Sentenza 6 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, è affetto da inammissibilità per genericità il motivo con il quale la parte eccepisce l'inutilizzabilità di un atto (nella specie: intercettazioni telefoniche) senza indicare specificamente l'atto affetto dal vizio, poiché in tal modo quest'ultimo non può essere individuato dal giudice di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2008, n. 13946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13946 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 06/02/2008
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 197
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 12634/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'LT SE, n. a Minturno il 30.8.1956, OC IC, n. a Sperlonga il 29.9.1951, BE AC, n. a Campobello di Mazzara il 16.11.1943, D'LT AN, n. a Minturno il 12.1.1962;
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 30 maggio 2002;
udito il Procuratore generale, nella persona del sost. proc. gen. Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori, avv.to Enrico Falcolini del Foro di Roma per FI AC, avv. GAETANO MARINO del Foro di Latina per D'ER SE, AC IC e D'ER AN, in sostituzione dell'avv. Angelo Pamieri;
l'avv. Mattia Aprea del Foro di Latina per D'ER AN, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
D'LT PP, BE IA, D'LT NI e OC MI ricorrono per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Latina, per quanto interessa, nel mentre ha assolto i primi tre dall'imputazione di associazione finalizzata alla commissione di illeciti in materia di sostanze stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74), ha confermato la condanna di tutti e quattro per uno specifico episodio di concorso nell'importazione di quantità ingente di hashish (kg. 294, 130 circa), rideterminando la pena per i primi tre, a seguito dell'intervenuta assoluzione dal reato associativo.
I quattro imputati presentano ricorso a mezzo dei difensori con motivi sostanzialmente analoghi. Il D'ER SE propone impugnazione anche in proprio.
L'identicità delle questioni proposte consente, per ovvie esigenze di sintesi (art. 173 disp. att. c.p.p.) di enunciarli congiuntamente, pur con le specificità riguardanti la posizione individuale. A mezzo dei difensori vengono proposte, in rito, le seguenti doglianze comuni:
- si deduce che illegittimamente la corte di appello avrebbe rinnovato il dibattimento per acquisire i decreti di intercettazione telefonica, per corrispondere alla doglianza difensiva tesa a farne dichiarare l'inutilizzabilità dei relativi esiti;
per l'effetto, si sostiene che le intercettazioni non potevano essere utilizzate;
- si deduce comunque un ulteriore ragione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sostenendosi l'illegittimo utilizzo della motivazione dei decreti di autorizzazione, di convalida di quelli emessi in via d'urgenza dal pubblico ministero e di proroga siccome motivati per relationem in maniera illegittima attraverso generico rinvio ai provvedimenti del pubblico ministero e agli atti della polizia giudiziaria;
- si prospetta la nullità della sentenza impugnata deducendo come motivo di nullità assoluta la partecipazione ad un'udienza dibattimentale di magistrato della Procura della Repubblica di Latina, non appartenente alla DDA di Roma, trattandosi di processo per il reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, ricompresso tra quelli di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, attribuiti alla procura distrettuale antimafia;
- si prospetta ulteriore profilo di nullità della sentenza sul rilievo che sarebbe intervenuto un mutamento del collegio e quindi si sarebbe realizzata ipotesi di nullità assoluta di cui all'art. 525 c.p.p., comma 2;
- si lamenta ancora la nullità della sentenza laddove era stato riconosciuto legittimo il diniego opposto dal pubblico ministero secondo la disciplina ilio tempore applicabile all'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato, sul presupposto degli approfondimenti istruttori svoltisi davanti al giudice di primo grado Nel merito, poi, si articolano i seguenti ulteriori motivi comuni:
- si prospetta l'insussistenza dell'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, "sia sotto il profilo del numero dei compartecipi sia sotto il profilo dell'ingente quantitativo". Sotto il primo profilo, si deduce, da un lato, che i compartecipi non erano più cinque, bensì solo quattro, in ragione dell'intervenuta assoluzione di uno dei coimputati e, dall'altro, che era intervenuta l'assoluzione dal reato associativo;
sotto l'altro profilo, si contesta che il quantitativo della droga non poteva considerarsi ingente, siccome non idoneo ad incidere sulla media di stupefacente immesso sul mercato ci si lamenta del trattamento sanzionatorio, in particolare del non ritenuto giudizio di prevalenza delle attenuanti.
Sempre nel merito ciascuno dei difensori contesta l'affermato giudizio di responsabilità, ritenendo non concludenti gli elementi prospettati a carico, contestando ciascuno per quanto di interesse il contenuto e l'apprezzamento delle prove dichiarative ed intercettive. Infine, in proprio, D'LT PP deduce un ulteriore profilo di nullità della sentenza, sul rilievo che non sarebbe stato sottoscritto dal presidente il dispositivo letto in udienza. I ricorsi sono manifestamente infondati, e quindi inammissibili, per le ragioni che saranno esposte, congiuntamente, laddove imposto dalla comunanza della doglianza.
