Sentenza 18 ottobre 2000
Massime • 2
In tema di istruzione dibattimentale, la lettura degli atti per sopravvenuta impossibilità di loro ripetizione è subordinata alla richiesta della parte interessata, potendo detti atti, in mancanza di tale richiesta, essere acquisiti, prevista specifica indicazione da parte del giudice, ai fini della decisione.
In tema di ricorso per cassazione, è affetta da genericità la censura con la quale la parte eccepisce la inutilizzabilità di un atto, senza dedurne, al tempo stesso, la rilevanza probatoria, nel contesto degli altri elementi di prova. (Fattispecie nella quale la difesa dell'imputato si è limitata a sostenere la inutilizzabilità di uno tra i molti verbali di interrogatorio, resi da un collaboratore di giustizia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/2000, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 18/10/2000
Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORESTE CIAMPA - Consigliere - N. 1631
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - N. 1507/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal P.G. presso la Corte d'appello di Catanzaro nei confronti di:
IA NI, nato a [...] il [...];
IA PE, nato a [...] il [...];
IA AN VA, nato a [...] il [...];
IA ET, nato a [...] il [...];
FA NI, nato a [...] il [...];
La OC EL, nato a [...] il [...];
e sui ricorsi proposti dai difensori:
- avv.ti Armando Veneto e IO Managò, di Di NA ZO, nato a [...] il [...];
- avv.ti Armando Veneto e PE Cucinotta, di IA EL, nato a [...] il [...];
- avv. PE Cucinotta, di DI EL, nato a [...] il [...];
- di IC NN, nato a [...] il [...]; di SA AN nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 18.2.1999 della Corte d'assise d'appello di Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza, i ricorsi e i motivi aggiunti;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del P.M.; per l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di IC NN, DI EL e SA AN;
per il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse di Di NA ZO e IA EL;
per la dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 in relazione all'art. 338 c.p.p., nonché di quelle relative al rito abbreviato e alla violazione dell'art. 111 Cost. e delle norme di attuazione;
Uditi i difensori degli imputati:
avv. Alfredo Gaito per Di NA e IC;
avv. Managò per Di NA;
avv. Veneto per IA EL;
avv. Cucinotta per IC, DI, SA e IA EL;
i quali tutti hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
nonché, in qualità di resistenti al ricorso proposto dal P.M., l'avv. Cucinotta per IA PE, IA ET e IA NI;
l'avv. LE Priolo per La OC;
l'avv. Anetrini per IA AN e FA NI;
i quali tutti hanno chiesto il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Assise di Reggio AB con sentenza 30.5.1997:
condannava alla pena dell'ergastolo per vari delitti - omicidio, tentato omicidio, detenzione e porto d'armi, associazione per delinquere di stampo mafioso, tentata estorsione:
- Di NA ZO (capi C, D, E, F, O, P, R);
- SA AN (capi M, N, R);
- IC NN, IA AN VA e DI EL (capi O, P, R);
- IA EL (capi O, P, R, U);
condannava alla pena di 7 anni di reclusione ciascuno La OC EL, IA NI, IA PE e FA IO per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo R), nonché alla pena di 5 anni di reclusione per lo stesso reato IA ET.
La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza 18.2.1999 - confermava la decisione nei confronti di Di NA ZO, IC NN e DI EL;
- assolveva SA AN dai reati di cui ai capi M, N, riducendo la pena per il residuo reato di cui al capo R ad anni 7 di reclusione;
- assolveva IA EL dai reati di cui ai capi O, P, riducendo la pena per i residui reati di cui ai capi R, U, ad anni 14 di reclusione;
- assolveva La OC EL, IA NI, IA PE, IA ET e FA IO dall'unico reato loro contestato (capo R) e IA AN VA da tutti i reati ascrittigli (capi O, P, R).
La sentenza della Corte di merito in primo luogo esamina le questioni preliminari proposte dalle difese degli imputati. In particolare, per quanto concerne le questioni riproposte in sede di ricorso per cassazione, si tratta:
a) Di NA ZO - della pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al P.M. dal coimputato FA NN, in violazione dell'art. 430 c.p.p.. Tali dichiarazioni vennero assunte successivamente alla emissione del decreto che dispone il giudizio. La sentenza respinge l'eccezione affermando che la norma pone la sanzione di inutilizzabilità soltanto in relazione agli atti per i quali è prevista la partecipazione ad essi dell'imputato o del suo difensore (nella specie il FA e non il Di NA). Le dichiarazioni del FA, pertanto, hanno effetto nei limiti di cui all'art. 513 e 238 c.p.p., oltre alla considerazione che l'esame è stato compiuto nell'ambito di altro procedimento penale in fase di indagini preliminari e che il provvedimento di acquisizione nel dibattimento dei verbali di detto esame aveva ad oggetto atti irripetibili essendosi il FA reso irreperibile;
b) Di NA ZO - della non opponibilità delle dichiarazioni del coimputato FA ex art. 238, e. 2 bis, c.p.p., in quanto secondo il testo della norma all'epoca vigente non veniva soddisfatta la condizione della partecipazione all'atto della difesa dell'imputato (Di NA) o del suo assenso all'acquisizione. La sentenza respinge l'eccezione in quanto la sentenza 361/1998 della Corte costituzionale ha reso sul punto la norma priva di effetto;
c) tutti gli altri imputati condannati (ad eccezione di Di NA e FA) - per non essere stato disposto l'esame del FA in base alla norma transitoria (art. 6 l. 7.8.1997, n. 267). La sentenza respinge l'eccezione in quanto il novellato art. 513 c.p.p. rende utilizzabili i verbali di esame nel caso di irreperibilità del coimputato, con il solo limite del riscontro estrinseco alle dichiarazioni acquisite - peraltro non utilizzate nella motivazione della decisione stessa.
