Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2011, n. 37097
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Sentenza 21 settembre 2011

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In tema di reato di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, comma secondo, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza. (Fattispecie di bollette doganali escluse dal novero degli atti fidefacienti in quanto attestanti il luogo di produzione delle merci solo in via derivata da documentazione formata da terzi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2011, n. 37097
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37097
    Data del deposito : 21 settembre 2011

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