordo di Schengen, ratificato dall'Italia con legge 30.9.1993 n. 388, che espressamente prevede (art. 53, c. 1) che "le domande di assistenza giudiziaria possano intervenire direttamente tra le Autorità giudiziarie e nello stesso modo essere rinviate le risposte". Non può non osservarsi, infine, con specifico riferimento al caso in esame che lo stesso art. 15 della Convenzione Europea di Strasburgo prevede al comma 4 in ogni caso la possibilità di comunicazione diretta fra le Autorità giudiziarie quando trattasi di richieste di indagini preliminari e che le rogatorie internazionali in questione sono intervenute proprio in tale fase.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
Il Tribunale del riesame, ha infatti, correttamente motivato anche in ordine al blocco dei fondi depositati sui conti correnti intestati al NN stante la necessità probatoria di sottoporre a verifica e ricostruire, non soltanto sulla base della documentazione contabile che potrebbe non corrispondere alla reale situazione di fatto, i flussi e movimenti di capitali transitati su detti conti, nonché l'origine, movimentazione, consistenza e derivazione dei fondi in questione quale reinvestimento, in particolare, di attività illecite svolte in ambito internazionale da gruppi camorristici collegati all'attuale indagato.
D'altra parte, quale profitto di attività illecite (v. provvedimento di sequestro punti 4), 5) e 6) e per ciò stesso costituenti corpo di reato, le somme di cui trattasi sono di per se stesse suscettibili in quanto tali di formare oggetto di sequestro probatorio ai sensi dell'art. 253 c.p.p. (Cass. sez. un. 11.2.1994, P.M. in proc. Carella), essendo in esse connaturata, per tale loro qualità, una diretta efficacia probatoria.
Non è condivisibile neppure il rilievo, contenuto nel terzo motivo, secondo cui la richiesta di assistenza giudiziaria rivolta dalla Procura della Repubblica di Napoli all'Autorità giudiziaria della Confederazione elvetica non conteneva elementi da cui desumere il "fumus commissi delicti" necessario per legittimare il provvedimento di sequestro. Come. Infatti, afferma lo stesso ricorrente, la rogatoria internazionale è stata presentata dal P.M. presso il Tribunale di Napoli congiuntamente ad analoga richiesta presentata dal P.M. presso il Tribunale di Bari e, di conseguenza, i due atti si integrano vicendevolmente, apparendo chiaro il riferimento dell'una richiesta al contenuto dell'altra, cosicché il provvedimento di sequestro appare ampiamente motivato in ordine alla sussistenza degli elementi descrittivi dei commessi reati ("fumus delicti"). Anche l'ultimo motivo è infondato alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto nel senso che, anche dopo le modifiche di cui all'art. 16 della legge 8.8.1995 n. 332, la mancata trasmissione degli atti al Tribunale del riesame nel termine di cui all'art. 324, comma 3, c.p.p. non è causa di inefficacia delle misure cautelari reali non essendo applicabili a queste ultime la disposizione dell'art. 309, comma 10, dello stesso codice circa il mancato rispetto del termine di trasmissione degli atti per il riesame delle misure coercitive (v. ex plurimis, Cass. sez. 1^, 18.9.97, Scibilia, Cass. sez. 3^ 9.2.96, D'Angiolella). Inoltre, ai sensi del quinto comma dell'art. 324 c.p.p., il termine di dieci giorni per la decisione decorre dalla ricezione degli atti da parte del Tribunale, atti che devono essere acquisiti nella loro necessaria completezza, di modo che, nel caso in esame, tale termine, decorre dal 12.2.2002, data in cui gli atti sono pervenuti al Tribunale a seguito della richiesta integrativa disposta all'udienza del 6.6.2002 e, dunque, il termine di dieci giorni per la decisione non era ancora scaduto, essendo la medesima intervenuta il 18.2.2002. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2002