Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2005, n. 45104
CASS
Sentenza 14 ottobre 2005

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Il rigetto immotivato dell'istanza di acquisizione di una memoria difensiva, presentata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., o la sua omessa valutazione determinano la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, oltre a costituire violazione delle regole che presiedono alla motivazione della sentenza, comportano la lesione del diritto di intervento o assistenza difensiva e il diritto dell'imputato di difendersi provando.

Commentario1

  • 1Omessa valutazione di una memoria difensiva: cosa comporta?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 luglio 2022

    Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto In parziale riforma di una sentenza emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di S.M.C.V., la Corte di Appello di Napoli dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di sequestro di persona perché estinto per prescrizione e per l'effetto, esclusa la recidiva e con la riduzione per il rito, ha rideterminato la pena per il reato di rapina in anni 4 e mesi 8 di reclusione e 934 euro di multa oltre pena accessoria, confermando nel resto la sentenza appellata. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2005, n. 45104
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45104
Data del deposito : 14 ottobre 2005

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