Sentenza 24 gennaio 1996
Massime • 14
Ai fini della legge penale anche la Comunità economica europea (CEE), il cui strumento finanziario di attuazione della politica agricola è il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), deve essere considerata come un ente pubblico del nostro ordinamento oltre che di quello comunitario. (Principio affermato con riferimento a fattispecie di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen.).
Nel giudizio sulla concedibilità delle attenuanti generiche nel caso di reato continuato il giudice ha il più ampio potere discrezionale, nell'esercizio del quale può prendere in considerazione le caratteristiche del singolo fatto-reato isolatamente considerato, se si tratti di circostanze di fatto riguardanti specificatamente ed esclusivamente il singolo fatto, ma, in caso contrario, ben può procedere ad una valutazione globale del complesso dei fatti in continuazione, essendo anzi evidente che è tale valutazione globale a consentire di accertare aspetti fondamentali ai fini del menzionato giudizio, come la capacità a delinquere, l'intensità del dolo, la condotta del reo antecedente, contemporanea e susseguente al singolo fatto, e così via dicendo: elementi tutti rilevanti nell'individuazione della congrua pena per il "fatto più grave" ex art. 81, comma secondo, cod. pen. e per i fatti in continuazione.
La circostanza che secondo la normativa CEE-AIMA il diritto al premio spettante agli utilizzatori acquirenti di tabacco direttamente dai produttori, per l'attività di trasformazione del prodotto greggio destinata all'esportazione, maturi quando il tabacco esce dal magazzino del trasformatore munito di tutta la documentazione degli organi di controllo AIMA non esclude che il delitto di truffa (o quello ex art. 2 della legge n. 898 del 1986) si consuma solo quando il premio viene effettivamente corrisposto, potendosi, prima di tale momento, parlare soltanto di tentativo. (Principio affermato con riferimento a una fattispecie di falso ex art. 490 cod. pen. strumentale alla truffa, in cui la difesa, al fine di sostenere la corrispondenza al vero delle attestazioni del controllore AIMA, aveva dedotto che, poiché la normativa CEE-AIMA stabilisce che il premio matura in un momento precedente i controlli doganali, e precisamente quando il tabacco esce dal magazzino con tutta la documentazione di riscontro redatta e vidimata dagli organi di controllo dell'AIMA, i controlli doganali avverrebbero "post delictum", e cioè dopo la consumazione del delitto di truffa).
La facoltà dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria, esaminato come testimone, di servirsi dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria, deve ritenersi estesa, dopo la sentenza n. 24 del 1992 della Corte Costituzionale, ai verbali delle dichiarazioni acquisite da testimoni. (Fattispecie relativa all'utilizzazione di dichiarazioni rese da ufficiale di P.G. in ordine a prospetti, da lui redatti, contenenti dati numerici relativi a quantitativi di tabacco ceduti da singoli produttori a società commerciale, risultata destinataria di premi da parte dell'AIMA. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che quelle dichiarazioni costituivano una forma di consultazione in aiuto della memoria, secondo quanto dispone l'art. 499, comma quinto, cod. proc. pen. e non integravano violazione del divieto di lettura di cui all'art. 514 stesso codice, in quanto l'acquisizione al giudizio di elementi contenuti in quei prospetti avveniva per il tramite dell'esame e del controesame del testimone, con piena garanzia del contraddittorio e, quindi, dei diritti della difesa).
Anche nel vigente codice di procedura penale la rinnovazione del giudizio in appello è istituito di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti.
In tema di applicazione dell'indulto a reati unificati con il vincolo della continuazione - sia nell'ipotesi in cui, in ragione del titolo, alcuni tra i reati unificati siano esclusi e altri compresi nel provvedimento di clemenza, sia nella diversa ipotesi in cui alcuni reati siano commessi prima e altri dopo il termine di efficacia previsto nel decreto di concessione del condono - il reato continuato va scisso al fine di applicare il beneficio a quei reati che vi rientrano, a meno che diverse disposizioni al riguardo siano dettate dal singolo provvedimento di clemenza.
Per i fatti anteriori alla modifica introdotta con l'art. 73 della legge 19 febbraio 1992 n. 142, il reato di frode comunitaria, previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898, ha carattere sussidiario rispetto a quello di truffa aggravata. Ne consegue che esso è configurabile solo quando il soggetto si sia limitato semplicemente all'esportazione di dati e notizie falsi, e non anche quando alle false dichiarazioni si accompagnino artifici e/o raggiri di altra natura, che integrano, invece, il delitto di truffa aggravata. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha affermato che la fattispecie di cui al citato art. 2, menzionando soltanto l'esposizione di dati falsi senza aggiungere "o altri artifizi o raggiri", rivela chiaramente che la norma, nel vastissimo ventaglio di possibili artifizi e raggiri, ha enucleato quello di gravità minore, rappresentato dalla semplice "esposizione di dati e notizie falsi" e soltanto a tale condotta, non accompagnata da ulteriori "mali zie" dirette all'induzione in errore del soggetto passivo, ha inteso collegare conseguenze più favorevoli in termini sanzionatori di quelle previste per il delitto di truffa). (Conf. Corte cost. 10 febbraio 1994 n. 25).
In tema di procedimenti che proseguono con l'osservanza dell'abrogato codice di procedura penale, dopo la dichiarazione di nullità, per difetto di motivazione, dell'ordinanza di rinvio a giudizio, il procedimento rimane sempre lo stesso, ancorché regredito alla fase delle indagini preliminari, e pertanto conservano la loro efficacia gli atti di polizia giudiziaria e gli atti istruttori già compiuti, tra i quali va annoverata la comunicazione giudiziaria di cui all'art. 304 cod. proc. pen. 1930. Ne consegue che non occorre inviare "ex novo" all'imputato l'informazione di garanzia di cui all'art. 369 cod. proc. pen., peraltro superata dalla già intervenuta contestazione degli addebiti con l'ordinanza, poi annullata, del giudice istruttore.
Una volta operata la scissione del reato continuato al fine di procedere all'applicazione dell'indulto ai fatti commessi anteriormente al termine di efficacia previsto nel decreto di concessione, i fatti riacquistano la loro autonomia, onde è possibile che quelli commessi successivamente a quel termine integrino causa di revoca del condono applicato alle pene inflitte per quelli commessi in precedenza. (Fattispecie relativa all'applicazione del D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865, in ordine alla quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto infondata la tesi difensiva, secondo la quale la revoca dell'indulto sarebbe stata ammissibile solo in caso di sua già avvenuta applicazione, anche perché essa creerebbe disparità di trattamento tra chi viene condannato con la stessa sentenza per tutti i fatti in continuazione e chi, invece, per altri fatti ritenuti in continuazione, viene condannato con sentenza successiva a quella che ha applicato il condono).
In tema di corruzione, il concetto di proporzione - da intendersi nel senso di mancanza di sproporzione manifesta tra la prestazione del privato e quella del pubblico ufficiale - riguarda soltanto la corruzione impropria prevista dall'art. 318 cod. pen., che si riferisce alla "retribuzione non dovuta" per il compimento di un atto dell'ufficio, e non pure la corruzione propria, prevista dall'art. 319 stesso codice, relativa al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, in cui non si fa riferimento al concetto di "retribuzione", essendo sufficiente che la "datio" sia correlata all'atto contrario ai doveri di ufficio che il pubblico ufficiale, per l'accordo intervenuto, deve compiere o ha compiuto. (Fattispecie relativa al regalo di un'imbarcazione di lusso con relativo motore ricevuto da un pubblico ufficiale per una complessa attività di falsificazione finalizzata a truffe di privati in danno dell'AIMA).
Le bollette di accompagnamento emesse da funzionario AIMA nello esercizio delle funzioni demandategli ai fini del controllo previsto dal D.M. 31 marzo 1979 sono atti pubblici, in quanto attestano una personale attività di verifica e controllo da parte del pubblico ufficiale e fanno parte di un "iter" amministrativo che ha come esito finale l'erogazione dei premi AIMA. Ne consegue che la loro distruzione integra il reato previsto dall'art. 490 cod. pen. (Fattispecie relativa a sparizione, dal bollettario ricevuto in consegna da funzionario AIMA, di copie di bollette, relativamente alle quali la S.C. ha ritenuto infondato l'assunto difensivo della non punibilità - basato sul rilievo che la tutela penale avrebbe riguardato solo gli originali - osservando che le cosiddette "copie" delle bollette in questione nella realtà tali non sono, giacché esse sono emesse a norma dell'art. 1 del D.M. 29 novembre 1978, in più originali o duplicati, dei quali la copia che resta nel bollettario dell'ufficio ha la stessa natura giuridica dell'originale).
È legittima l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di prospetti riassuntivi di attività di polizia giudiziaria, elaborati da ufficiale di P.G. che, esaminato come testimone, ad essi abbia legittimamente fatto riferimento nel corso della deposizione, consultandoli in aiuto della memoria.
È configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., nella truffa consistita nel procurarsi elargizioni della CEE nel settore agricolo, in quanto il danno diretto e immediato viene subito dall'AIMA, ente pubblico italiano preposto alle erogazioni di sua competenza a valere su fondi che, quantunque forniti dalla Comunità europea, sono iscritti nel suo bilancio.
In tema di reato continuato, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione, ma il tempo necessario a prescrivere è quello previsto per i singoli reati in continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/01/1996, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 1996 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Prof. Antonio LA TORRE Presidente Udienza pubblica
1. Dott. Piero CALLÀ Componente del 24.1.1996
2. " NC IU " SENTENZA N. 1
3. " PA LA AV "
4. " UM PA " REGIS. GENER.
