Articolo 8 del Decreto 2 luglio 1987, n. 287
Articolo 7Articolo 9
Versione
4 agosto 1987
Art. 8. Rappresentanza

E' fatto carico alle associazioni di produttori di disporre che un proprio rappresentante, scelto fra i soci o fra i membri del consiglio di amministrazione o fra i funzionari dipendenti dell'associazione assunti in forma stabile, presenzi alle operazioni di ritiro, offrendo ogni collaborazione alla commissione di controllo affinche' tutte le operazioni si svolgano in maniera regolare.
Le esigenze e le richieste dei produttori conferenti potranno essere rappresentate alla commissione di controllo soltanto per il tramite del responsabile delle associazioni di produttori.
Le stesse associazioni provvederanno altresi' ad assicurare che le operazioni di peso siano svolte da un proprio rappresentante.
La rappresentanza di cui al presente articolo deve essere attribuita con atto formale del consiglio di amministrazione dell'associazione e notificata all'assessorato regionale dell'agricoltura competente per territorio.
Entrata in vigore il 4 agosto 1987
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente