Sentenza 8 ottobre 2008
Massime • 1
Il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa. (Fattispecie relativa all'aiuto prestato in modo generale e sistematico da un associato in favore di un altro partecipe latitante, in cui la S.C. ha individuato il reato di associazione mafiosa ed ha escluso la configurabilità del concorso tra le suddette figure criminose, precisando che la loro sovrapposizione può sussistere solo quando il favoreggiamento venga posto in essere per la copertura di un singolo reato-fine, ovvero per un reato totalmente estraneo alle finalità dell'associazione).
Commentario • 1
- 1. Art. 378 - Favoreggiamento personalehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali È esclusa la configurabilità del favoreggiamento personale in presenza di un reato permanente (SU, 32658/2012). Ad un orientamento minoritario, secondo il quale tanto il favoreggiamento personale quanto quello reale, presuppongono l'avvenuta consumazione del reato ascritto al soggetto favorito e, pertanto, qualora trattisi di reato associativo (nella specie, di tipo mafioso) occorre che si sia già verificata la sua cessazione, costituita dallo scioglimento del sodalizio, dandosi luogo altrimenti alla configurabilità, non del favoreggiamento, ma della partecipazione o del concorso esterno, a seconda che risulti o meno dimostrato lo stabile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2008, n. 40966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40966 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2008 |
Testo completo
ob
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40 9 66 /08 N. di ruolo d'udienza: 11
Sent. 2768 Udienza in camera di consiglio del R.G. n.
giorno 8 ottobre 2008 17739/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
composta dai signori magistrati: dott. Antonio S. Agrò Presidente
dott. Francesco Ippolito Consigliere
dott. Luigi Lanza Consigliere dott. Giorgio Colla Consigliere dott. Lina Matera Consigliere riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DO PI n. a Rizziconi il 13 maggio 1972, avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria in data 7 febbraio 2008; udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avvocato Filippa Orlando.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'appello ex art. 310
c.p.p. proposto da DO PI - indagato per i reati di associazione di tipo mafioso e di favoreggiamento aggravato ai sensi dell'art. 7 I. n. 203/1991 - avverso l'ordinanza del
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Il Tribunale riteneva che dall'interrogatorio del 27 novembre 2007, richiesto dallo stesso indagato, non fossero emersi elementi nuovi tali da condurre alla revoca della ordinanza custodiale, ma anzi confermativi delle imputazioni, apparendo inverosimile che il PI non conoscesse lo stato di latitanza di TE RE (classe 1939), capo dell'omonimo sodalizio di tipo mafioso, di cui aveva agevolato tale stato mettendo a disposizione di quest'ultimo la sua autovettura Golf e un suo telefono cellulare, con ciò favorendo consapevolmente il sodalizio mafioso. Il Collegio poneva a base di tale convincimento le stesse ragioni già evidenziate dal G.i.p., vale a dire il ristretto contesto geografico nel quale si era sviluppata la vicenda della latitanza del boss del calibro di TE RE senior, e gli stretti legami parentali e di frequentazione tra il PI e l'omonimo nipote
TE RE OR, suo cognato.
Le suddette modalità di favoreggiamento non erano smentite dalle dichiarazioni del PI, са secondo le quali l'autovettura Golf veniva usata dalla moglie quasi esclusivamente, e il telefono cellulare non era usato solo da lui (facendo capire che esso poteva essere stato lasciato in macchina dalla moglie), perché il PI era stato visto alla guida della Golf in alcuni controlli di p.g., e perché dal telefono emergevano vari contatti con utenze in uso ad appartenenti alla cosca RE.
Inoltre il Tribunale riteneva confermativa della imputazione di partecipazione al reato associativo la presenza dell'indagato nell summit mafioso del 2 luglio 2006 in cui era stato arrestato il boss TE (la presenza del PI era ritenuta in base alla relazione di servizio dello stesso giorno a firma dell'agente della polizia di Stato, Eugenio Dattola, il quale aveva affermato che in quella occasione due persone erano riuscite a fuggire, una delle quali doveva essere il PI, in ragione dei suoi capelli chiari: il Tribunale riteneva corretta tale valutazione sia perché l'indagato aveva i capelli brizzolati, sia perché gli operanti avevano rinvenuto in quella occasione, nella mani del boss, il telefono cellulare del PI, e nei pressi del luogo della riunione, l' autovettura Golf del medesimo).
Con riferimento ai gravi indizi del reato di favoreggiamento, aveva un peso rilevante, secondo il Tribunale, oltre che la messa a disposizione del boss del telefono cellulare e
2 della Golf, il fatto che nella telefonata del 16 febbraio 2006 TE RE OR chiedeva al PI di recapitare al boss TE alcuni documenti necessari per la conclusione di un affare, documenti che certo Geom. AC aveva consegnato al TE RE OR. In questa telefonata TE RE OR chiedeva al PI di recarsi a casa sua perché la
"bambina" stava male: il riferimento alla "bambina" che "stava male" veniva interpretato dal
Tribunale come riferimento al boss il quale aveva bisogno di ricevere quei documenti;
il
Collegio non dava alcun credito, ritenendolo compiacente, al certificato medico, con firma illeggibile, in cui si attestava il malessere della bambina.