In secondo luogo indica i mezzi di prova utilizzati: le chiamante in correità dei coimputati in procedimenti connessi (FA NN, GI NN, BA PP, ON VA), di cui analizza l'attendibilità; i sequestri;
i rilievi di polizia giudiziaria;
le perizie autoptiche;
le dichiarazioni testimoniali;
le registrazioni magnetofoniche;
la confessione di FA NN. In terzo luogo prende in esame partitamente i singoli episodi delittuosi e il reato associativo.
Ricorre il P.G. presso la Corte d'appello di Catanzaro per illogicità della motivazione, in quanto, premessa l'esistenza della struttura associativa criminosa ruotante intorno alla figura di IA ME, operante in AB nel territorio di San Lorenzo, disconosce la filiazione da essa dell'organizzazione finalizzata al traffico di droga costituitasi in OM, a Cermenate, ad opera di stretti congiunti dello stesso IA assolti dal reato associativo (IA NI, IA PE, IA AN VA, IA ET, FA NI e La OC EL). Ricorre la difesa del Di NA (avv. Veneto):
a) proponendo questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p. nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni del coimputato, rese anche nell'ambito di un procedimento diverso instauratosi successivamente al decreto che dispone il giudizio, non possano essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso. In concreto si è verificato che il coimputato FA era stato escusso nel corso del dibattimento dal P.M. in altro procedimento, mentre nel procedimento principale non era stato possibile sottoporlo ad esame in quanto nel frattempo resosi irreperibile. Si era pertanto proceduto all'acquisizione dei verbali ex art. 328, e. 3, c.p.p.;
b) denunciando la violazione di legge (artt. 238 e 430 c.p.p.) per essere erroneo considerare i predetti verbali utilizzabili ex art. 238, dovendosi considerare gli interrogatori come attività integrativa di indagine ex art. 430 c.p.p.;
c) denunciando la violazione dell'art. 192 c.p.p. e la mancanza di motivazione per avere la sentenza impugnata omesso di valutare la credibilità intrinseca dei collaboratori FA e GI, in particolare per quanto riguarda: la composizione del gruppo di fuoco responsabile dell'omicidio di AG ME e il movente dell'omicidio; gli elementi individualizzanti per l'omicidio di IT NO;
d) lamentando la mancanza di motivazione in ordine al reato associativo, al diniego delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena.
La difesa del Di NA (avv. Managò), propone ulteriori motivi:
a-1) illogicità della motivazione in relazione agli artt. 238, c. 3, 430, 512, 513 c.p.p., in quanto la limitazione di cui all'art. 430 riguardante l'utilizzabilità delle attività integrative del P.M., non pone limiti alla eccepibilità ex art. 500, c. 2 bis e 4 e, per contro, vale sempre la norma dell'art. 238, c. 2 bis, che prescrive che le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione. Peraltro l'omesso esame del coimputato FA, importava che a norma del novellato art. 513 venisse data lettura delle sue dichiarazioni rese al P.M. e di quelle rese nell'ambito del confronto con il GI. Ed ancora non era "imprevedibile" che il FA si rendesse irreperibile nella fase dibattimentale, onde ben poteva essere svolto un incidente probatorio, ovvero essere acquisita la prova ex art. 467 nella fase degli atti preliminari al dibattimento.
b-1) illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. in quanto la Corte di merito doveva verificare anzitutto la credibilità del dichiarante, in secondo luogo l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, e in terzo luogo l'esistenza di riscontri come dati di fatto autonomi rispetto alla chiamata. Inoltre la Corte non poteva scindere al loro interno le dichiarazioni dei collaboranti quando riferite allo stesso episodio criminoso. Nè poteva argomentare sulla cosiddetta "confessione stragiudiziale", ossia sulle dichiarazioni riferite da altri collaboranti come direttamente ricevute dall'autore del delitto. L'attendibilità non poteva risultare dal solo fatto di appartenere alle cosche o dalla confessione di avere partecipato ai fatti delittuosi (Peraltro, come nel caso del FA, quando il ruolo di "pentito" era meramente strumentale, o, per ciò che concerne il confronto GI-FA, quando le loro dichiarazioni erano contrastanti). Alla luce di queste doglianza la difesa esamina quindi partitamente le singole imputazioni;
c-1) violazione di legge in relazione al diniego di concessione delle attenuanti generiche e alla entità della pena inflitta. Con un primo motivo aggiunto la stessa difesa (avv. Managò) chiede, alla luce delle modifiche al c.p.p. introdotte dalla l. 16.12.1999, n. 479, il giudizio abbreviato e la relativa diminuzione di pena, in quanto la relativa istanza non poteva essere proposta essendo il rito escluso per i reati che prevedono la pena dell'ergastolo. Con un secondo motivo aggiunto evidenzia che il FA si è volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte della Corte d'assise, onde si rende applicabile il nuovo testo dell'art. 111 Cost. e della l. 25.2.2000, n. 35, in relazione alla quale ultima -
se interpretata in senso pregiudizievole all'imputato - propone questione di legittimità costituzionale.