5. " Bruno FOSCARINI " N. 7877/95
6. " Francesco MORELLI "
7. " MA AT "
8. " ER ON "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1. NI ER nato in [...] il [...];
2. UC NI nato in [...] il [...];
3. ES AR nato in [...] l'[...];
4. AT CA nata in [...] il [...];
5. ND EL nato in [...] il [...];
6. ZZ NA nata in [...] il [...];
7. RS NA nata in [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di AppeLL di Lecce in data 8 luglio 1994. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bruno Foscarini;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale Dott. Sebastiano Suraci che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza nei confronti di LA AR e AT CA in ordine al reato di truffa perché estinto per prescrizione, e rigetto nel resto. Rigetto di tutti gli altri ricorsi. Uditi i difensori:
Per EZ gli avvocati NC Coppi e Francesco Caroleo Grimaldi;
per CI gli avvocati PA Corleto e Giovanni Aricò;
per UR gli avvocati PA Corleto e Ottorino Fiore;
per LA gli avvocati Giuseppe Signore e Massimo Krogh. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IG ER, CI NI, LA AR, AT CA, AM EL, EZ NA, UR NA vennero tratti a giudizio (prima con ordinanza del G.I. a seguito di formale istruzione, quindi, annullata detta ordinanza e rimessi gli atti al P.M. che procedeva con il nuovo rito, a seguito di decreto del G.I.P. ex art. 429 C.P.P. 1988) per rispondere:
IG, CI e LA, in concorso tra loro, di truffa pluriaggravata continuata (capi B-0-M-B1); falso ideologico continuato (capi L-Al-C-D-E-F-G-H-R-S-T-U-V-Z), corruzione continuata (capi P-L1-H1); IG e CI, inoltre, di interesse privato in atti di ufficio (capi M1-I1); LA inoltre di distruzione continuata di bollette di accompagnamento e di copie di dette bollette (capi I-C1); AT di truffa pluriaggravata continuata (così precisata all'udienza del 16.11.92, l'imputazione di cui al capo Gl); AM di truffa pluriaggravata (capo Dl);
EZ e UR di ricettazione aggravata continuata (rispettivamente capi N-Q1).
Il tutto nell'ambito di attività svoltasi dal 1982 al 1986, riguardante pratiche di rimborso dei premi AIMA previsti dalla normativa italiana in esecuzione degli accordi e convenzioni comunitarie e relativi al particolare settore dell'acquisto e vendita del tabacco in foglia, premi spettanti - per l'attività di trasformazione del prodotto greggio destinata all'esportazione - agli utilizzatori che acquistino il tabacco direttamente dai produttori. Secondo l'ipotesi accusatoria - fondata in particolare sulle dichiarazioni rese dai presunti fornitori, sulla contabilità "non ufficiale" della OP rinvenuta presso l'abitazione della AT, segretaria del IG, e sulla documentazione bancaria - il IG, prima come titolare della ditta individuale "HI NT" e poi come rappresentante della società cooperativa OP, aveva fatto figurare come acquistati ed avviati all'esportazione grandi quantitativi di tabacco che invece non erano mai stati nella sua disponibilità, avvalendosi della complicità del CI, direttore dell'Ufficio AIMA, preposto ai controlli, e del LA, funzionario AIMA incaricato dei controlli sul tabacco introdotto e lavorato nei magazzini del IG, i quali avevano falsamente attestato nella relativa documentazione la veridicità dei dati forniti dal IG, e quindi il diritto deLL stesso al premio AIMA.
Per tale complessa attività di falso finalizzata alla perpetrazione delle truffe il CI aveva ricevuto la complessiva somma di lire 1.255.000.000 e il LA una barca RI SO con motore Mariner (capi P-L1-H1) Il CI, poi, col concorso del IG, aveva preso interesse privato nell'attività di controLL di cui sopra partecipando con profitto alla gestione della ditta HI Lavorati e della OP.
Il LA, infine, aveva anche provveduto a distruggere ed alterare numerose bollette di accompagnamento AIMA indicanti i reali quantitativi di tabacco che venivano spediti, molto inferiori a quelli "fatti figurare" ai fini del conseguimento del "premio" (capo I) nonché a distruggere nove copie di dette bollette e a crearne una falsa (capo c1).
La AT aveva concorso con il IG nelle truffe relative alle annate 84-85-86 compilando documentazione con annotazioni fittizie e svolgendo altra attività amministrativa, in particolare custodendo la contabilità "in nero".
Quanto a AM, lo stesso, in concorso con i legali rappresentanti della cooperativa SOCOTA S.r.l., aveva procurato a detta società l'ingiusto profitto di lire 192.165.791 per importo percepito illecitamente a titolo di premio AIM.A relativamente a Kg. 48.877 di tabacco ammesso a premio ma venduto fraudolentemente, dopo le operazioni di introduzione, alla OP (la quale a sua volta su detto tabacco, acquistato direttamente dalla SOCOTA e che quindi non dava diritto al premio AIMA, aveva illecitamente conseguito detto premio).
Le somme distratte da quelle che ufficialmente risultavano date ai conferitori del tabacco, insieme ai premi riscossi dall'AIMA, erano state utilizzate per l'apertura di libretti al portatore e poi destinate all'acquisto dei titoli a nome della EZ e della UR, mogli del IG e del CI, consapevoli della provenienza delittuosa del danaro da esse ricevuto ed occultato (capi NQl).
Con sentenza in data 29.6.93 il Tribunale di Lecce dichiarava i menzionati imputati colpevoli dei reati come sopra loro rispettivamente ascritti, unificati per continuazione, e riconosciute a tutti - tranne che a IG e CI- le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, li condannava a pene di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Ministero delle Finanze e AIMA.
La Corte di AppeLL di Bari, con sentenza dell'8.7.94, confermava. In estrema sintesi, in punto di fatto la Corte riteneva la responsabilità provata essenzialmente sulla base 1) della deposizione del M.LL NI - al quale legittimamente era stato consentito di consultare in aiuto della memoria le dichiarazioni rilasciate dai singoli conferitori, nella sostanza riportanti solo dati numerici, che quindi non potevano che essere letti, così come del tutto legittima doveva considerarsi l'acquisizione dei prospetti redatti dal M.LL NI che riassumevano i menzionati dati numerici - 2) della documentazione sequestrata in casa della AT e 3) della documentazione bancaria.
In particolare dalla deposizione NI - che nella fase delle indagini confluite nel rapporto 17.1.89 aveva sentito tutti i 701 coltivatori di tabacco indicati dal IG nella documentazione relativa al tabacco introdotto nel suoi magazzini e sottoposto ai controlli AIMA- era risultato che i conferimenti effettivi erano a volte inesistenti, più spesso inferiori a quelli indicati dal IG ed "attestati" negli atti pubblici posti in essere dagli organi di controLL (differenza complessiva Kg. 782.000). Tali risultanze, quanto alla OP, trovavano conferma nella "documentazione AT", e cioè nella contabilità "in nero" di detta cooperativa, che in particolare indicava con precisione le entrate ed uscite per annate agrarie, nonché i quantitativi di tabacco effettivamente acquistati ed introdotti nei magazzini per la "trasformazione" e la successiva esportazione in paesi terzi, e quelli solo ufficialmente "trattati", in ordine ai quali era stato chiesto ed ottenuto il premio AIMA;
ed indicava, altresì, che la barca RI SO e il relativo motore pervenuti al LA erano stati acquistati e pagati dal IG.
Dalla documentazione bancaria, poi, risultava che i pagamenti ai conferitori di tabacco erano molto inferiori a quelli risultanti dalla contabilità "ufficiale" delle due ditte e corrispondevano ai quantitativi di tabacco indicati, appunto, dai menzionati conferitori secondo i dati emergenti dalla deposizione NI, e a quelli dei tabacchi "effettivamente lavorati" risultanti dalla documentazione AT;
e che la differenza tra i due complessivi importi (corrispondente a diversi miliardi) era stata "dirottata" a favore del IG e del CI e di poi alle mogli degli stessi EZ e UR.
Quanto sopra dimostrava con assoluta certezza che i quantitativi di tabacchi "lavorati" dal IG erano di gran lunga inferiori a quelli per i quali erano stati chiesti ed ottenuti i premi AIMA, e per il conseguimento di tale illecito scopo era stata posta in essere tutta la serie di falsi in atto pubblico da parte degli organi di controLL AIMA, e precisamente dal LA su determinazione del superiore diretto CI.
Senza che, in contrario, potesse invocarsi l'acquisto di prodotto "sciolto" fuori contratto, ma effettivamente introdotto nei magazzini e "lavorato", ipotesi del tutto priva di qualsiasi elemento di prova ed esclusa dalle risultanze della documentazione AT e bancaria e dal fatto che per l'ottenimento dei premi AIMA la normativa prevedeva fra le altre operazioni da effettuarsi al momento dell'entrata del tabacco grezzo nel magazzino, l'esatta "individuazione delle generalità del coltivatore", l'accertamento dell'annata dei raccolti etc. etc., operazioni che anche il più disinvolto trasformatore non avrebbe potuto pretermettere. E senza che, in contrario, potesse farsi riferimento ai controlli doganali certificanti la spedizione delle varie partite di tabacco, posto che per legge (art. 21 Legge Doganale e art. 160 D.P.R.
6.11.1930 n. 1643) i controlli doganali " ... in realtà sono, salvo eccezione di cui peraltro si deve documentalmente dimostrare la ricorrenza, cosa non verificatasi nel nostro caso, solo e semplicemente dei riscontri sommari ... " e quindi " ... la tanto conclamata "attestazione di riscontro" non è affatto un documento che provi la rispondenza numerica e quantitativa della merce in transito con quella risultante dai documenti di accompagnamento...". Dovendosi poi rilevare che secondo la normativa CEE-AIMA (in particolare D.M. 31.3.79) il diritto al premio matura in un momento precedente rispetto ai controlli doganali e precisamente quando il tabacco esce dal magazzino con tutta la documentazione di riscontro redatta e vidimata dagli organi preposti, e quindi, " ... anche a prescindere dalle considerazioni circa la reale natura dei controlli effettuati negli spazi doganali, essi resterebbero sempre un post delictum e comunque una serie di situazioni sostanzialmente indifferenti e per le quali pretestuosamente si invoca un onere probatorio a carico dell'accusa ... ".
