Sentenza 9 aprile 2003
Massime • 1
La bolletta doganale di importazione ha natura di atto pubblico e costituisce fattispecie documentale a formazione progressiva in quanto trae origine dalla dichiarazione di parte - formata dall'interessato e presentata nei modi e alle condizioni di legge (art. 56 e 57 D.P.R. n. 43 del 1973), a cura dello spedizioniere doganale o da un suo procuratore - e si perfeziona, dopo i dovuti controlli, con l'attestazione da parte del pubblico ufficiale - il quale non si limita a recepire le indicazioni del privato, ma effettua sulle stesse una verifica della quale dà atto specificamente - della conformità delle dichiarazioni documentali alla situazione riscontrata. Ne consegue che ricorre il delitto di cui agli articoli 48 e 479 cod. pen. ogni qualvolta la falsità delle attestazioni compiute dal funzionario dell'amministrazione doganale sia dovuta all'induzione in errore operata dal privato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2003, n. 21355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21355 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guido IETTI Presidente
Dott. Francesco NICASTRO Consigliere
Dott. Pier Francesco MARINI Consigliere
Dott. Alfonso AMATO Consigliere
Dott. Angelo DI POPOLO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL IR nato il [...];
avverso la sentenza del 25/06/2002 della corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Amato Alfonso;
udito il Procuratore Generale in persona del dr. G. Veneziano che ha concluso per il rigetto.
Motivi della decisione
OL IR ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, con la quale è stato condannato per falso ideologico in atto pubblico e prosciolto per prescrizione da quello di contrabbando, confermativa di quella del tribunale.
Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione:
- nella specie vanno ravvisati gli estremi del delitto ex art. 483 cp, ormai prescritto, dal momento che il pubblico ufficiale ha recepito le dichiarazioni non veritiere del privato;
- la confisca del denaro in sequestro è illegittima, poichè l'art.301 d.P.R. n. 43/1973, pur estendendo l'ambito di obbligatorietà
della misura di sicurezza patrimoniale, non specifica se essa trova applicazione anche quando il reato è dichiarato estinto. - Le censure sono infondate.
La bolletta doganale di importazione ha natura di atto pubblico e costituisce fattispecie documentale a formazione progressiva. Essa trae origine dalla dichiarazione di parte formata dall'interessato e presentata nei modi e alle condizioni di legge (d.P.R. n. 43/73) a cura dello spedizioniere doganale o da un suo procuratore e si perfeziona, dopo i dovuti controlli, con l'attestazione della conformità delle dichiarazioni documentali alla situazione riscontrata.
Il pubblico ufficiale, dunque, non si limita a recepire le indicazioni del privato, ma effettua sulle stesse una verifica della quale dà atto specificatamente.
Ricorre, dunque, il delitto di cui agli art. 48 e 479 cp ogni volta la falsità delle attestazioni compiute dal funzionario dell'amministrazione doganale sia dovuta all'induzione in errore operata dal privato stesso (v. cass. sez. III, 7.5.71, n. 1032, Ascalone;
sez. II 11.2.85, n. 6683, Tantillo). La c.d. bolla doganale ha, dunque, valore costitutivo, diretto a provare l'attività compiuta dal pubblico ufficiale che l'ha redatta. - Non può nutrirsi dubbio di sorta sulla legittimità della confisca disposta nella specie, ove si consideri che l'art. 301 d.P.R. n.43/73 prevede la condisca obbligatoria non solo di tutte le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di contrabbando, ma anche di quelle che ne costituiscono l'oggetto, il prodotto o il profitto.
Siffatta disposizione, che rende obbligatoria la confisca in materia di contrabbando di cose per le quali l'art. 240 cp prevede la condisca facoltativa, consente la mis8ra ablativa anche nell'ipotesi di estinzione del reato, posto che essa recita: "Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca ....".
Il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 MAGGIO 2003.