Ricorre la difesa (avv.ti Veneto e Cucinotta) di IA EL proponendo gli stessi motivi sostenuti dalla difesa Di NA di cui al precedenti punti a) e b). Lamenta la mancanza di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 416 bis (dove la condanna viene giustificata, a differenza dell'assoluzione dei fratelli, per il solo fatto di essere rimasto in San Lorenzo e per la contestazione del reato di tentata estorsione). Si duole della violazione di legge e della mancanza di motivazione in ordine al reato associativo, essendo la prova basata su registrazioni di cui sono incerti gli interlocutori e insicura la trascrizione. Contesta, infine, la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione fra i due reati residui, al diniego delle attenuanti generiche, alla entità della pena inflitta. Con motivi aggiunti (avv. Cucinotta) il IA eccepisce la violazione dell'art. 267 c.p.p. in relazione alla conversazione registrata fra NG EL e IA EL, in quanto l'intercettazione era stata disposta dalla polizia senza autorizzazione del gip (con conseguente inutilizzabilità della prova ex artt. 191 e 271 c.p.p.). Con ulteriori motivi chiede l'applicazione del rito abbreviato. La difesa (avv. Cucinotta) di DI EL, IC NN e SA AN, con motivi unici si duole della violazione di legge e della carenza e illogicità della motivazione in relazione alla inattendibilità delle dichiarazioni dei coimputati FA e GI e all'assenza di riscontri;
nonché della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Con motivi aggiunti la difesa (avv. Cucinotta) del SA ribadisce le doglianze.
La difesa congiunta (avv.ti Gaito e Cucinotta) di Di NA, IC e DI, ribadisce il vizio di motivazione della sentenza impugnata e lamenta non essere stati integralmente esaminati i motivi di appello. Richiede inoltre la conversione della condanna alla pena dell'ergastolo in quella della reclusione per 30 anni per effetto dell'art. 30 l. 16.12.1999, n. 479. Infine invoca l'immediata operatività del novellato art. 111 della Costituzione. L'avv. Gaito (per Di NA, IC e DI) con ulteriori memorie ribadisce l'inutilizzabilità degli atti compiuti dal P.M. come attività integrativa ex art. 430 c.p.p., lamenta la violazione dell'art. 111 della Costituzione e propone questione di legittimità costituzionale della legge 35/2000 di conversione del d.l. 7.1.2000, n.
2. Ribadisce inoltre l'applicabilità della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., chiedendo l'eventuale rimessione del problema alle Sezioni Unite di questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il numero, la natura e la complessità delle questioni di carattere processuale prospettate dai diversi difensori degli imputati ricorrenti - questioni non sempre fra loro allineate comporta la disamina complessiva dell'intera vicenda al fine della identificazione dei temi sottoposti al giudizio di questa Corte e della loro soluzione in modo non frammentario. Soltanto in questo modo è possibile sviluppare coerentemente la decisione sulle eccezioni, non solo come singolarmente prospettate, ma nella loro globalità, così da evitare ripetizioni o affermazioni che altrimenti possono risultare limitate e parziali, come tali apparentemente elusive delle tematiche di indubbia consistenza proposte dalle difese.
2. Un problema di carattere assolutamente pregiudiziale riguarda la diminuente di pena conseguente alla richiesta di giudizio abbreviato:
richiesta formulata in conformità all'art. 609, c. 2, c.p.p., per essere sopravvenuta in pendenza dei ricorsi la l. 16.12.1999, n. 479, che ha esteso gli effetti favorevoli di cui all'art. 442 c.p.p. anche ai reati punibili con la pena dell'ergastolo.
Questa sezione della Suprema Corte con una pluralità di decisioni ha respinto analoghe istanze. In particolare con la sent. 4.7.2000, AF (nello stesso senso sez. 1^, 5.6.2000, Hasani) ha affermato che la nuova normativa in tema di giudizio abbreviato (entrata in vigore in pendenza dei ricorsi) in quanto ha natura prevalentemente processuale (al di là degli effetti sostanziali ad essa indirettamente connessi), non può trovare alcuno spazio di operatività nel giudizio di legittimità, atteso che con la peculiarità di questo è concettualmente incompatibile un risparmio di attività processuale, il quale costituisce la vera finalità di deflazione del dibattimento, ispiratrice del rito abbreviato. Peraltro, l'art. 4 ter l. 144/2000, di conversione del d.l. 7.4.2000, n. 82, elimina ogni residuo dubbio sulla infondatezza della richiesta avanzata da taluno dei ricorrenti. La disciplina transitoria della norma citata, infatti, limita la possibilità, in relazione specificamente ai processi in corso riguardanti reati punibili con la pena dell'ergastolo, di avanzare richieste di giudizio abbreviato alle sole fasi di merito (siano esse di primo grado, di secondo grado o di rinvio), senza fare alcuna menzione del giudizio di cassazione. Ciò comporta che, in sede di legittimità, restano immutate le regole secondo cui la correttezza giuridica della decisione oggetto del ricorso e dell'iter processuale seguito per giungere alla stessa non può che essere sindacato alla stregua della legge all'epoca vigente e non di quella eventualmente sopravvenuta. La disciplina processuale del rito abbreviato è certamente caratterizzata da innegabili riflessi di natura sostanziale, visto l'effetto premiale sul piano sanzionatorio per l'imputato; il che induce a pensare a situazioni che, pur simili nella loro struttura sostanziale, finiscono per soggiacere a regole processuali diverse, in dipendenza di eventi meramente casuali. In realtà, però, il riverbero che l'operatività di un istituto processuale può avere su di una situazione sostanziale non è idoneo ad annullare o a svilire la connotazione tipicamente processuale dello stesso istituto (nella specie il giudizio abbreviato).
Non va sottaciuto che l'effetto sostanziale della riduzione di pena che a tale giudizio consegue è in stretto e ineludibile rapporto di dipendenza con una precisa scelta processuale, praticabile solo nel rispetto delle modalità e dei tempi fissati, con rigida scansione, nel codice di rito.