L'attività "ingannatoria" posta in essere per il conseguimento dei premi AIMA aveva integrato gli estremi del delitto di truffa senza che potesse viceversa richiamarsi la norma di cui all'art. 2 L.898/86 relativa alle frodi comunitarie.
Tale norma, infatti, ha carattere soltanto "sussidiario" e non "speciale" rispetto a queLL dell'art. 640 cpv. C.P. non prevedendo gli "artifizi e raggiri", posti in essere nella fattispecie, e neppure "l'induzione in errore", "l'ingiusto profitto" e "l'altrui danno", elementi questi del tutto assenti dal dettato dell'art. 2 e sicuramente presenti nelle condotte poste in essere dagli imputati. In particolare nessun dubbio era consentito sulla sussistenza del danno nei confronti del Fondo Agricolo Europeo di Garanzia e Orientamento (FEOGA) e dell'AIMA, essendo irrilevante che per gli anni in questione si fosse già verificata la chiusura definitiva dei bilanci senza che il FEOGA avesse preteso restituzioni da parte deLL Stato Italiano e per esso dall'AIMA.
Truffe, per le ragioni di cui sopra, da ritenersi consumate al momento dell'uscita del tabacco dal magazzino con tutta la documentazione di riscontro AIMA.
La falsità ideologica delle attestazioni e l'essere stati il CI e il LA beneficiari da parte del IG di imponenti somme di danaro il primo e della barca a motore il secondo, dimostravano da una parte il concorso dei due funzionari alle truffe poste in essere dal IG, e dall'altra la corruzione addebitata ai tre imputati;
delitto, quest'ultimo, compatibile con il concorso nella truffa dovendosi i "benefici" di cui sopra considerare come "compenso" dell'illecita attività svolta, indispensabile al IG per realizzare il suo illecito scopo;
essendo, poi, irrilevante " ... che una parte o l'intero "compenso" dato al CI sia rappresentata dall'indebito profitto ricavato dal IG con le truffe e dal fatto dell'avere questi consentito al CI di partecipare e quindi di associarsi all'illecita attività, ciò evidentemente non incidendo sull'autonomia delle condotte poste in essere dal CI". La distruzione ed alterazione di alcune bolle di accompagnamento nonché la distruzione di copie di dette bolle (documenti tutti costituenti "atto pubblico") addebitate al LA era dimostrata dalle ingiustificate "sparizioni" di quasi una ventina di detti documenti facenti parte di due bollettari ricevuti in consegna dal LA. Non poteva applicarsi il condono ex D.P.R. 865/86 richiesto da IG e LA ed applicabile ai reati commessi fino all'8.6.86 stante la natura globale della pena inflitta per il reato continuato e la sua conseguente inscindibilità ed essendo la continuazione cessata successivamente all'8.6.86. Né poteva applicarsi la prescrizione ad alcuni dei reati commessi dal LA essendovi di ostacolo il riconoscimento del vincolo della continuazione che fa decorrere il termine prescrizionale dalla fine di essa e cioè dal 1986.
Quanto aLL AT - che aveva sicuramente concorso nella truffa OP- non poteva procedersi alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione "non essendo ancora del tutto decorso il termine previsto dalla Legge".
Quanto a AM il concorso nella truffa ex "SOCOTA" era dimostrato dal fatto che, mentre egli acquistava e pagava tabacco destinato alla SOCOTA, contestualmente lo "dirottava" alla OP così consentendo la realizzazione delle truffe in danno dell'AIMA (sia la SOCOTA che la OP in relazione ai Kg. 48.877 di tabacco in questione avevano conseguito premi AIMA non spettanti, alla prima per non avere "lavorato" il tabacco, alla seconda per non averlo acquistato direttamente dai produttori); non sussistevano le condizioni per l'amnistia essendo stata contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 C.P., in fatto con il capo di imputazione che faceva riferimento a un danno di 192 milioni e, all'udienza, anche "formalmente" dal P.M..
Provata, infine, la responsabilità della EZ e della UR, mogli rispettivamente di IG e CI, dovendosi escludere che le stesse avessero ricevuto e gestito in prima persona le molte centinaia di milioni ricevuti dai rispettivi coniugi senza essere pienamente consapevoli della provenienza delittuosa di quell'improvviso "fiume di danaro" assolutamente al di sopra delle possibilità economiche - lecite - dei rispettivi coniugi, soprattutto del CI.
Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la menzionata sentenza (e CI, LA, UR anche contro l'ordinanza 16.6.94 che, ritenendo il processo definibile aLL stato degli atti, aveva rigettato richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento), per denunciare:
1) nullità della richiesta di rinvio a giudizio di tutti gli atti successivi, comprese le sentenze di I e II grado, per avere il P.M. omesso di inviare agli imputati l'informazione di garanzia pur utilizzando gli atti istruttori dell'istruzione formale (LA Ia);
2) illegittimità della deposizione del M.LL NI che, con stravolgimento dei principi inerenti alla formazione della prova, si era risolta nella lettura del contenuto dei verbali di P.G. (CI II, LA lb);
3) illegittimità dell'acquisizione dei prospetti redatti dal M.LL NI espressamente vietata da precise norme processuali (art. 514 I e II comma C.P.P.) (EZ, I agg., CI II);
4) violazione di Legge e vizi di motivazione nell'avere ritenuto che i quantitativi di tabacco effettivamente "trasformati" erano di gran lunga inferiori a quelli denunciati ai fini del riconoscimento del premio all'esportazione, e quindi la falsità delle attestazioni poste in essere dagli organi di controLL AIMA;
e considerando irrilevanti le "attestazioni di riscontro" in sede di controLL doganale, anche sull'"erroneo rilievo che il premio AIMA "matura" e può essere concretamente esercitato prima dei controlli doganali che sono quindi un "post delictum"" (IG- EZ II agg., CI III, LA II);
5) erronea applicazione di Legge per avere ritenuto l'ipotesi della truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 cpv. n. 1 C.P. invece che il reato previsto dall'art. 2 L. 898/86 da considerarsi norma speciale ex art. 15 C.P. (EZ I, CI V, LA III, AM IV);
6) erronea applicazione di Legge, per avere ritenuto sussistente il delitto di truffa aggravato ai sensi dell'art. 640 cpv. n. 1 C.P., nonostante nella fattispecie nessun danno sia stato sopportato daLL Stato Italiano o da Ente Pubblico (CI IV); 7) erronea applicazione di Legge e vizi di motivazione per avere ritenuto gli estremi del delitto di cui agli artt. 319-321 nel rapporto tra IG e LA (il "regalo" della barca non può essere qualificato come retribuzione illecita, come tale percepita dal pubblico ufficiale, di un atto contrario ai doveri d'ufficio, tra l'altro in alcun modo individuato (IG II, LA V);
8) erronea applicazione di Legge e vizi di motivazione per avere ritenuto la compatibilità tra i delitti di truffa aggravata e corruzione contestati al CI, ritenuto socio e addirittura finanziatore del IG, non potendo ritenersi che la partecipazione del CI alla illecita attività realizzata dal IG costituisca profitto del delitto di corruzione invece che vere e proprie ripartizioni di utili sociali (IG III, CI VII);
9) violazione di Legge e vizi di motivazione per avere ritenuto compatibili i reati di corruzione e interesse privato in atti di ufficio (artt. 319-321-324) contestati a IG e CI (IG III u.p., CI VIII);
10) violazione di Legge e vizi di motivazione in ordine all'affermato concorso "per determinazione" da parte del CI nei falsi commessi dal LA (CI VI);
11) erronea applicazione degli artt. 476-490 C.P.- in relazione alla contestata soppressione di bollette di accompagnamento, semplici stampati non completati né firmati (capo I) oppure semplici copie (capo C1) ; in entrambi i casi, quindi, fatto non punibile (LA IV);
12) violazione dell'art. 603 C.P.P. per la negata rinnovazione parziale del dibattimento (CI I, UR I, LA VI);
13) violazione di Legge e vizi di motivazione sulla sussistenza del dolo della ricettazione e, quindi, sulla sussistenza del delitto di cui all'art. 648 C.P. invece che la contravvenzione di cui all'art.712 C.P. (EZ IV-V);
14) violazione di Legge e vizi di motivazione sul fatto che il danaro rinvenuto in possesso della UR provenisse dai delitti ascritti al di lei marito CI nonché sulla consapevolezza, da parte della UR, della provenienza da delitto delle somme, nonché per avere ritenuto la ricettazione invece che il delitto di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 C.P. (UR II-III motivi aggiunti); 15) violazione di Legge in ordine al diniego del condono ex D.P.R. 865/86 sull'erroneo presupposto della inscindibilità del reato continuato (EZ III agg., LA VIII);
16) mancanza di motivazione in ordine al diniego della prescrizione (AT I, LA VII) ;
17) violazione dell'art. 129 C.P.P. in ordine al diniego dell'amnistia essendo stata l'aggravante ex 61 n. 7 C.P. contestata quando la causa di estinzione del reato si era già verificata (AM I);
18) vizi di motivazione in punto responsabilità (AM II-III);
19) erronea applicazione di Legge e vizi di motivazione in ordine alla negata riduzione della pena e alla mancata applicazione della diminuzione ex art. 442 C.P.P. (UR IV); e in ordine al diniego di attenuanti generiche e alla entità degli aumenti ex art. 81 cpv. C.P. (CI IX);
20) vizi di motivazione relativamente alla confisca delle somme, dei titoli, e di quant'altro in sequestro (CI X, UR V). La V sezione penale di questa Corte, alla quale erano stati assegnati i ricorsi, rilevato un contrasto di giurisprudenza sulla questione se la norma di cui all'art. 2 L. 898/86 sia in rapporto di specialità oppure di semplice sussidarietà rispetto a quella di cui all'art. 640 cpv. n. 1 C.P., con ordinanza 10.10.95 ha rimesso i ricorsi alle Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Procedendo all'esame dei motivi dei vari ricorsi nell'ordine sopra precisato, la Corte osserva:
1) omesso invio dell'informazione di garanzia: non sussiste alcuna violazione di Legge processuale e tanto meno l'asserita nullità ex artt. 178-179 C.P.P. della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi per non avere il P.M. - al quale gli atti erano stati trasmessi ai sensi degli artt. 243 cpv. e 244 Disp. Att. C.P.P. dopo la dichiarazione di nullità, per difetto di motivazione, dell'ordinanza di rinvio a giudizio emessa dal Giudice Istruttore - provveduto ad inviare agli imputati l'informazione di garanzia ex art. 369 C.P.P.. Ed infatti, a parte che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, dopo la regressione del processo, già pervenuto al dibattimento, alla fase delle indagini preliminari, non era stato compiuto alcun atto cui i difensori avessero diritto di intervenire e di conseguenza non vi era necessità di inviare l'informazione di garanzia, né questa era dovuta in relazione ad atti già compiuti secondo le disposizioni dell'abrogato C.P.P. che, ai sensi degli artt. 243 cpv. e 244 Disp. Att. C.P.P., conservano effetto nel corso ulteriore del procedimento.
