Sentenza 14 ottobre 2005
Massime • 1
Il rigetto immotivato dell'istanza di acquisizione di una memoria difensiva, presentata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., o la sua omessa valutazione determinano la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, oltre a costituire violazione delle regole che presiedono alla motivazione della sentenza, comportano la lesione del diritto di intervento o assistenza difensiva e il diritto dell'imputato di difendersi provando.
Commentario • 1
- 1. Omessa valutazione di una memoria difensiva: cosa comporta?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2005, n. 45104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45104 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/10/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1037
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 023113/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FO GE, N. IL 28/10/1963;
avverso SENTENZA del 13/04/2005 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO V. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 aprile 2004 la Corte d'appello di Palermo, sezione terza penale, confermava la pronunzia del Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica in data 10/05/2004 che aveva ritenuto AN FO responsabile del reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1, e lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto personalmente ricorso per Cassazione FO, il quale lamenta: a) violazione di legge per insussistenza degli obblighi in relazione all'erronea efficacia ex nunc piuttosto che ex tunc dell'annullamento del decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. applicata al ricorrente dal Tribunale di Palermo il 19/07/2001 a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione in data 23/05/2003; b) omessa motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Preliminarmente, con riguardo all'omessa valutazione della memoria difensiva, il Collegio osserva quanto segue.
L'art. 121 c.p.p. rientra tra le disposizioni volte a dare attuazione alla direttiva della L. n. 81 del 1987, art. 2, n. 3, che afferma il principio della parità tra accusa e difesa e sancisce l'obbligo del giudice di provvedere senza ritardo e, comunque, entro termini stabiliti sulle richieste formulate in ogni stato e grado del procedimento dal Pubblico Ministero, dalle altri parti private e dai difensori.
La facoltà delle parti di presentare al giudice memorie o richieste scritte in ogni stato e grado del procedimento, riferendosi al procedimento e non al processo concerne non solo la fase delle indagini preliminari, ma anche l'udienza preliminare e il dibattimento. Lo stesso art. 421 c.p.p., comma 3, prevede che la discussione, all'udienza preliminare, si svolga anche sulla base di atti e documenti preventivamente ammessi dal giudice, diversi da quello contenuto nel fascicolo trasmesso a norma dell'art. 416 c.p.p., comma 2, il che implica che in essa pertinenti documenti e memorie - ivi comprese quelle del consulente tecnico di parte - ben possano essere prodotti dalle parti e formare oggetto del contraddittorio (Corte Cost. 30/05/1991 n. 238). La memoria ha carattere e funzione illustrativa delle ragioni della difesa e può investire questioni di fatto o di diritto. Il giudice, al quale viene presentata una memoria o un'istanza, deve prendere in considerazione il contenuto delle memorie e assumerlo a tema dell'indagine, facendolo quindi (direttamente o indirettamente) oggetto della formulazione del proprio giudizio. L'inosservanza di un siffatto dovere si profilerebbe sotto le spoglie della violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie, nonché sotto quello dell'integrazione di una nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. b) e c), generalmente comportando la lesione dei diritti di partecipazione del Pubblico Ministero e, rispettivamente, di intervento o assistenza difensiva dell'imputato e delle altre parti private. Negare tali conseguenze, invero, significherebbe ridurre le parti alla situazione di comparse eventuali, disconoscendone la funzione di protagonisti della dialettica processuale.
Il giudice, quindi, ha l'obbligo di provvedere e di motivare su quanto gli è stato richiesto o esposto. Tale obbligo deriva dal principio generale secondo cui le esigenze di giustizia impongono il vaglio di tutte le ragioni delle parti e l'espletamento di tutte le prove.
Il rigetto immotivato dell'istanza di acquisizione e valutazione di una memoria o istanza difensiva costituisce violazione dell'art. 121 c.p.p. e determina la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178 c.p.p., lett. c), in quanto l'omesso e ingiustificato esame delle deduzioni difensive impedisce all'imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato e si risolve nella violazione del diritto, riconosciuto dalla legge all'imputato, di difendersi provando (Cass. 04/04/1990, ric. Cianciaruso in Riv. pen. 1991, 420). La peculiarità dell'art. 121 c.p.p., comma 2, consiste, quindi, nello stabilire come immediata l'insorgenza del dovere di provvedere da parte del giudice e nel definire l'ampiezza dello spatium deliberandi concesso prima di far scattare il meccanismo che tramuti tale dovere in obbligo di pronunciarsi su domande determinate delle parti.
2. La revoca o l'annullamento del decreto di sottoposizione ad una misura di prevenzione può avvenire o per motivi di legittimità o per effetto del venire meno della pericolosità sociale del prevenuto.
Nel primo caso la revoca o l'annullamento operano en tunc e, cioè, fin dal momento dell'emanazione della misura, mentre nella seconda ipotesi hanno efficacia en nunc, e cioè dal momento della rispettiva adozione (Sez. 1, 09/11/1995, n. 12379, ric. Palombo, riv. 203337;
Sez. 1^, 13/03/2000, n. 5978, ric. Sgobba, riv. 216016; Sez. fer. 29/07/2004, n. 35899, ric. Alvaro, riv. 229777).
3. Nel caso in esame dall'esame degli atti risultano le seguenti circostanze.
La Corte di Cassazione, sezione prima penale, con sentenza n. 24211 del 04/06/2002, annullava il decreto in data 19/11/2001 con cui la Corte d'appello di Palermo aveva confermato il provvedimento del locale Tribunale avente ad oggetto l'applicazione nei confronti di NF AN della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S..
La Corte d'appello di Palermo, sezione quinta penale, il 23/05/2003, decidendo sul rinvio di questa Corte, dichiarava non farsi luogo all'applicazione della misura di prevenzione nei confronti di NF, non ravvisando la seria e univoca consistenza dei parametri della pericolosità sociale.
4. Per tutte queste ragioni, quindi, il provvedimento impugnato deve essere annullato e gli atti devono essere trasmessi ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, che, nel nuovo giudizio, dovrà tenere conto dei principi in precedenza enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 14 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2005