Nè è legittimo fare leva sulla norma dell'art. 2, c. 3, c.p. in materia di successione delle leggi nel tempo per sostenere la retroattività della più favorevole normativa sopravvenuta in materia di giudizio abbreviato, e ciò per la semplice ragione che tale normativa non integra il concetto di "legge penale", dovendosi per tale intendere solo quella il cui contenuto incide direttamente sul precetto o sulla sanzione.
Conclusivamente, il principio cui soggiace la normativa in esame altro non è che l'applicazione alla materia processuale della regola generale della irretroattività di ogni legge, stabilita dall'art. 11, c. 1, delle disposizioni sulla legge in generale. Non vi è pertanto ragione per rimettere la decisione della questione alle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, essendo l'orientamento prima descritto costantemente seguito da questa Sezione.
3. Superate le questioni concernenti l'applicabilità del rito abbreviato in sede di giudizio di legittimità, questa Corte rileva che il nodo essenziale intorno al quale ruotano le eccezioni sollevate dalla difesa riguarda l'utilizzabilità o meno delle dichiarazioni rese dal coimputato FA NN al P.M. dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio (in sede di attività integrativa, secondo una prospettazione difensiva;
in altro procedimento, secondo una diversa prospettazione): coimputato divenuto irreperibile nel corso del procedimento di cui si tratta (irreperibilità peraltro sin dall'inizio prevedibile, secondo la tesi difensiva).
Le dichiarazioni sono state rese nel corso degli interrogatori 27 e 29 febbraio, 1 e 11 marzo, 1 aprile e 24 maggio 1966. A tutti questi atti è stato presente il difensore del FA, ad eccezione di quello del 24 maggio, per il quale comunque era stato ritualmente avvisato.
Ad esse si aggiungono le dichiarazioni rese nel confronto fra lo stesso FA e GI NN in data 4.3.1966. La rilevanza del tema è determinante, in quanto dalla utilizzabilità delle dichiarazioni del FA (salvo quanto si dirà in prosieguo in ordine alla valutazione dei dati probatori) può dipendere la decisione di responsabilità degli attuali imputati in ordine ai più gravi reati contestati.
4. Ritiene questa Corte che gli interrogatori del FA (e il confronto con il GI) non costituiscano attività integrativa di indagine del P.M. ai sensi dell'art. 430 c.p.p. La Corte d'assise di primo grado li aveva inquadrati nell'ambito della previsione di cui all'art. 238, c. 3, c.p.p., allora vigente, disponendone l'acquisizione come atti irripetibili compiuti in procedimento connesso ex art. 210 c.p.p., essendo stati resi in altro procedimento, relativo ad altri fatti e ad altri imputati. La Corte d'assise d'appello ribadisce l'absunto, correlando la disposizione dell'art. 238 con quella di cui all'art. 513 c.p.p. Che non si tratti di attività integrativa del P.M., oltre l'esatto rilievo che gli interrogatori sono stati resi in altro procedimento, vale la considerazione che gli atti predetti non possono assumere valore di prova non entrando a far parte del fascicolo processuale a norma dell'art. 433 c.p.p. Peraltro gli atti "integrativi", stante la loro peculiarità, impongono la presenza del difensore dell'imputato nei cui confronti possono essere eventualmente utilizzati - non già del solo difensore della persona cui direttamente si riferiscono (come nel caso dell'interrogatorio del coimputato). Il che, nella specie, non si è verificato, essendo stato sempre presente il solo difensore del coimputato (FA), salvo in un atto di cui oltre si tratterà, e non quelli degli attuali ricorrenti.
La tesi dell'attività integrativa del P.M. appare una forzatura logica, a fronte di un quadro processuale di natura diversa.
5. Non è ravvisabile neppure l'ipotesi di cui all'art. 238, c. 3, c.p.p., che riguarda l'acquisizione di prove di altro procedimento
"assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento". Nel caso in esame, in effetti, non si è trattato di una richiesta di acquisizione di prove altrimenti assunte, bensì di una documentata procedura di acquisizione di verbali di interrogatorio secondo la procedura disciplinata dall'art. 210 c.p.p. e, conseguentemente, dall'art. 513 dello stesso codice.
L'art. 513, c. 2 ult. p., c.p.p. vigente al tempo del giudizio di primo grado (conclusosi anteriormente all'entrata in vigore della legge 7.8.1997, n. 267, di modifica di questa norma) disponeva che, quando le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'art. 210 (quale appunto il FA), "se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni". Il FA, imputato nel medesimo procedimento e coimputato in altro procedimento, si era reso irreperibile, onde correttamente veniva disposta la lettura (ovvero l'acquisizione - come oltre si specificherà) delle sue dichiarazioni. Alla data della pronuncia di primo grado, pertanto, non si era verificata alcuna violazione della legge processuale.
In sede di giudizio di appello i difensori, richiamandosi al nuovo testo dell'art. 513 c.p.p., riformato dalla l. 267/1997, e in particolare alla disciplina transitoria di cui al c. 5 dell'art. 6, chiesero l'esame del dichiarante FA. Ne fu invano disposta la citazione, stante il perdurare della sua irreperibilità. Di conseguenza le sue dichiarazioni vennero ritenute utilizzabili, nel senso della possibilità di essere valutate come prova dei fatti in esse affermate "se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova".
6. Con la legge del 1997 la norma dell'art. 513 è stata integrata nel senso che la lettura delle dichiarazioni (ex art. 512) è ammissibile "qualora la impossibilità (di ottenere la presenza del dichiarante) dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento della dichiarazione". Si tratta di disposizione processuale di immediata applicabilità, con riferimento ai procedimenti in corso sia pure in un grado successivo a quello del compimento dell'atto. Occorre pertanto verificare se il nuovo disposto normativo sia stato rispettato, pur nella vigenza della norma processuale preesistente. Il problema, a questo punto, appare duplice.