L'informazione di garanzia - la cui funzione è quella di portare a conoscenza dell'indagato che si sta procedendo penalmente nei suoi confronti in maniera da consentirgli ogni opportuna e tempestiva difesa era nella fattispecie superata dal fatto che gli imputati erano già stati rinviati a giudizio secondo il vecchio rito e che la dichiarazione di nullità per difetto di motivazione dell'ordinanza del Giudice Istruttore non escludeva certamente l'intervenuta specifica contestazione degli addebiti e cioè un'informazione più "concreta" di quella prevista dall'art. 369 C.P.P.; dovendosi, poi, precisare che, come risulta anche dalle specificazioni contenute dall'art. 244 Disp. Att. C.P.P., pur dopo la dichiarazione di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio, il procedimento è rimasto sempre lo stesso, ancorché regredito alla fase delle indagini preliminari, e con conservazione di efficacia degli atti di polizia giudiziaria e degli atti istruttori già compiuti tra i quali va annoverata la comunicazione giudiziaria prevista dall'art. 304 C.P.P. 1930. 2) deposizione M.LL NI: la deposizione è stata assunta in piena aderenza alle norme degli artt.499 e 514 cpv. u.p. C.P.P.. Come sopra accennato il M.LL NI nel corso delle indagini aveva tra l'altro provveduto a sentire tutti i coltivatori che, sulla base della documentazione AIMA, risultavano avere venduto a Panigoní-OP quantitativi di tabacco per i quali l'AIMA aveva riconosciuto e pagato i "premi" e, in relazione a ciascuno di essi aveva "verbalizzato" le dichiarazioni rese circa i quantitativi conferiti nei singoli anni e i prezzi pagati da IG-OP;
aveva poi riassunto i dati numerici di cui sopra in prospetti nei quali in ordine alfabetico erano stati indicati i singoli coltivatori e i dati numerici (quantitativi-prezzi) relativi agli stessi. Quanto sopra premesso deve affermarsi che correttamente è stato consentito al teste di consultare gli atti in suo possesso , in particolare i menzionati "prospetti" - che sicuramente non costituivano "elaborazione peritale" " ... vera e propria consulenza tecnica del P.M." come sostenuto dal CI, non richiedendo essi alcuna specifica competenza tecnica (art. 220 C.P.P.)- in pratica "leggendo" i dati numerici da essi risultanti. L'art. 499 V comma C.P.P. prevede che il testimone possa essere autorizzato a consultare in aiuto della memoria documenti da lui redatti;
e il successivo art. 514 cpv. mentre vieta (fuori dei casi previsti dall'art. 511) la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria, prevede che l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone possa servirsi di tali atti a norma dell'art. 499 comma V e cioè "in aiuto della memoria", facoltà che, dopo la sentenza della Corte Cost. n. 24 del 31.1.92 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 195 IV comma C.P.P. (che prevedeva il divieto per ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni), va sicuramente esteso ai verbali delle dichiarazioni in questione. Ora il concetto di consultazione "in aiuto della memoria" deve essere correlato all'oggetto della deposizione;
se si tratta di accertamento "storico" che ha quindi uno svolgimento in fasi che restano vive nella memoria, ad es. una rapina, la consultazione (legittima) consisterà in più o meno rapido esame degli atti compilati, tanto essendo sufficiente a richiamare alla memoria quel "fatto" articolatosi in vari momenti che rendono il fatto complessivo in certo qual modo unico e diverso da altri fatti del genere;
con la conseguenza che, se pur dopo la consultazione il teste non è in grado di "ricordare", verrà meno il mezzo di prova non avendo il teste la possibilità di riferire nulla che effettivamente ricordi e non essendo, d'altra parte, consentita la lettura del documento che trasformerebbe la "consultazione" legittima in lettura vietata di atti.
Ma quando il teste debba riferire su fatti che implicano dati numerici "anonimi" -a volte, come nella fattispecie, addirittura in serie interminabile - la "consultazione in aiuto della memoria" non può realizzarsi altrimenti che attraverso la lettura dei dati risultanti da documenti redatti dal teste, o, nel caso di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, da verbali e altri atti di documentazione dell'attività da lui svolta che tali dati riportano. Senza che ciò si traduca nella violazione del divieto di lettura di cui all'art. 514 C.P.P.; come rilevato dai Giudici di merito tale norma verrebbe disattesa dalla utilizzazione per la decisione di un documento preformato rispetto al dibattimento, del quale venisse data una mera lettura, non già, come è avvenuto in questo giudizio, dall'acquisizione di elementi contenuti in quel documento per il tramite dell'esame e del controesame del testimone che, garantendo la pienezza del contraddittorio, consentono la piena espressione del diritto di difesa cui il contraddittorio è funzionale. 3) acquisizione prospetti: quanto alla legittimità dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei "prospetti riassuntivi" redatti dal M.LL NI, la questione non avrebbe più motivo di essere, considerato che l'affermazione della sentenza - secondo la quale il contenuto della documentazione in questione sotto il profilo probatorio era già desumibile dalla deposizione del M.LL NI- non è stata contrastata nei motivi di ricorso, neppure in quelli di EZ (I aggiunto) che riferiscono passi della sentenza richiamanti anche i menzionati "prospetti" al fine di dimostrarne l'utilizzazione fatta in sentenza.
Si rileva comunque che, una volta ritenuta la correttezza della "lettura" quale materiale di consultazione dei dati numerici riportati nei prospetti fatta dal M.LL NI nella sua testimonianza, sicuramente legittima risulta l'acquisizione dell'atto di cui è stata data "lettura" nei termini di cui sopra, sia in applicazione del principio generale di cui all'art. 515 C.P.P., da estendere al caso di "lettura" da parte del teste "in aiuto della memoria", sia perché una tale acquisizione sicuramente consentiva alle parti il controLL delle dichiarazioni del teste e quindi un più puntuale esercizio dei diritti di difesa. 4) prova dei fatti: le censure relative agli accertamenti riguardanti i quantitativi di tabacco effettivamente acquistati dai coltivatori produttori, "lavorati", e quindi esportati in Paesi terzi, sono sicuramente infondate, avendo i giudici di merito con ampie e logiche argomentazioni e corretta interpretazione delle normative CEE-AIMA e doganale dimostrato "inoppugnabilmente" che i quantitativi effettivamente acquistati etc. furono molto inferiori a quelli "fatti valere" ai fini del conseguimento dei premi AIMA, e che quindi vennero commessi tutti i falsi di cui ai numerosi capi di imputazione.
Si è detto "inoppugnabilmente" in quanto le conclusioni circa i quantitativi di tabacco effettivamente acquistati e lavorati sono state fatte derivare da tre "fonti" di prova, ciascuna delle quali logicamente idonea a giustificare, appunto, quelle conclusioni, e comunque costituente conferma dei risultati delle altre, e cioè:
la deposizione del M.LL NI;
la contabilità "nera" tenuta dalla AT e la documentazione bancaria, queste ultime due "trascurate" dai motivi di ricorso che nella sostanza investono solo la prima e soltanto sotto il profilo processuale sopra esaminato. In particolare la sentenza ha motivatamente escluso, in punto di fatto, l'acquisto di prodotto "sciolto" fuori contratto ma effettivamente introdotto nei magazzini e "lavorato", e ciò ha ritenuto evidenziando, da una parte, la mancanza di qualsiasi elemento di prova sul punto, dall'altra che la documentazione AT e bancaria, dalle quali risultavano tutte le operazioni commerciali poste in essere da IG - OP , facevano categoricamente escludere tali acquisti;
e, correttamente interpretando la normativa in materia di controlli doganali, ha evidenziato come in base a detta normativa (in particolare art. 21 Legge Doganale ma anche art. 160 R.D.
6.11.1930 n. 1643 "regolamento di servizio della Guardia di Finanza") la
Guardia di Finanza in generale procede ad un semplice "riscontro sommario ed esterno" dei colli e delle merci alla rinfusa aLL scopo di controllarne la corrispondenza rispetto ai documenti doganali che li scortano ... e solo quando "sussistano fondati sospetti di irregolarità" può chiedere al capo ufficio doganale che la merce sia sottoposta a "visita di controLL"; il che " ... evidentemente presuppone che, ove tali sospetti non sussistono, la guardia di Finanza provvede sempre e solo a una sommaria ispezione"; giungendo, quindi, alla corretta conclusione secondo la quale l'"attestazione di riscontro" apposta dalla Guardia di Finanza sui documenti doganali non costituiva certamente prova della rispondenza numerica e quantitativa della merce in transito con quella risultante dai documenti di accompagnamento, da contrapporre alle "vere" prove rappresentate da deposizione M.LL NI, documentazione AT e documentazione bancaria.