Evidentemente infondata è la doglianza sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, rispetto alla quale può porsi finanche un problema di reale interesse a farla valere. In vero, la corte di merito ha proceduto alla rinnovazione - per acquisire i decreti relativi alle intercettazioni - proprio per corrispondere puntualmente a doglianza sul punto sollevata dalle difese. Anzi, sotto questo profilo, sopperendo alla mancata allegazione da parte delle difese di quei decreti di cui si prospettava l'illegittimità con conseguente invocata inutilizzabilità degli esiti delle relative intercettazioni. Manifestamente infondata è anche la doglianza sulle intercettazioni telefoniche per evidente genericità.
Va ricordato, in proposito, che, quando si prospetta davanti al giudice di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche (cfr. art. 271 c.p.p., comma 1), l'eccezione, per i limiti intrinseci del giudizio di legittimità, può essere esaminata solo se l'atto inutilizzabile, o dal quale consegue l'inutilizzabilità, sia stato specificamente indicato e faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità. È pur vero che, trattandosi di motivo di natura processuale, alla Corte di cassazione sarebbe consentito di esaminare gli atti del fascicolo processuale al fine di verificare il fondamento dell'eccezione proposta, ma l'applicazione concreta di questo principio presuppone, comunque, che venga quanto meno specificamente indicato l'atto affetto dal vizio denunciato e che l'atto da esaminare sia contenuto nel medesimo fascicolo. Se, invece, questa indicazione non viene fornita deve ritenersi che il motivo sia inammissibile per genericità, non consentendo al giudice di legittimità di individuare l'atto affetto dal vizio denunciato. Mentre se l'indicazione viene fornita, ma l'esame dell'eccezione richiede l'acquisizione di atti o documenti o notizie di qualsiasi genere che non formano parte del fascicolo del processo, deve ritenersi che costituisca onere della parte richiederne l'acquisizione al giudice di merito, compreso quello d'appello, ed anche indipendentemente dalla formulazione di motivi di appello sul punto, in considerazione della rilevabilità delle ipotesi di inutilizzabilità anche d'ufficio e in ogni stato e grado del procedimento. Del resto, diversamente, verrebbe attribuito al giudice di legittimità un compito di individuazione, ricerca ed acquisizione di atti, notizie o documenti del tutto estraneo ai limiti istituzionali del giudizio di legittimità (cfr., Sezione feriale 22 agosto 2006, Tomasetti). Da ciò consegue per quanto interessa la manifesta infondatezza, per genericità, della doglianza con la quale si prospetta la mancanza e/o la illogicità della motivazione di decreti che le difese non hanno in alcun modo specificamente indicato, impedendo qualsivoglia controllo compatibile con i compiti del giudice di legittimità. Analoga sorte deve riservarsi alla pretesa nullità conseguente alla partecipazione ad un'udienza di magistrato della procura della Repubblica ordinaria e non di rappresentante della DDA. Deve ricordarsi che la direzione distrettuale antimafia è una "organizzazione interna" della procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo distrettuale, priva di rilevanza esterna o processuale ai fini dell' attribuzione dei poteri del pubblico ministero di iniziativa e di partecipazione al procedimento, tanto meno con conseguenze in termini di nullità in caso di espletamento delle relative funzioni da parte di magistrati diversi da quelli designati per la direzione distrettuale antimafia;
e ciò, del resto, anche in ragione del carattere tassativo dell'elenco delle nullità processuali (cfr. Sezione 2, 28 gennaio 2004, La Torre). Quanto alla doglianza basata sulla pretesa nullità conseguente al mutamento del collegio, se ne deve rilevare la genericità, non essendo state indicate le attività istruttorie asseritamente compiute con il precedente collegio che si assumono non essere state rinnovate, dovendosi del resto ricordare che il principio di immutabilità del giudice del dibattimento (art. 525 c.p.p., comma 2), coerentemente alla finalità di assicurare l'identità del giudice che emette la decisione e quello che ha presieduto alla raccolta delle prove ed alla relativa discussione, vale solo per la fase di istruzione, di discussione e di deliberazione, per l'effetto imponendosi, anche per tale ragione, affinché possa dedursi la nullità, la specifica indicazione di quale di queste attività non sarebbe stata rinnovata in caso di mutamento del giudice. Ciò che non risulta affatto desumibile dal contenuto dei ricorsi. Legittima è anche la statuizione relativa al giudizio abbreviato (resa in coerente applicazione della disciplina ilio tempore applicabile): gli approfondimenti istruttori svoltisi in primo grado (e, per vero, anche in secondo grado, giusta l'avvenuta rinnovazione del dibattimento), che hanno del resto importato decisioni in parte riduttive della prospettazione accusatoria originaria, confortano della esattezza della decisione. Non solo non è ravvisabile alcun vizio di motivazione, ma certo sul punto, in ragione della tassatività delle nullità, non è in alcun modo configurabile la prospettata nullità.
