Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/06/2002, n. 26351
CASS
Sentenza 26 giugno 2002

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Massime1

La truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall'art. 640-bis cod. pen. costituisce una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all'art. 640 dello stesso codice e non figura autonoma di reato. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di prescrizione pronunciata dal giudice di merito previa concessione di attenuanti equivalenti alla circostanza aggravante).

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    In tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente, il reato di spaccio di sostanza stupafecente non attenuato e nei confronti di altro concorrente il reato di spaccio di sostanza stupafecente attenuato dalla lieve entità cui all'art. 73, comma 5, del medesimo D.P.R. La giurisprudenza costituzionale propende per una responsabilità penale sempre più sviluppata in senso personalistico, al fine di ricondurre la condotta dei singoli al loro effettivo disvalore, ritenendo che ciò sia più conforme al modello costituzionale delineato dall'art. 27, primo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/06/2002, n. 26351
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26351
Data del deposito : 26 giugno 2002

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