I ricorsi contestano con forza l'affermazione della sentenza secondo la quale, poiché la normativa CEE-AIMA stabilisce che il premio matura in un momento precedente i controlli doganali, e precisamente quando il tabacco esce dal magazzino con tutta la documentazione di riscontro redatta e vidimata dagli organi di controLL dell'AIMA, i controlli doganali" ... resterebbero pur sempre un post delictum e comunque una serie di operazioni sostanzialmente indifferenti e per le quali pretestuosamente si invoca un onere probatorio a carico dell'accusa".
Effettivamente non può condividersi l'affermazione secondo la quale il controLL doganale avverrebbe "post delictum" e cioè dopo la consumazione del delitto di truffa (o di queLL di frode comunitaria previsto dall'art. 2 L. 23.12.1986 n. 898). La circostanza che secondo la normativa CEE-AIMA il diritto al premio "maturi" quando il tabacco esce dal magazzino del trasformatore munito di tutta la documentazione degli organi di controLL AIMA non esclude che il delitto di truffa (o queLL ex art. 2 L. 898/86) si consuma quando il premio viene effettivamente corrisposto, potendosi prima di tale momento parlare soltanto di tentativo. Va peraltro rilevato che l'erronea affermazione di principio è stata fatta dall'impugnata sentenza soltanto quale argomento ad abundantiam e cioè " ... seppure si volesse, ma solo in via meramente ipotetica, prescindere dalle considerazioni già svolte circa la reale natura dei controlli effettuati negli spazi doganali ... "; questo era il punto essenziale, posto che, quale che fosse la esatta impostazione giuridica circa il momento consumativo del reato, è la "consistenza" dei controlli doganali che veniva addotta dalla difesa degli imputati per contrastare l'assunto riguardante i quantitativi di tabacco effettivamente acquistati e lavorati e sostenere, quindi, la corrispondenza al vero delle attestazioni del "controLLre" AIMA LA.
5) qualificazione giuridica dei fatti: passando al punto che ha determinato la rimessione dei ricorsi alle Sezioni Unite, e cioè se l'attività ingannatoria posta in essere dagli imputati abbia integrato gli estremi del delitto di truffa aggravata ovvero quelli del delitto di frode comunitaria previsto dall'art. 2 L. 23.12.1986 n. 898 - che, nella versione anteriore alla modifica operata con L.19.2.92 n. 142 sanzionava la condotta di "chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente per sé o per gli altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo agricolo di orientamento e garanzia..", il quale Fondo per la destinazione finale degli aiuti comunitari si avvale di organismi nazionali (in Italia: il Ministero delle Finanze e l'AIMA o altri enti per specifici settori)- sussiste effettivamente contrasto di giurisprudenza sul rapporto - di specialità o di semplice sussidiarietà intercorrente tra le due menzionate norme di Legge. Va premesso che, come si dirà subito, il contrasto non riguarda certamente la sussistenza o meno, nel reato di cui all'art. 2 L.898/86, degli estremi "induzione in errore" "ingiusto profitto"
"altrui danno" caratteristici del delitto di truffa ma erroneamente ritenuti dall'impugnata sentenza "del tutto assenti dal dettato dell'art. 2 ... "; laddove invece tale norma sostanzialmente li prevede, essendo evidente che l'esposizione di dati falsi è funzionale all'induzione in errore dell'AIMA e che il conseguimento indebito dei contributi, conseguente all'attività ingannatoria dell'esposizione di dati falsi e all'induzione in errore, costituisce "ingiusto profitto" con danno dell'AIMA. Il contrasto sul rapporto di specialità o di semplice sussidiarietà della norma di cui al menzionato art. 2 rispetto a queLL dell'art.640 C.P. è, invece, correlato in particolare al concetto di
"artifizi o raggiri".
Nel senso della "specialità" Sez. III 19.8.87n. 2528, Coluccio, afferma che "l'art. 2 L.23.12.1986 n. 898 ha introdotto nel sistema normativo una nuova e peculiare figura di reato, chiaramente speciale nei confronti della truffa, di cui ripete, specificamente, tutte le modalità esecutive della condotta e degli eventi naturalistici. Il rapporto di diversità dalla truffa si misura, da un lato, sul piano della specificità degli artifizi e raggiri, dall'altro, sul piano della particolare qualifica "comunitaria" dell'ente destinatario. Ne consegue, tra i due reati, un rapporto di specialità per specificazione, sul piano giuridico penale ... ;
l'esposizione dei dati falsi rappresenta, sul piano dinamico dell'azione, il risultato complessivo, visualizzato in via sintetica, di tutte quelle necessarie operazioni funzionari a dare credibilità all'esposizione fraudolenta della situazione ... ; ed è sul piano del disvalore costitutivo dell'offesa che si rinviene la definitiva conferma del rapporto di specialità".
NeLL stesso senso Sezione V 19.9.92 n. 9566, Archibusacci. Secondo altre decisioni, invece, il meno grave reato di cui all'art.2 L. 23.12.1986 n. 898 ricorre soltanto nel caso che l'agente si sia limitato alla semplice esposizione di dati e notizie false, laddove i fatti connotati da ulteriori più gravi elementi di frode ricadono nella figura della truffa (per tutte Sez. III 18.3.94 n. 8208, Cazzetta;
Sez. II 19.9.95, Sanfilippo;
Sez. II 13.6.88 n. 1623, Fani + 2). Sempre in tal senso Sez. II 6.11.92 n. 1053, P.G./Sarno, esclude il rapporto di specialità sostanzialmente equiparando la semplice "esposizione di dati e notizie falsi" alla semplice menzogna, inidonea ad integrare "artifizi o raggiri", precisando che " ...... il legislatore è intervenuto non già per ridimensionare il sistema sanzionatorio ...bensì per rafforzare la tutela penale e cioè riconoscendo la criminosità anche delle semplici esposizioni mendaci di dati richiesti dall'ente comunitario, onde evitare che il fenomeno rimanesse impunito aLLrquando, trattandosi di semplice menzogna e non essendo essa presentata in modo tale da assumere l'aspetto della verità e sorprendere l'altrui buona fede" - secondo l'espressione usata dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste nel suo intervento alla Camera dei Deputati in sede di discussione del disegno di conversione del citato D.L.- non potessero identificarsi artifizi e raggiri idonei alla punibilità a titolo di truffa".
Tesi, quest'ultima, contrastata dai ricorrenti i quali sostengono che "nella locuzione "artifizi e raggiri, ex art. 640 c.p. la dottrina e la giurisprudenza ricomprendono tutti quei comportamenti ingannatori che abbiano la capacità di indurre in errore il soggetto passivo del reato, tanto che si è giunti a considerare penalmente rilevante ... anche la condotta di colui il quale si sia limitato alla semplice menzogna o addirittura al silenzio" da tanto facendo derivare che il concetto di artifizi e raggiri non può in alcun modo essere posto in stretta correlazione con l'eventuale complessità che ha caratterizzato la condotta del soggetto attivo del reato, essendo sufficiente verificare la sussistenza di un rapporto di causalità tra gli artifizi e i raggiri, quali essi siano, e l'errore. E quindi, inquadrando in tale concetto anche la semplice "esposizione di dati e notizie falsi ... "di cui all'art. 2 L.898/86, affermano che detta ipotesi criminosa comprende tutti gli estremi del delitto di truffa con in più quelli "specializzanti" rappresentati, appunto, dalle "speciali" modalità esecutive. Queste Sezioni Unite ritengono che la norma dell'art. 2 L. 898/86 abbia carattere sussidiario e non di specialità rispetto al delitto di truffa aggravata.
Indubbiamente potrebbe riproporsi la questione se il concetto di "artifizi o raggiri" sia integrato anche dalla menzogna pura e semplice e cioè dalla menzogna che, anche senza particolari modalità ingannatorie "aggiuntive", abbia determinato l'errore nel soggetto passivo. Questione senz'altro seria, potendosi ritenere che - senza quella "forzatura" del concetto di artifizi e raggiri riconosciuta da dottrina e giurisprudenza e neLL stesso ricorso IG - la menzogna pura e semplice integra soltanto la condotta che induce in errore, ma non la condotta posta in essere con artifizi e raggiri. Con la conseguenza che la fattispecie dell'art. 2 L. 898/86, prevedendo soltanto una condotta menzognera ma non "artificiosa", non ricomprenderebbe gli "artifizi e raggiri" necessari per sostenere la tesi della "specialità" di detta norma rispetto a quella dell'art. 640 c.p.. Peraltro per escludere tale rapporto tra le due norme ed affermare viceversa queLL della sussidiarietà non è necessario risolvere la questione di cui sopra.
Ed infatti la fattispecie dell'art. 2 così come strutturata - in particolare menzionando soltanto l'esposizione di dati falsi senza aggiungere "o altri artifizi o raggiri"- rivela comunque chiaramente che la norma, nel vastissimo "ventaglio" di artifizi e raggiri, ha enucleato queLL di gravità minore rappresentato dalla semplice "esposizione di dati e notizie falsi" e, soltanto a tale condotta, non accompagnata da ulteriori "malizie" dirette all'induzione in errore del soggetto passivo, ha inteso collegare conseguenze più favorevoli in termini sanzionatori di quelle previste per il delitto di truffa.
Può quindi affermarsi, con Corte Cost. 10.2.94 n. 25 che, anche aderendo alla tesi secondo cui in linea generale il semplice mendacio è sufficiente ad integrare il delitto di truffa, " ...... tra gli elementi specializzanti che concorrono a distinguere, all'interno della fattispecie di truffa, l'autonoma figura di reato di cui all'art. 2 L. 898/86, vi sarebbe quindi anche un elemento negativo, costituito dall'assenza di elementi o modalità ingannevoli diversi e ulteriori rispetto alla mera falsa dichiarazione, si che, all'inverso, la presenza di questi ultimi determinerebbe, anche qui, la sussistenza del solo reato più grave". Ed aggiungere che, soltanto ritenendo la norma dell'art. 2 "sussidiaria" rispetto a quella dell'art. 640 c.p., la citata sentenza ha escluso l'illegittimità costituzionale della stessa per ingiustificato disparità di trattamento sanzionatorio riservato a coloro che indebitamente percepiscono aiuti comunitari per l'agricoltura mediante esposizione di dati falsi rispetto agli autori del reato di truffa;
inoltre richiamando il "fondamentale canone ermeneutico secondo cui, tra più significati possibili di una medesima disposizione, l'interprete deve escludere queLL di essi che non sia coerente con il dettato costituzionale".
Tale interpretazione trova conferma nel fatto che, come evidenziato nella sopracitata Sez. II 6.11.92 n. 1053, l'art. 2 L. 898/86 fu introdotto al fine di evitare che rimanesse impunito il conseguimento indebito di contributi comunitari mediante la mera esposizione di dati e notizie falsi;
tale iniziativa legislativa si collegava - come risulta dalla relazione alla proposta di Legge- "alla constatata riluttanza, nella pratica amministrativa e giudiziaria, ad identificare la mera esposizione dei dati e notizie falsi con la messa in opera di "artifizi o raggiri" e quindi a far rientrare il comportamento sopra descritto nella figura del reato di cui all'art. 640 c.p."; alla norma, quindi, veniva attribuita una funzione sussidiaria rispetto a quella concernente la truffa, che sicuramente trovava applicazione nel caso di condotte ingannatorie poste in essere con "malizie" supplementari alla mera esposizione di dati falsi e cioè con i veri artifizi e raggiri.
Né può dirsi - come afferma taluno dei ricorrenti che la "specialità" troverebbe conferma nella modifica dell'art. 2, operata dall'art. 73 L. 19.2.92 n. 142, con l'introduzione della frase "ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640 bis c.p." poiché da ciò semmai si deduce il carattere sussidiario e non speciale della figura criminosa rispetto a quella prevista dal codice. Quella frase infatti tende a rendere esplicita, in presenza di contrastanti interpretazioni, (come sopra precisato, parte della giurisprudenza faceva rientrare tra gli "artifizi e raggiri" la mera esposizione di dati falsi e quindi considerava l'art. 2 norma speciale rispetto a quella dell'art. 640 c.p. e, successivamente all'introduzione dell'art. 640 bis riguardante la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, anche rispetto a questa nuova norma), quella che era stata sin dall'origine l'intenzione del legislatore: e cioè che l'art. 2 sanzionava la semplice esposizione di dati e notizie falsi, laddove i fatti connotati da ulteriori più gravi elementi di frode ricadevano nella figura della truffa e, successivamente, in quella prevista dall'art. 640 bis c.p.;
6) sussistenza dell'aggravante ex art. 640, cpv. n. 1 c.p.:
assolutamente infondata la tesi dell'insussistenza dell'aggravante di cui all'art 640 cpv. n. 1 c.p. sostenuta dal CI sul rilievo che non vi era stato né per l'AIMA né per lo Stato Italiano essendo le conseguenze dei fatti de quibus ricadute sulla Comunità Europea.
Ed infatti, a parte la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale "ai fini della Legge penale anche la Comunità Economica Europea (CEE), il cui strumento finanziario di attuazione della politica agricola è il FEOGA, deve essere considerata come un ente pubblico del nostro ordinamento oltre che di queLL comunitario (per tutte Sez. VI 13.5.92 n. 7503, Micheloni;
Sez. II 28.9. 88 n. 17337, Corleone), va sottolineato che nel caso di truffe come quelle in questione il danno diretto ed immediato viene subìto dall'AIMA, ente pubblico che provvede alle erogazioni di sua competenza, nella fattispecie i premi all'esportazione, con fondi che, ancorché "forniti" dalla Comunità Europea, appartengono a detto ente nel cui bilancio vengono iscritti.
7) corruzione IG-LA: a parte l'ipotesi circa ulteriori "dazioni" al LA da parte del IG - che la sentenza ha fatto solo a titolo "accademico" per contrapporre un argomento "logico" all'argomento "logico" della difesa, secondo la quale il LA non si sarebbe "contentato" della barca NA SS e relativo motore a fronte delle imponenti somme di danaro lucrate da IG e LA- i Giudici di merito hanno congruamente dimostrato che il "regalo" fatto al LA era in diretta correlazione con le illecite prestazioni che questi avrebbe dovuto svolgere ponendo in essere, quale capocentro AIMA, tutte le false attestazioni necessarie alla realizzazione delle truffe;
non rilevando che il "regalo" risulti effettuato nel settembre 1984, a cavaLL, cioè, tra due periodi di attività delittuosa, circostanza questa che non potrebbe certamente escludere o far dubitare sulla sussistenza della corruzione propria antecedente (ma, contrariamente a quanto affermato nel ricorso LA, la modifica dell'art. 319 c.p. ad opera della L. 26.4.90 n. 86 non ha certamente eliminato l'ipotesi della corruzione propria susseguente) quantomeno in relazione all'attività delittuosa successiva alla data del "regalo". Quanto al rilievo per cui, considerata l'irrisoria entità della corresponsione, "piccolo donativo espressione della gratitudine etc. etc.", non può parlarsi di "retribuzione" per gli atti contrari ai doveri di ufficio -concetto che implica un rapporto di "proporzione" o di "corrispettività"e quindi di corruzione, si osserva in primo luogo che i giudici di merito hanno dimostrato che il vantaggio economico rappresentato dal "regalo" non era affatto disprezzabile, ma soprattutto che il concetto di "proporzione" - da intendersi peraltro nel senso di mancanza di sproporzione manifesta tra la prestazione del privato e quella del funzionario riguarda soltanto la corruzione impropria prevista dall'art. 318 c.p., - che, a proposito del danaro o altra utilità ricevuti dal pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, parla di "retribuzione" non dovuta - e non pure dell'art. 319, riguardante la corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, nel quale non si parla di "retribuzione" essendo sufficiente che la dazione sia correlata all'atto contrario ai doveri di ufficio che il pubblico ufficiale per l'accordo intervenuto deve compiere o ha compiuto.
8) Compatibilità tra truffa e corruzione nei rapporti IG CI: si sostiene, in sintesi, l'incompatibilità materiale dell'attività addebitata posto che, essendo il CI direttamente interessato tanto alla HI NT che alla OP, addirittura socio e finanziatore del IG, le somme da lui ricevute non potevano essere considerate remunerazioni connesse a controprestazioni illecite, e quindi profitto del delitto di corruzione, essendo vere e proprie ripartizioni di utili sociali. Il motivo è infondato in quanto, come dimostrato dall'impugnata sentenza, i benefici ricevuti dal CI furono il "compenso" per l'illecita attività svolta (i numerosissimi falsi ideologici) indispensabile al IG per realizzare le truffe;
più precisamente il CI apportò quale proprio "conferimento" alla società soprattutto quell'attività delittuosa come - sopra detto indispensabile al IG.
È quindi del tutto irrilevante che il prezzo della corruzione pagato al CI prescindesse dalla partecipazione deLL stesso alla gestione della attività del IG o consistesse proprio nell'essergli stata consentita detta partecipazione dalla quale sarebbero derivati gli importi poi ricevuti. In entrambe le ipotesi le due condotte - truffa e corruzione - sono realizzate e restano autonome.
9) Compatibilità tra corruzione e interesse privato in atti di ufficio nei rapporti IG CI: si sostiene l'inconciliabilità tra i due addebiti essendo il fatto lo stesso, e quindi la violazione del "ne bis in idem" sostanziale. Questa censura è fondata.
Ed infatti, premesso che, come già precisato al punto precedente e come risulta contestato ai capi Il, Ml, il CI "partecipava con profitto" alla gestione della "HI NT" e della "OP S.r.l.", il reato di abuso di ufficio a fini patrimoniali di cui all'art. 323 cpv c.p. - così qualificato l'addebito di interesse privato in atti di ufficio previsto dall'abrogato art. 324 c.p., commesso dal CI esercitando per vari anni quale direttore AIMA il controLL delle attività poste in essere dalle menzionate ditte - viene ad essere nella sostanza ricompreso nella specifica condotta di abuso a fini patrimoniali consistita nei fatti di corruzione finalizzati ai falsi poi perpetrati, contestati a CI e IG ai capi Hl, L1; dovendosi precisare che l'abuso di ufficio risulta essersi concretizzato nei fatti di corruzione finalizzati ai falsi (e, ovviamente, nella perpetrazione dei falsi) e non anche in altre condotte di strumentalizzazione dell'ufficio, pur possibili per l'attività di "controLLre - controllato" svolta per anni dal CI.