In primo luogo si deve accertare se effettivamente la circostanza della sopravvenuta irreperibilità del dichiarante (FA) fosse prevedibile. La difesa contesta tale circostanza sulla base del fatto che il dichiarante era già stato condannato e rischiava ulteriori gravi condanne per i procedimenti in corso a suo carico. L'argomento appare destituito di fondamento in quanto la "Il prevedibilità" di cui si discute comporta all'evidenza un giudizio ante. La valutazione della eventuale fuga del dichiarante, pur in presenza delle condanne pronunciate o temute, non può prescindere dalla considerazione che il dichiarante stesso era sottoposto ad un programma di protezione (circostanza pacifica in atti), onde fruiva di una situazione assolutamente di favore sia in relazione alla sua (all'epoca) condizione di imputato, sia in prospettiva di quella di condannato, nella piena consapevolezza che il sottrarsi al programma lo esponeva a tutti i rischi connessi alla perdita della protezione. È superfluo evidenziare che chiunque, per evitare le conseguenze di una condanna, è un ipotetico candidato alla fuga. Ma è altrettanto vero che l'ipotesi della fuga (sia a livello normativo, sia nella interpretazione giurisprudenziale) deve essere fondata su elementi concreti, non essendo sufficiente la mera presunzione circa l'entità della pena già irrogata o irroganda. Il sottrarsi al programma di protezione non è in ipotesi da escludersi, ma ciò appartiene alla patologia, non già alla fisiologia di una condizione siffatta una volta bilanciati i vantaggi e gli svantaggi (non ultimo quello di esporsi alla ritorsione dei denunciati).
In secondo luogo si deve valutare il valore del riferimento all'art.512 c.p.p. A parte il contrasto fra le affermazioni difensive
(secondo alcune la lettura delle dichiarazioni non si sarebbe verificata, secondo altre sì), si deve in ogni caso considerare che la norma in questione non rende obbligatoria la lettura delle dichiarazioni la cui acquisizione viene disposta, ma la facoltizza, subordinandola alla "richiesta di parte". Ne consegue che l'acquisizione stessa non è inficiata dalla mancata lettura quando la stessa (come nel caso) non viene espressamente richiesta. Peraltro l'art. 511, c. 5, prevede l'indicazione degli atti utilizzabili per la decisione, in luogo della lettura degli stessi.
7. Una volta accertato che la citazione del coimputato (FA) è stata disposta ex art. 210 c.p.p. e che la sua sopravvenuta irreperibilità ha comportato l'acquisizione delle sue dichiarazioni ex art. 513 c.p.p., è necessario verificare la fondatezza o meno delle eccezioni di costituzionalità proposte dai difensori.
8. Una prima eccezione concerne lo stesso art. 513, e. 2, c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 cpv. Cost. nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni del coimputato rese in procedimento connesso non possano essere utilizzate contro gli imputati senza il loro consenso. In sostanza si ravvisa la disparità di trattamento e la violazione del diritto alla difesa nella situazione prevista dal comma 2, relativo alle dichiarazioni rese in procedimenti connessi, rispetto a quella prevista dal comma 1, relativo alle dichiarazioni rese dall'imputato nello stesso procedimento.
L'eccezione appare manifestamente infondata proprio in ragione delle sue premesse. Infatti le ipotesi di cui ai primi due comma della norma in esame sono obiettivamente diverse, onde vale il principio secondo cui non vi è violazione del principio di eguaglianza quando non vengono trattate in maniera eguale situazioni diseguali. Nella materia è intervenuta la sentenza 361/1998 della Corte costituzionale. La decisione, che ha analizzato dettagliatamente il comma 2, da un lato ha attenuato il rigore della inutilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato che si avvale della facoltà di non rispondere, dall'altro ha lasciata integra la disciplina relativa alla utilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato la cui presenza è divenuta impossibile per cause imprevedibili al momento in cui ha reso le dichiarazioni.
Per quanto, poi, concerne la valenza probatoria delle dichiarazioni stesse - come riflesso del pieno esercizio del diritto alla difesa - la stessa Corte costituzionale ha ribadito la piena efficacia delle regole dettate dall'art. 192 c.p.p.
9. Una seconda eccezione riguarda l'art. 1, c. 2 e 4, l. 25.2.2000, n. 35, di conversione del d.1 7.1.2000, n. 35, attuativo del nuovo testo dell'art. 111 Cost. Tale eccezione appare manifestamente infondata. La norma in esame non attribuisce valore di "prova legale" alle dichiarazioni di chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore. Al contrario pone la regola secondo cui tali dichiarazioni, se acquisite, in tanto sono utilizzabili, in quanto la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità. Il correttivo introdotto dalla stessa norma legislativa risponde al duplice fine di non disperdere un materiale indiziario altrimenti irrecuperabile e al tempo stesso di non elevare lo stesso materiale al ruolo di prova "piena", richiedendo da un lato riscontri estrinseci, dall'altro una verifica critica (quindi necessariamente sorretta da motivazione logica, come tale suscettibile di vaglio critico in sede di legittimità) da parte del giudice. In quest'ottica interpretativa non si può ravvisare alcuna lesione al diritto della difesa.
La questione, in relazione all'art. 111 Cost. nella nuova formulazione, è stata affrontata da una molteplicità di decisioni di questa Suprema Corte.
Sotto un profilo di carattere generale si è affermato (sez. 6^, 17.4.2000, Francica) che la successione tra leggi costituzionali nel tempo (nella specie la vecchia e la nuova formulazione dell'art. 111 Cost.), data l'identica collocazione gerarchica di questi atti normativi, determina l'abrogazione della legge costituzionale precedente che con la successiva si trovi in un rapporto di incompatibilità. Questa forma di caducazione circoscrive l'efficacia della legge anteriore al momento in cui si verifica il contrasto tra questa legge e quella nuova, momento che coincide con la data di entrata in vigore di quest'ultima.