Sui rapporti tra reato associativo e favoreggiamento aggravato dall'art. 7 1. n. 203/1991, il
Collegio riteneva la sussistenza del concorso, in quanto, trattandosi di condotta favoreggiatrice di un elemento di spicco della Cosca, essa "ha per ciò solo" una diretta influenza sulla esistenza del vincolo criminale, per cui può fondarsi sulla condotta stessa,
a un tempo, la esistenza di reato di favoreggiamento aggravato in capo all'agente e di partecipazione, quale intraneo, a una organizzazione di tipo mafioso.
Ch Sulle esigenze cautelare il Tribunale le riteneva sussistenti in ragione della previsione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.
Propone ricorso per cassazione il PI che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle norme di cui agli artt. 416 bis, 378 c.p.; art. 7 I. 203/1991; 273 e
292 c.p.p.
Assume la difesa la illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla affermazione dei giudici di merito secondo cui l'interrogatorio richiesto dal PI avrebbe fornito elementi confermativi dei gravi indizi.
Deduce, inoltre, la labilità degli argomenti utilizzati per poter ritenere la sua partecipazione al reato associativo (relazione di servizio sopra indicata).
Sul reato di favoreggiamento assume, poi, che le telefonate del 15 e del 16 febbraio 2006
(sui documenti da recapitare al boss) sarebbero di nessuna valenza sintomatica.
L'attribuzione dell'uso del telefono cellulare e della Golf non avevano il carattere della
3 sistematicità. Censura, inoltre il fatto che il Tribunale non abbia attribuito alcuna valenza al certificato medico della bambina rilasciato dall'ospedale.
Sulla duplicità (e sovrapposizione) delle contestazioni, nonché sulla aggravante ex art. 7 I. citata, deduce che l'aiuto prestato a una persona non può automaticamente essere ritenuto come finalizzato anche alla agevolazione del gruppo associativo (sul punto sarebbe stato necessario uno specifico accertamento, del tutto mancante).
Il ricorso merita accoglimento nei limiti che seguono.
Rivolto l'esame alle censure in punto di diritto della difesa, osserva la Corte che il reato di favoreggiamento di un associato per delinquere da parte di altra persona che pure sia associata al medesimo sodalizio non può concorrere con il reato di associazione mafiosa in danno di quest'ultimo quando l'aiuto abbia un carattere generale e sistematico, come ritenuto dal Tribunale con l'ordinanza impugnata. La solidarietà tra associati è un elemento coessenziale al reato associativo e l'aiuto che un partecipe presti ad altro appartenente al gruppo che sia TE non può dare luogo a una sovrapposizione di tali figure criminose
(sovrapposizione che può sussistere solo quando il favoreggiamento sia posto in essere per la copertura di un singolo reato-fine ovvero per un reato totalmente estraneo alle finalità della associazione). La giurisprudenza di questa Corte si è espressa più volte in tali sensi con decisioni che il Collegio ritiene pienamente condivisibili.[Sez. 5, Sentenza n.
17368 del 04/03/2003 Ud. (dep. 14/04/2003) Rv. 224374; Sez. 1, Sentenza n. 13008 del
28/09/1998 Ud. (dep. 11/12/1998) Rv. 211896; Sez. 6, Sentenza n. 2774 del 10/01/1995
Ud. (dep. 16/03/1995) Rv. 200806].
Ulteriore carenza in punto di diritto della ordinanza impugnata è data dal riconoscimento automatico della aggravante di cui all'art. 7 1. citata senza alcuna dimostrazione, basata su specifiche e concrete circostanze di fatto argomentazioni, che il favoreggiatore abbia scientemente e volontariamente prestato, favorendo la latitanza del capo, un aiuto alla associazione e non già alla persona del capo in quanto tale. Non può dar luogo alla aggravante il favoreggiamento che sia prestato in questa seconda ipotesi, e il giudice di merito è tenuto ad accertare e motivare, tenuto conto di ogni circostanza del fatto,
l'effettiva intenzione dell'indagato, indagine nella specie del tutto mancante. Anche tale principio è stato affermato nella più recente giurisprudenza di questa Corte che pure il Collegio
4 ritiene del tutto condivisibile [Sez. 6, Sentenza n. 294 del 08/11/2007 Ud. (dep. 07/01/2008 ) Rv.
238399; Sez. 6, Sentenza n. 6571 del 10/12/2007 Cc. (dep. 12/02/2008 ) Rv. 239928].
Discende che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di
Reggio Calabria su tali fondamentali principi di diritto, in considerazione dei quali il
Collegio dovrà rivalutare i comportamenti attribuiti al PI e stabilire se e in quali fattispecie criminose rientrino e se possa ritenersi sussistente l'aggravante di cui al citato articolo 7 nel caso riconosca la configurabilità del reato di favoreggiamento.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugna e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
Roma, 8 ottobre 2008
resided
Trampilly Il Consigliere estensore
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 31 OTT 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalla
Sele
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