Versione
7 gennaio 2000
7 gennaio 2000
Art. 2. 1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella
presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 23 novembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 23 novembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Commentario • 1
- 1. Costituzione della repubblica ItalianaFulco Lanchester · https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ · 8 agosto 2020 · 1.5956392
[…] Si riporta di seguito l'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2: «1. […]
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Giurisprudenza • 48
- 1. Corte Cost., sentenza 06/12/2001, n. 381Provvedimento: […] Osserva in particolare l'interventore che la funzione della legge ordinaria, secondo il disposto dell'art. 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999, deve essere quella di stabilire particolari modalità del processo in funzione dell'innesto del nuovo principio costituzionale; […]Leggi di più...
- acquisizione di prove·
- processo penale·
- disciplina transitoria·
- dibattimento·
- prospettazione della questione in termini meramente ipotetici·
- manifesta infondatezza della questione.·
- manifesta inammissibilità.·
- non fondatezza della questione.