Essa, lasciando salvi per il tempo trascorso gli effetti della legge costituzionale abrogata, opera per il futuro e non incide per il passato sulla validità degli atti legislativi ordinari: validità che essi hanno tratto dalla legge costituzionale precedente e che perdura per tutta la sua vigenza.
Peraltro l'applicazione retroattiva della norma ordinaria è stata esclusa espressamente per il giudizio davanti alla Corte di cassazione con il comma 4 dell'art. 1 del d.l. 7.1.2000, n. 35, quale introdotto in sede di conversione dalla l. 25.2.2000, n.35. Tale norma ribadisce ciò che in via interpretativa era già verificabile, ossia che l'applicazione delle norme probatorie si esaurisce nelle fasi di merito e che in sede di legittimità si deve accertare solo il pregresso corretto governo di tali norme.
10. In ultima analisi, posto che l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese ex art. 210 c.p.p. - di cui fin qui si è trattato - hanno valenza relativa, perché subordinate al vaglio dell'accusa e della difesa e soggette a determinate condizioni per essere valutate dal giudice, è necessario prima ancora di verificare il loro valore probatorio se esse siano state rese in conformità delle norme processualì. Ciò è certamente appurato per quanto riguarda in concreto le dichiarazioni del FA relativamente ai verbali di interrogatorio 1.2, 27.2, 29.2, 11.3 e 1.4 del 1966, poiché all'atto ha preso parte il difensore dell'indagato. Non altrettanto è a dirsi per il verbale di interrogatorio del 24.5.1966, in quanto all'atto - come evidenziato dalla difesa - non ha partecipato il difensore dell'indagato.
È fuor di dubbio che l'atto (ovvero il relativo verbale) non sono acquisibilì nel presente procedimento, essendo la sua nullità originaria opponibile erga omnes.
È altrettanto vero che le difese, pur contestando la validità dell'atto e dell'acquisizione probatoria del relativo verbale, non hanno in alcun modo posto in evidenza la rilevanza dello stesso ai fini della decisione da parte dei giudici di merito.
Sotto questo profilo la censura si appalesa generica, non essendo questa Corte di legittimità posta nelle condizioni di conoscere l'eventuale valenza probatoria, utilizzata nella decisione della Corte di merito, dell'atto indubitabilmente inutilizzabile. Peraltro la molteplicità delle dichiarazioni convergenti dello stesso coindagato, di cui la sentenza impugnata dà atto fornendo una valutazione globale delle sue dichiarazioni, non consente in questa sede di scindere le dichiarazioni contenute nei diversi verbali, in assenza di una specifica contestazione difensiva.
11. Il punto introduce necessariamente l'esame delle censure attinenti alla pretesa carenza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, per quanto riguarda particolarmente il Di NA, con riferimento all'art. 192, c. 2 e 3, c.p.p.
Innanzitutto viene in considerazione la credibilità del chiamante in correità FA NN. Che nel corso del procedimento, pur essendo sottoposto al programma di protezione, il FA si sia reso irreperibile, non inficia il valore intrinseco delle sue dichiarazioni, in quanto si tratta di un evento che riguarda esclusivamente una condizione soggettiva, ovvero una decisione personalissima assunta dal FA per ragioni che non riguardano i fatti di causa. La difesa argomenta che la "fuga" sarebbe sintomatica della inaffidabilità del soggetto, divenuto collaborante al solo fine di sottrarsi alle gravi conseguenze sul piano giudiziario dei reati commessi. La tesi non è fondata, poiché è di tutta evidenza che i collaboranti (salvo casi rarissimi di vere e proprie crisi di carattere morale) sono indotti a riferire circa le responsabilità (anche proprie) in relazione a gravi reati al solo fine di ottenere dall'apparato giudiziario benefici in termini di entità della pena e di usufruire correlativamente di garanzie per sè e per i prossimi congiunti contro possibili vendette dirette o trasversali. La successiva resipiscenza in quanto tale espone la persona a conseguenze sul piano personale, ma non impinge sulla rilevanza delle dichiarazioni rese, quando esse siano riscontrate. L'ordinamento giuridico, infatti, prescinde in ogni caso dalla "moralità" del collaborante, limitandosi ad offrire benefici premiali in cambio di informazioni sicure. Se la scelta ordinamentale sia a sua volta censurabile o meno sul piano morale, ciò non ha alcun rilievo dal punto di vista formale, dovendo la legge essere applicata (se costituzionalmente legittima) a prescindere dalle motivazioni che l'hanno ispirata.
Per quanto riguarda i riscontri, da un lato vi è la convergenza con le dichiarazioni di altro collaborante (sulle cui differenze marginali si dirà), dall'altro si pongono le verifiche desumibili da numerose circostanze estrinseche, attinenti alle modalità delle singole azioni descritte, al tipo di armi usate, ai moventi dei delitti.
Occorre, di conseguenza, esaminare partitamente i singoli episodi delittuosi, pur non sottacendo che la maggior parte delle doglianze si concretano in censure in fatto, improponibilì in sede di giudizio di legittimità.
12. Il primo episodio addebitato al Di NA (capi C e D) riguarda l'omicidio di AG ME.
Le doglianze di entrambi i difensori si appuntano essenzialmente sull'assenza di riscontri individualizzanti, sulla incertezza circa l'identità della terza persona che avrebbe partecipato all'omicidio (Caldara o SA), sulla non piena concordanza delle dichiarazioni dei due chiamanti in correità e di testimoni presenti al fatto. In realtà il riscontro circa le modalità dell'omicidio viene obiettivamente fornito dalla sentenza sulla base delle dichiarazioni dei congiunti della vittima (la moglie ER RO, la figlia AG RO) e degli accertamenti peritali in ordine al tipo di armi usate.
