Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2003, n. 21355
CASS
Sentenza 9 aprile 2003

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La bolletta doganale di importazione ha natura di atto pubblico e costituisce fattispecie documentale a formazione progressiva in quanto trae origine dalla dichiarazione di parte - formata dall'interessato e presentata nei modi e alle condizioni di legge (art. 56 e 57 D.P.R. n. 43 del 1973), a cura dello spedizioniere doganale o da un suo procuratore - e si perfeziona, dopo i dovuti controlli, con l'attestazione da parte del pubblico ufficiale - il quale non si limita a recepire le indicazioni del privato, ma effettua sulle stesse una verifica della quale dà atto specificamente - della conformità delle dichiarazioni documentali alla situazione riscontrata. Ne consegue che ricorre il delitto di cui agli articoli 48 e 479 cod. pen. ogni qualvolta la falsità delle attestazioni compiute dal funzionario dell'amministrazione doganale sia dovuta all'induzione in errore operata dal privato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2003, n. 21355
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21355
    Data del deposito : 9 aprile 2003

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