Sentenza 3 novembre 2004
Massime • 1
Il vincolo della continuazione è compatibile con l'aggravante del nesso teleologico, in quanto il primo agisce sul piano della riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso, mentre il secondo è connotato dalla strumentalità di un reato rispetto ad un altro, alla cui esecuzione o al cui occultamento è preordinato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2004, n. 46270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46270 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 03/11/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 1182
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 17766/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR LO, n. il 27 febbraio 1980;
contro la sentenza 11 dicembre 2003 della CORTE D'ASSISE DI APPELLO DI TORINO;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIVIO PEPINO;
sentito il Procuratore Generale Dr. VITALIANO ESPOSITO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentiti i difensori:
- del ricorrente, avv. ANTONIO FOTI e delle parti civili, avv. ROBERTO BORASIO;
OSSERVA
1. La notte sul 25 aprile 2001, verso le 3.00, SE BE e la sua convivente BA NA Marina, all'atto del rientro nella loro villa di S. Ambrogio di Susa, furono aggrediti da tre persone penetrate in casa durante la loro assenza. Tutti e tre gli aggressori erano travisati con passamontagna e portavano guanti di lattice;
due di loro erano armati di pistola e uno impugnava un bastone. Il SE venne fatto sdraiare a terra a faccia in giù e ripetutamente minacciato per ottenere informazioni sulla cassaforte;
dopo avere invano tentato di convincere gli aggressori che nulla di valore c'era il casa, egli reagì. Ne nacque una violenta colluttazione nel corso della quale i banditi esplosero sei colpi di pistola a rotazione (come accertato dei rilievi di polizia giudiziaria), quattro dei quali colpirono il SE provocandone la morte. Nell'episodio i banditi si impossessarono anche di denaro e di gioielli custoditi in casa. Nel corso delle indagini i sospetti si appuntarono su alcuni appartenenti alla comunità sinta del torinese tre i quali AR LO, e i sospetti trovarono una conferma oggettiva e imponente nella accertata identità tra il profilo genetico della saliva dello stesso e quello di alcune delle tracce rinvenute nell'abitazione del SE. Il AR venne, dunque, tratto in arresto e, in sede di udienza preliminare, ammise la propria partecipazione al fatto, rifiutandosi di indicare l'identità dei compartecipi e dichiarando di non avere esploso alcun colpo e di avere avuto, nella vicenda, un ruolo marginale.
Con sentenza 4 ottobre 2002 il giudice dell'udienza preliminare di Torino, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato il AR colpevole dei delitti di rapina aggravata, omicidio volontario di SE BE e detenzione e porto illegale di armi da sparo e, con la diminuente del rito, lo ha condannato alla pena di trent'anni di reclusione. La condanna è stata confermata dalla Corte d'assise d'appello di Torino con sentenza 11 dicembre 2003. Hanno osservato i giudici di merito che: a1) la partecipazione ai fatti del AR è pacifica e incontestata;
a2) la teste BA ha precisato che il rapinatore che impugnava il bastone era quello in possesso dell'auricolare rinvenuto in loco con tracce ematiche diverse da quelle del AR: ne consegue in modo univoco che quest'ultimo era uno dei due armati di pistola;
a3) sulla base della descrizione delle caratteristiche fisiche effettuata dall'BA, il AR è identificabile nel rapinatore che fin dall'inizio minacciò il SE con la pistola e che esplose poi il colpo mortale;
a4) in ogni caso, tutti e tre i banditi parteciparono alla colluttazione;
a5) non v'è motivo di dubitare della attendibilità della teste BA sia per la mancanza di forzature nelle sue dichiarazioni sia per i riscontri offerti alle stesse dalla perizia autoptica;
a6) il complesso degli elementi esposti esclude che il concorso del AR nell'omicidio integri l'ipotesi attenuata di cui all'art. 116 c.p.; a7) l'omicidio deve ritenersi aggravato ai sensi dell'art. 576, comma 1, n. 1 (in relazione all'art. 61 n. 2) c.p. non sussistendo alcuna incompatibilità logico-giuridica tra detta aggravante e la ritenuta continuazione;
a8) non possono essere concesse al AR le attenuanti generiche per l'elevata pericolosità, il ruolo rivestito nel fatto, la particolare crudeltà dimostrata, l'inserimento in un contesto criminale di elevato spessore (dimostrato anche dal comportamento processuale "omertoso"), elementi tutti prevalenti sulla incensu-ratezza formale e la giovane età.
Ha proposto ricorso, per violazione di legge e vizi di motivazione, il AR. Deduce in particolare il ricorrente: b1) la mancata applicazione, con riferimento all'omicidio, dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 116 c.p., esclusa in base a una ricostruzione della vicenda fondata in via esclusiva sulle dichiarazioni di BA NA Marina, illogicamente ritenute attendibili pur essendo quest'ultima parte offesa della rapina e convivente del SE e nonostante l'impossibilità di un credibile riconoscimento dei rapinatori considerato il loro travisamento e il buio in cui tutti i fatti si svolsero;
b2) l'erronea applicazione della aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 1 (in relazione all'art. 61 n. 2) c.p. in realtà incompatibile con la ritenuta continuazione;
b3) l'illogicità della motivazione in punto diniego delle attenuanti generiche. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, è pacifico in giurisprudenza che "in tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa e quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima;
con la conseguenza che la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità" (Cass., sez. 3, 27 marzo - 23 maggio 2003, Assenza, riv. n. 225232). Se si aggiunge che, nel caso di specie, le dichiarazioni della BA sono state rigorosamente vagliate con riferimento alle altre risultanze e che il richiamo al travisamento dei rapinatori e al buio in cui si sono svolti i fatti è del tutto inconferente (che nessun riconoscimento in base ai tratti del viso è stato operato dalla teste), risulta evidente l'insussistenza del vizio dedotti.
Quanto al secondo motivo, è giurisprudenza consolidata da oltre un decennio (a fronte della quale nessun nuovo elemento è dedotto dal ricorrente) che "non sussiste incompatibilità logico-giuridica tra la continuazione e l'aggravante del nesso tele-ologico, agendo il vincolo della continuazione sul piano della riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso ed essendo il nesso teleologico connotato dalla strumentalità di un reato rispetto ad un altro, alla cui esecuzione o al cui occultamento il primo è preordinato" (Cass., sez. 1, 6 marzo - 5 aprile 1996, Laezza, riv. n. 204326).
Infine, la motivazione del diniego delle attenuanti generiche è ictu oculi fondata sugli elementi di cui all'art. 133 c.p. e priva di vizi logici (e "in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno": Cass., sez. un., 31 maggio - 23 giugno 2000, Jakani, riv. n. 216260). Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in 500 (cinquecento) euro. Il ricorrente va inoltre condannato a rifondere alle parti civili le spese del grado.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende;
lo condanna inoltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo grado del processo, che liquida in complessivi 5.625,00 euro, di cui 625,00 per spese. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2004