Quanto al movente del delitto (a dire del FA ordinato da IA ME per essere il AG "persona scomoda") esso trova riscontro, secondo la sentenza impugnata, sulla base degli accertamenti del maresciallo dei CC. Sframeli, che evidenzia l'originaria accusa (ritenuta ingiusta) mossa allo stesso AG (incarcerato, condannato in primo grado e assolto in appello) dell'uccisione del figlio dell'imprenditore EU LA. In relazione a questa vicenda sarebbe nato l'intento del AG di ottenere una sorta di riparazione da parte della cosca facente capo a IA ME, e al tempo stesso il suo avvicinamento alla cosca contrapposta Condello - Serraino - Rosmini, attuato già durante la sua carcerazione. Tale ultima evento è sottolineato sia dal GI che dal teste EL Di Fazio. Tutte queste circostanze concorrono univocamente, da un punto di vista logico, ad avvalorare l'assunto che fa risalire al IA la decisione di far sopprimere il AG e di affidare l'incarico a persone sicure (quali il Di NA).
Per quanto concerne la composizione del "gruppo di fuoco" che eseguì materialmente l'omicidio, la divergenza tra FA e GI circa il terzo componente non appare determinante, secondo la sentenza, posto che non viene in alcun modo in discussione la presenza del Di NA (insieme al FA, confesso). Sotto questo profilo la decisione impugnata non appare ne' priva di motivazione, ne' Mogica. Anche le divergenze circa i soggetti che in concreto fornirono le armi non appare decisiva, rispetto al dato oggettivo dell'avvenuta fornitura e dell'uso delle armi stesse nell'impresa criminosa. Altrettanto è a dirsi per quanto riguarda la divergenza, considerata del tutto marginale ai fini della valutazione della attendibilità dei chiamanti in correità, fra GI e FA sulla circostanza se la materia cerebrale schizzata dalla testa del AG abbia macchiato le scarpe del FA stesso piuttosto che quelle del Di NA. L'impugnata sentenza non esclude in ipotesi che le scarpe di entrambi siano state macchiate, ma a prescindere da questo rilievo rimane il dato (questo sì rilevante) della concordanza sulla presenza del Di NA al momento dell'uccisione del AG. Ed infine altrettanto insignificante appare la divergenza sul colore dell'auto degli assassini (grigia secondo la moglie della vittima, azzurro scura secondo il vigile presente alla scena), in quanto la concitazione del momento ben può avere lasciato impressioni visive diverse negli astanti.
13. Il secondo episodio addebitato al Di NA concerne il tentato omicidio di IT NO (capi E-F).
La difesa si duole dell'assenza di elementi di riscontro individualizzanti, onde la dichiarazione di responsabilità si fonderebbe su mere congetture, nonché della genericità dell'accusa di BA PP, della contraddizione del GI circa il luogo in cui era stata portata l'autovettura degli attentatori e del non significativo fermo di persona indicata in un primo tempo dai carabinieri (che stavano per procedere alla identificazione, ma l'uomo era riuscito a darai alla fuga) come NO AO, mentre secondo gli accusatori doveva trattarsi di IG PE. Le doglianze sono essenzialmente in fatto e non scalfiscono la ricostruzione dell'episodio quale operata in maniera coerente dall'impugnata sentenza. Essa, infatti, dà contezza della sostanziale coincidenza delle versioni del FA e del GI circa le modalità dell'agguato, le armi usate, la predisposizione della fuga interrotta dall'intervento dei carabinieri, la provenienza furtiva del veicolo: circostanze ulteriormente sorrette dalla deposizione BA che, se pure de relato, viene resa in epoca non sospetta. Quanto alla "confusione" dei carabinieri fra le persone del NO e del IG, la sentenza fornisce egualmente una spiegazione logica, dovuta alla somiglianza fra i due.
14. Il terzo episodio addebitato al Di NA, a IC NN e a DI EL concerne l'omicidio dello stesso IT NO (capi O-P).
Le difese degli imputati si dolgono delle contraddizioni esistenti fra la versione fornita dal FA e quella fornita dal GI e dell'assenza di elementi di riscontro indvidualizzanti. Inoltre lamentano l'inattendibilità dei collaboranti (in ordine alla quale si è già detto in precedenza al punto 11).
Le censure sono infondate. L'impugnata sentenza ricostruisce la scena del delitto sulla scorta delle dichiarazioni del FA (partecipe anch'egli all'azione criminosa) che si sviluppa secondo le seguenti sequenze: un'autovettura CI DE (rubata e con falsa targa applicata) con a bordo Di NA in qualità di autista, FA a lato del conducente e DI sul sedile posteriore, segue l'autovettura condotta dal IT a partire da Melito Porto Salvo;
FA è in possesso di un mitra e di una pistola cal. 9, DI di un fucile;
all'altezza del ristorante "Paradiso" in località Capo dell'Armi gli inseguitori affiancano l'auto del IT e DI con un fucile automatico esplode diversi colpi verso di lui;
il veicolo condotto da questi sbanda e urta un muro laterale, rimbalzando vero l'autovettura degli inseguitori, così da rendere difficoltosa la loro uscita dal lato sinistro del veicolo;
IT cerca di fuggire a piedi, viene raggiunto da altri colpi sparati da FA con una mitraglietta e cade ferito a terra;
FA esaurisce i colpi e mentre fa ritorno al proprio veicolo per ricuperare una pistola, DI esplode altri colpi al viso del IT con il fucile. I tre si allontanano e abbandonano il veicolo unitamente alla mitraglietta e al fucile in una stradina, dove li attendono IC e SA (secondo FA), solo IC (secondo GI). I mandanti sono ME IA (secondo FA), i tre fratelli IA, ossia ME, AN e EL (secondo GI). FA racconta i fatti per avervi partecipato in prima persona, GI de relato per averli appresi dal DI.
