Articolo 22 della Legge 19 marzo 1990, n. 55
Articolo 21Articolo 23
Versione
7 aprile 1990
Art. 22. 1. Dopo l' articolo 640 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 640-bis. - (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). - La pena e' della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee".
Entrata in vigore il 7 aprile 1990
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