Sul punto, quindi, la sentenza deve essere annullata senza rinvio con eliminazione della pena inflitta per detto reato (mesi quattro di reclusione lire 460.000 di multa quanto a IG, mesi sei di reclusione lire 560.000 di multa quanto a CI). 10) Concorso di CI nei falsi commessi da LA: si sostiene che la sentenza si è limitata a motivare sui rapporti IG-CI senza fornire "la prova dell'effettivo attivarsi del CI per determinare il LA ai falsi in questione". Il motivo nella sostanza prospetta una generica censura in punto di fatto, come tale preclusa in sede di legittimità; va comunque rilevato che l'impugnata sentenza, anche attraverso il richiamo all'analisi accuratissima della vicenda fatta dai primi Giudici, ha dimostrato che le truffe realizzate dal IG con il sicuro concorso del CI necessariamente richiedevano le falsificazioni documentali poste in essere dal LA, diretto dipendente del CI (che, a sua volta, sovraintendeva ai controlli), il quale mai avrebbe preso un'iniziativa di falsificazione di dati così costante e ininterrotta senza l'accordo e anzi l'espressa esortazione del suo diretto superiore. 11) Soppressione di bollette di accompagnamento: come sopra detto si contrasta la condanna del LA sul rilievo che quelle indicate nel capo I erano semplici stampati non compilati né firmati, la cui distruzione quindi non era penalmente sanzionabile;
quelle previste dal capo Cl erano semplici copie e quindi il fatto non era punibile dato che l'art. 490 c.p. si riferisce soltanto agli originali. Va premesso che dalle sentenze di merito - che "trattano" nella stessa maniera i fatti di cui ai due capi di imputazione - risulta la mancanza, dai bollettari ricevuti in consegna dal LA, di numerose "copie" di bollette, specificamente indicate (in particolare, quanto al capo I, Sent. I grado pagg. 82-83) e che si trattava di atti già compilati e non,, quindi, semplici stampati. È vero che l'art. 490 c.p., richiamando soltanto le pene stabilite dagli artt. 476, 477 relativi rispettivamente agli atti pubblici ed ai certificati o autorizzazioni amministrative, e non pure a quelle dell'art. 478 (riguardante le copie autentiche di atti pubblici e gli attestati sul contenuto di atti pubblici o privati), non tutela dette copie ed attestati, per la cui distruzione, quindi si porrebbe la questione dell'inquadramento del fatto nell'ambito dell'art. 351 c.p. in altra previsione di reato. Ciò peraltro non interessa la fattispecie in quanto le c.d. " copie " delle bollette di accompagnamento, nella realtà tali non sono ma costituiscono, invece, atti pubblici essendo la bolletta in questione documento emesso in più originali o duplicati ( art. 1, D. M.29.11.78) - uno dei quali appunto, la c.d. "copia" che resta nel bollettario - e ciascuno avente la medesima natura giuridica degli altri.
È poi, indiscutibile (sulla base dei criteri affermati da S. U.10.10.81, Di Carlo) e non contestata la natura di atto pubblico delle bollette di accompagnamento emesse da funzionario AIMA nell'esercizio delle funzioni demandategli ai fini del controLL di cui al menzionato D.M. 31.3.79, attestanti una personale attività di verifica e di controLL da parte del pubblico ufficiale e facenti parte di un iter amministrativo che aveva come esito finale l'erogazione dei premi AIMA.
12) Sulla negata rinnovazione parziale del dibattimento:
denunciata in particolare sul seguente rilievo "il fatto che la causa sia in astratto "definibile aLL stato degli atti" non significa di per sé che l'acquisizione della prova richiesta non sia utile all'accertamento della verità sostanziale e a una diversa soluzione a liveLL di decisione".
Premesso che per quanto riguarda la ricorrente UR il motivo è assorbito dall'annullamento con rinvio per mancanza di motivazione, di cui si dirà in prosieguo, la Corte richiama il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza, per il quale anche nel vigente codice di procedura penale la rinnovazione del giudizio di appeLL ha natura di istituto eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il Giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere aLL stato degli atti.
E poiché con l'ordinanza impugnata, e di poi con la sentenza, la Corte di AppeLL ha motivatamente evidenziato l'insussistenza di tale situazione - in particolare, dimostrando i cospicui passaggi dì danaro da IG a CI e "l'inoppugnabilità" delle deduzioni tratte dalle tre fonti di prova dettagliatamente esaminate - il motivo è infondato.
13) Ricettazione EZ: in sintesi si contesta la consapevolezza della illecita provenienza del danaro ricevuto - e quindi gestito - dalla EZ deducendosi la completa estraneità della stessa all'attività lavorativa del marito e "la sostanziale omogeneità per la natura dei premi AIMA e l'attività imprenditoriale del IG ... " e che, al più, avrebbe potuto ritenersi la contravvenzione di cui all'art. 712 c.p., estinto per prescrizione. La Corte, rilevato che non si contesta la provenienza del danaro ricevuto e "gestito" dalla EZ con acquisto di certificati di deposito e con la sottoscrizione di quote Euro Antares per l'importo di lire 463.839.380, - nell'ambito della stessa operazione finanziaria cui aveva preso parte il CI che a sua volta aveva acquistato quote Euro Antares per l'importo di lire 1.255.000.000, interamente proveniente dal IG : osserva che i motivi sopra riassunti nella sostanza prospettano non vizi di motivazione ma una diversa valutazione delle risultanze processuali, preclusa in sede di legittimità, su un punto ampiamente motivato dai giudici di merito. Essi hanno correttamente ritenuto la piena consapevolezza da parte della EZ della illecita provenienza del danaro, evidenziando innanzitutto la ragionevole impossibilità di un convincimento di buona fede nonostante la "stranezza" di una gestione diretta, in prima persona, di così imponenti - somme di danaro riguardanti attività commerciale svolta dal di lei marito, quindi il fatto che si trattava di un "fiume di danaro" - assolutamente al di sopra delle capacità economiche del IG (già semplice funzionario AIMA)- comparso "improvvisamente" e al di fuori di qualsiasi ragionevole previsione, nell'ambito di una vicenda che vedeva protagonista il marito IG, l'amico-socio CI - direttore dell'ufficio AIMA anche lui arricchitosi improvvisamente - e il LA, dipendente di quest'ultimo ed ex collega del IG stesso.
Si tratta di elementi che, valutati globalmente secondo criteri di comune logica, giustificano il convincimento dell'impugnata sentenza. 14) Ricettazione UR: a differenza che nel caso della EZ, si contesta in primo luogo la provenienza delittuosa delle somme di danaro indicate nel capo di imputazione (Q1) e utilizzate, poi, per l'acquisto delle quote del fondo comune "Arca BB" e dei certificati di deposito "Efibanca"; quindi la consapevolezza di tale eventuale provenienza e comunque l'avere l'impugnata sentenza ritenuto la ricettazione invece che il favoreggiamento reale ex art. 379 c.p.. La prima censura è fondata e all'evidenza assorbe le altre di cui sopra (ivi compresa quella relativa al diniego di rinnovazione parziale del dibattimento) e quelle ulteriori riguardanti la pena - dovendosi soltanto rilevare, quanto alla mancata riduzione ex art.442 c.p.p., che tale punto non ha costituito oggetto di specifico motivo di appeLL - e la confisca.
Entrambe le sentenze di merito trattano soprattutto la posizione EZ estendendo alla UR le considerazioni fatte a proposito della prima;
in particolare, poi, la sentenza di appeLL limita il discorso specifico riguardante l'UR all'elemento soggettivo del reato, dopo avere in precedenza, trattando la posizione CI, parlato di "cospicuo passaggio di danaro in favore del CI e della moglie UR NA" risultati come effettuati dal IG, richiamando in proposito la sentenza del Tribunale, la quale " ... aveva offerto una analisi accuratissima, minuziosa e documentale, di tutta la vicenda e in particolare del flusso di danaro e dei giri contabili che esso aveva subito prima di entrare nella disponibilità del CI e della UR ... ".
Ora la sentenza di primo grado (pagg. 117 sgg.), mentre ha effettivamente ricostruito i vari passaggi del danaro che, ufficialmente pagato ai conferitori del tabacco, nella realtà era stato dirottato a favore del CI e della EZ, lo stesso non ha fatto quanto all'UR. Questa infatti è stata in toto accomunata al marito CI laddove l'imputazione a suo carico riguardava somme portate da quattro libretti bancari poi utilizzate per l'acquisto di quote del fondo comune "Arca BB" e di certificati di deposito "Efibanca", in relazione alle quali non è stata dimostrata, con l'indicazione dei vari "passaggi" così come fatto per il CI e EZ, la provenienza dai delitti ascritti al CI e comunque la correlazione con i fatti di cui al presente processo;
dimostrazione tanto più necessaria considerato l'assunto difensivo - sul quale non è stata ritenuta la necessità della richiesta rinnovazione parziale del dibattimento - che le somme in questione erano disponibili presso gli istituti di credito ancor prima che il IG iniziasse la sua attività. In conclusione, ravvisandosi sul punto carenza di motivazione la sentenza quanto all'UR deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di AppeLL di Lecce. 15) Condono ex D.P.R. 865/86: l'impugnata sentenza lo ha negato sul rilievo che "per quanto attiene all'operatività del reato continuato resta fondamentale il principio del tutto pacifico in dottrina e giurisprudenza, sulla natura globale della pena che si infligge per la continuazione e sulla sua conseguente inscindibilità; tale globalità impedisce di considerare i singoli reati, quod poenam, come distinte fattispecie penali aventi genesi e destino diversi, poiché l'indulto opera proprio sulla pena, quale causa estintiva della stessa".
Tale tesi viene contrastata da IG, EZ e LA, i quali sostengono che il reato continuato deve essere sempre scisso quando ciò comporti soluzione più favorevole all'imputato;
IG aggiunge che l'essere alcuni delitti successivi all'8.6.86 non potrebbe, comunque, costituire causa di revoca del condono, tale revoca potendo essere disposta solo quando il condono sia stato già applicato.