Del resto, le doglianze non tengono conto della motivazione sul punto correttamente già resa dal giudice di appello e, quindi, sono viziate da tal ulteriore profilo di inammissibilità per genericità. Infondata è la doglianza relativa all'aggravante di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 80.
Inconsistente è, in vero, il riferimento fatto dai ricorrenti al numero dei concorrenti, che non è preso in considerazione da tale disposizione di legge.
Infondata è la doglianza anche laddove fa riferimento - sia pure molto generico - all'influenza del quantitativo sequestrato su un non meglio precisato mercato.
Il quantitativo della droga sub iudice consentiva, infatti, senz'altro, di contestare l'aggravante speciale di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 80, comma 2, e, quindi, sul punto la motivazione del giudice di merito è senz'altro corretta.
Trattasi, infatti, di un quantitativo (circa 294 kg. di hashish) che si iscrive a pieno titolo della nozione di quantitativo ingente come ricostruito dalla costante giurisprudenza, secondo cui, come è noto, la base di partenza per ricostruire il concetto in parola deve essere rappresentato dal dato lessicale utilizzato dal legislatore con l'aggettivo "ingente", che indica uno dei livelli più elevati nella scala degli aggettivi di quantità ed esprime pertanto la necessità che questa, pur non immensa, sia peraltro in grado, alla luce delle caratteristiche della sostanza e delle dosi in concreto estraibili, di soddisfare un notevole numero di tossicodipendenti e per un periodo piuttosto lungo, saturando così una larga parte del mercato, ovvero producendo una modificazione notevole dell'offerta sul mercato (tra le tante, Sezione 5, 28 giugno 2000, Buscicchio ed altri;
Sezione 5, 20 gennaio 1999, Stolder;
Sezione 1, 15 dicembre 1998, Gerbino ed altro;
Sezione 6, 24 settembre 1998, Stomaci). Ciò che non può dubitarsi in relazione al quantitativo di che trattasi. Del resto, l'aggravante de qua è stata ritenuta, in giurisprudenza, anche per quantitativi anche di molto inferiori: in particolare, a complessivi Kg. 11,626 di hashish (Sezione 4, 1 marzo 2006, Carbone ed altri); a circa 24 Kg. di hashish (Sezione 4, 9 ottobre 2003, PM in proc. Bouzarriah;
a circa 30 Kg. di hashish (Sezione 6, 10 aprile 2003, Dattilo ed altri); ad un quantitativo di Kg. 35 di hashish, risultato idoneo al confezionamento di circa 100.000 dosi, tali da soddisfare il fabbisogno, per un giorno, di almeno 33.000 consumatori (Sezione 4, 29 marzo 2000, Osti ed altri);
a 1282 tavolette di hashish, pari a Kg. 147,747 (Sezione 4, 16 febbraio 2005, El Anhari). Per l'effetto, appare senz'altro corretto il ragionamento del giudice di merito.
Corretto è altresì il supporto motivazionale della decisione gravata, con riferimento al trattamento sanzionatorio, in particolare sotto il profilo del giudizio di comparazione tra le circostanze. Il giudicante ha fatto riferimento, in modo convincente ed ineccepibile, alla gravità oggettiva del fatto, attestata dal complessivo quantitativo della droga illecitamente importata. Trattasi di decisione ineccepibile e qui non sindacabile: il giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti ex art. 69 c.p., è infatti rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (cfr, ex pluribus, Sezione 3, 8 maggio 2007, Alia). Non possono trovare accoglimento neppure le doglianze che prospettano, con argomenti diversi, il difetto di motivazione sull'affermato giudizio di responsabilità.
Infatti, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., di recente, Cassazione, Sezione 4; 7 giugno 2007, Zuccotti;
Sezione 1, 10 luglio 2007, Brusca ed altri).
Or bene, ci si trova in presenza di una motivazione che - integrata in parte qua anche da quella della sentenza di primo grado, nella parte in cui questa è stata confermata - che tratteggia in modo convincente il compendio probatorio a carico attraverso una disamina degli elementi individualizzanti a carico - per ciascuno degli imputati - che non si presenta manifesta illogica, risultando analizzati in modo soddisfacente il contenuto delle prove dichiarative, quello delle intercettazioni, i rapporti individuali (ciò che vale, in particolare, per la posizione del proprietario del D'ER SE, proprietario dell'automezzo utilizzato per l'importazione).
Infondato infine è la doglianza relativa alla sottoscrizione del dispositivo. Anche ad ammettere che il dispositivo non sia stato sottoscritto dal presidente, varrebbe il principio in forza del quale la mancata sottoscrizione, da parte del presidente del collegio, del dispositivo della sentenza non da luogo alla nullità prevista dall'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. g), e comma 3, in quanto tale disposizione si riferisce alla sentenza nel suo complesso e non al solo dispositivo, la cui lettura in udienza non può dar luogo ad incertezze sul giudice che l'ha pronunciata (cfr. Sezione 6, 15 giugno 2005, Cultrera ed altri). Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti (v. sentenza Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in mille Euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2008