La Corte, in relazione al primo punto, conferma quanto già stabilito da queste Sezioni Unite con sentenza 16.11.1989, RE (in Cass. Pen. 1990, pagg. 594 sgg.) e condiviso dall'unanime dottrina formatasi sul D.P.R. 865/86 e dalla successiva giurisprudenza, e cioè che "in tema di applicazione dell'indulto a reati unificati con il vincolo della continuazione - sia nell'ipotesi in cui a ragione del titolo alcuni tra i reati unificati siano esclusi ed altri compresi nel provvedimento di clemenza, sia nella diversa ipotesi in cui alcuni dei reati siano commessi prima ed altri dopo il termine di efficacia previsto nel decreto di concessione del condono - il reato continuato, a meno che diverse disposizioni al riguardo siano dettate dal singolo provvedimento di clemenza, va scisso al fine di applicare il beneficio a quei reati che vi rientrano". Non condivide, invece, l'altro assunto in quanto, una volta operata la scissione del reato continuato al fine di procedere all'applicazione dell'indulto ai fatti commessi anteriormente al termine di efficacia previsto nel decreto di concessione, i fatti riacquistano la loro autonomia e quindi ben può verificarsi che quelli commessi successivamente integrino causa di revoca del condono, nella fattispecie quella prevista dall'art. 11 D.P.R. 865/86 che peraltro fa riferimento non ai fatti successivi all'8.6.86, come esposto nei motivi, bensì "alla data di entrata in vigore del presente decreto"; senza che, in contrario possa sostenersi che la revoca è ammissibile solo se il condono sia già stato applicato;
tesi che non trova ragionevole giustificazione neppure nel tenore letterale della norma del menzionato art. 11, ancorché neLL stesso si parli di revoca nei confronti di chi "ha usufruito" del beneficio che fissa il termine della revoca non dalla data di applicazione del condono ma da quella dell'entrata in vigore del decreto, e che inoltre stabilirebbe una disparità di trattamento tra chi venga condannato con la stessa sentenza per tutti i fatti in continuazione e chi viceversa, per altri fatti ritenuti in continuazione, venga condannato con sentenza successiva a quella che ha applicato il condono.
Dovendosi, poi, aggiungere che nulla esclude che formalmente la stessa sentenza applichi il condono in relazione a fatti in continuazione per i quali tale beneficio spetta e lo revochi considerata la condanna per fatti ricompresi nella continuazione commessi nel termine previsto per la recova: cosi come correttamente viene pronunciato da sentenza di condanna nel caso di concorso materiale dei reati.
Al fine di stabilire quali fatti siano ricompresi nel condono e quali possano dar luogo a revoca del beneficio, dovrà tenersi presente quanto in precedenza affermato in relazione alla data di consumazione dei delitti di truffa, che è quella in cui i premi AIMA sono stati effettivamente corrisposti.
Nei termini di cui sopra i ricorsi debbono essere accolti, peraltro riservandosi alla fase esecutiva ogni ulteriore determinazione;
per l'effetto estensivo la sentenza va annullata nel punto anche nei confronti del CI.
16) Prescrizione: LA sostiene che, essendo state concesse attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, il reato di truffa era già prescritto;
analogo discorso fa la AT. I motivi sono fondati.
L'impugnata sentenza ha escluso la prescrizione "essendo di ostacolo il riconoscimento del vincolo della continuazione che fa decorrere il termine prescrizionale dalla fine dì essa e cioè dal 1986" (LA) e "non essendo ancora decorso il termine" (AT). Ora, se è senz'altro vero che il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione (art. 158 I comma u. p. c.p.), è altrettanto vero che il "tempo necessario a prescrivere" è queLL previsto per i singoli reati in continuazione. Conseguentemente, essendo state concesse attenuanti generiche equivalenti, ai sensi degli artt.-157 I comma n. 4 e III comma, 160 c.p., il tempo necessario a prescrivere per i reati di truffa contestati a LA e AT e decorrente "dal 1986" era queLL di sette anni e mezzi, interamente decorso già all'epoca della pronuncia della sentenza impugnata. Da quanto sopra deriva l'annullamento senza rinvio in ordine alle truffe, con eliminazione, quanto a LA (la AT rispondeva soltanto per la truffa continuata di cui al capo O) delle pene inflitte a titolo di continuazione per tali reati, quantificate dai Giudici di merito in complessivi mesi quattro di reclusione.
17) Mancata applicazione dell'art. 129 C.P.P.: denunciata dal AM sul rilievo che, essendo stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di truffa aggravata soltanto ex art. 640 cpv. n. 1 (capo Dl), il Tribunale avrebbe dovuto immediatamente prosciogliere per amnistia ex D.P.R. 12.4.90 n. 75 senza avere il potere di contestare l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. preclusiva dell'amnistia, che era stata quindi contestata quando la causa di estinzione del reato si era già verificata.
Il motivo è infondato in quanto, come correttamente rilevato nell'impugnata sentenza, l'aggravante in questione "in fatto" era stata già contestata, dato che il capo di imputazione faceva riferimento a un danno patrimoniale di oltre 192 milioni di lire, sicuramente di rilevante gravità ai sensi dell'art. 61 n. 7 c.p.;
e quindi, al di là della contestazione effettuata in udienza dal P. M., mai il Tribunale avrebbe potuto pronunciare sentenza di amnistia appunto perché non ne sussistevano i presupposti.
Dovendosi poi rilevare che il proscioglimento prima del dibattimento per estinzione del reato è dall'art. 469 c.p.p. subordinato alla mancata opposizione (oltre che dell'imputato) del P.M., che viceversa a tale pronuncia si è opposto e correttamente ha proceduto alla formale contestazione dell'aggravante addirittura prima della stessa richiesta di proscioglimento.
18) Responsabilità di AM: viene contestata con i motivi 2-3, peraltro del tutto generici e assolutamente non contrastanti le specifiche argomentazioni della sentenza sul punto, e costituenti, anzi, pedissequa ripetizione di quelli di appeLL;
motivi che vengono esaminati (e considerati inammissibili per quanto testé detto ) soltanto agli effetti delle statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p. posto che anche per AM, a seguito della concessione di attenuanti generiche equivalenti, deve dichiararsi l'estinzione per prescrizione del reato di truffa, commesso nel 1986. 19) Diniego di attenuanti generiche e pena: CI denuncia erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p. e vizi di motivazione per avere la sentenza negato le attenuanti generiche prendendo in esame ai fini dell'applicazione in concreto della pena la vicenda nel suo complesso anziché ogni singolo episodio criminoso;
era stato infatti indicato come reato più grave ai fini della continuazione queLL di cui al capo o ricomprendente più episodi di truffa in relazione a ciascuno dei quali era sicuramente possibile riconoscere le attenuanti generiche;
inoltre CI era incensurato;
mancava la motivazione anche in relazione agli aumenti ex art. 81 cpv c.p. e inoltre l'entità complessiva della pena appariva sproporzionata.
Il motivo è palesemente infondato.
Nel giudizio sulla concedibilità o meno delle attenuanti generiche nel caso di reato continuato il giudice ha il più ampio potere discrezionale, nell'esercizio del quale può prendere in considerazione le caratteristiche del singolo fatto-reato isolatamente considerato se si tratti di circostanze di fatto riguardanti specificamente ed "esclusivamente" il singolo fatto ma, in caso contrario, ben può procedere ad una valutazione globale del complesso dei fatti in continuazione, essendo anzi evidente che è tale valutazione globale che consente di accertare aspetti fondamentali ai fini del menzionato giudizio quali la capacità a delinquere, l'intensità del dolo, la condotta del reo antecedente, contemporanea e susseguente al singolo fatto, etc.:
elementi tutti rilevanti nella individuazione della congrua pena per il "fatto più grave" ex art. 81 cpv. e per i fatti "in continuazione". E l'impugnata sentenza ha motivato nella maniera più ampia e corretta sia il diniego delle attenuanti generiche sia l'entità della pena per la "violazione più grave" e per gli aumenti ex art. 81 cpv. c.p., senza che possa ipotizzarsi nullità di sorta o un uso arbitrario del potere discrezionale per il fatto che la determinazione della pena per la "violazione più grave" ex art. 81 cpv c.p. sia stata fatta con riferimento ad un reato, a sua volta,
continuato (capo 0) invece che in relazione al più grave dei fatti in continuazione all'interno di detto reato.
20) Confisca: si sostiene da CI la mancanza di motivazione in ordine alla disposta confisca delle somme, dei titoli e di quanto altro in sequestro in sintesi sul rilievo che "era mancato un accertamento definitivo in ordine alla provenienza di tali beni, che solo nella indimostrata ipotesi accusatoria avrebbero costituito provento di attività illecita".
P. Q. M.
1) annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di AT CA e AM EL per essere i reati ad essi rispettivamente ascritti estinti per prescrizione;
2) annulla senza rinvio la medesima sentenza nei confronti di LA AR in ordine ai reati di truffa pluriaggravata per essere gli stessi estinti per prescrizione, ed elimina la relativa pena di mesi quattro di reclusione, determinando quindi la pena residua in anni tre mesi otto di reclusione;
3) annulla senza rinvio la stessa sentenza nei confronti di IG ER e CI NI in ordine al reato di cui all'art. 323 comma II c.p., così qualificata l'imputazione ex art. 324 C.P.,
perché ricompreso nel reato di cui agli artt. 319-321 c.p. , ed elimina le relative pene di mesi quattro di reclusione lire 460.000 di multa quanto al IG, e mesi sei di reclusione lire 560.000 di multa quanto al CI, determinando cosi le pene residue in anni otto mesi otto di reclusione lire 3.540.000 di multa per il IG, ed anni sette, mesi sei di reclusione e lire 3.940.000 di multa per il CI;
4) annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di IG ER, LA AR e EZ NA - e, per l'effetto estensivo, nei confronti di CI NI- in ordine all'applicazione del condono ex D.P.R. n. 865 del 1986, riservando alla fase esecutiva ogni ulteriore determinazione;
5) annulla l'impugnata sentenza nei confronti di UR NA e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di AppeLL di Lecce;
6)rigetta nel resto i ricorsi di IG, CI, LA e EZ e, agli effetti delle statuizioni civili, anche quelli di AT, AM e LA.
Roma, 24 gennaio 1996.