L'impugnata sentenza analizza dettagliatamente i riscontri. Essi sono dati, oltre che dalla concordanza delle dichiarazioni di FA e del GI (che riferisce la versione del DI) sulle modalità dell'agguato (salve le discordanze in ordine ai mandanti e al numero delle persone di sostegno per garantire la fuga), dalle dichiarazioni dei carabinieri, i quali accertano l'esattezza del luogo dell'agguato, l'impatto dell'autovettura del IT contro un muro, la sua uccisione fuori dal veicolo, la presenza sul terreno di bossoli per fucile e per un'arma parabellum cal. 9, il rinvenimento di un'autovettura del tipo e colore indicato, di provenienza furtiva e con targa sostituita, l'esistenza a bordo dell'autovettura di un fucile mitragliatore sul sedile anteriore e di un fucile da caccia a pompa sul sedile posteriore. Il perito attesta che le ferite del IT sono state cagionate da sei colpi esplosi da arma da fuoco parabellum cal. 9 e da tre colpi esplosi da un fucile caricato a pallettoni. Infine GI racconta che il DI si era allontanato per non far rilevare eventualmente dagli inquirenti sulle sue mani le tracce di polvere da sparo. E in effetti i carabinieri, che appuntano immediatamente le indagini sugli appartenenti al clan facente capo ai IA, non trovano il DI.
L'impugnata sentenza appare quindi ampiamente motivata sul punto e priva di contraddizioni logiche in ordine alla responsabilità degli imputati.
Anzitutto il racconto del FA (partecipe diretto dell'azione) circa le modalità dell'agguato (luogo, urto del veicolo contro il muro, ritrovamento del cadavere fuori dell'autovettura) corrisponde perfettamente a quello del GI, che apprende le circostanze, in epoca non sospetta, non dallo stesso FA, ma da un altro partecipe all'agguato, quale il DI. Si tratta, quindi di fonti autonome di informazione, non reciprocamente inquinate da accordi pregressi. Peraltro i rilievi tecnici confermano esattamente la successione dei fatti.
In secondo luogo l'auto usata (ritrovata non lontano) e le armi su di essa abbandonate, corrispondono sia nella tipologia, sia nella collocazione (sul sedile posteriore il fucile, dove era sistemato il DI;
sul sedile anteriore dalla parte del passeggero la mitraglietta, dove era sistemato il FA) alle cose descritte dai collaboranti.
In terzo luogo è provata l'irreperibilità momentanea del DI nell'immediatezza del fatto, invano ricercato dai carabinieri che avevano subito appuntato le indagini sugli appartenenti al clan facente capo al IA.
In quarto luogo l'esclusione di responsabilità del SA (come struttura di appoggio insieme al IC per facilitare la fuga dei sicari) non viene intesa come contraddizione fra le dichiarazioni del FA e del GI, bensì come insufficienza di indizi a carico dello stesso: il che sta a significare semplicemente un mancato approfondimento in ordine alla sua posizione, non già una esclusione in senso assoluto della sua eventuale partecipazione ai fatti. Altrettanto è a dirsi per ciò che concerne i mandanti, poiché se è vero che IA ME viene riconosciuto come esponente indiscusso della cosca, è altrettanto vero che nella comune opinione (quale è ad esempio quella del GI) la cosca fa capo alla "famiglia IA" a prescindere dai ruoli all'interno della famiglia stessa.
15. Viene quindi in considerazione l'imputazione di associazione per delinquere di stampo mafioso addebitata al Di NA, al SA, al IC, a IA EL e al DI (capo R). Le difese si dolgono della carenza di motivazione, per la genericità della stessa, per la non riferibilità dei singoli episodi ad una struttura associativa organizzativa, per la mancata dimostrazione della pretesa forza intimidatrice. In particolare per IA EL, il ruolo di questi sarebbe meramente eventuale rispetto alla vita dell'associazione e comunque estraneo ai traffici (ad es. di stupefacenti) proprio di essa.
L'impugnata sentenza evidenzia, sulla scorta delle dichiarazioni del maresciallo dei carabinieri Sframeli, una imponente serie di atti intimidatori, costituiti da lettere minatorie, da telefonate anonime con richieste di denaro, da numerosi incendi (di veicoli, di esercizi pubblici, di edifici privati, di strutture e di prodotti agricoli), da esplosioni di colpi d'arma da fuoco contro veicoli, fino ad una serie di omicidi, fatti tutti commessi nel territorio del Comune di San Lorenzo e riferiti al gruppo di persone facente capo a IA ME. Evidenzia inoltre, nulla scorta delle dichiarazioni del tenente dei carabinieri Di Fazio, le vicende politico-amministrative dello stesso Comune, culminate nelle spaccatura all'interno della maggioranza, l'indizione delle elezioni senza esito per la mancata partecipazione dei cittadini al voto, l'uccisione di alcuni componenti della vecchia Giunta. Ed ancora valorizza le dichiarazioni del collaborante GI, che ricostruisce le vicende del gruppo facente capo al IA, dopo la scissione rispetto all'originaria cosca, indicando i ruoli specifici dei partecipanti. Il panorama probatorio si arricchisce delle dichiarazioni di numerosi altri soggetti (BA PP, ON VA, Di DO LE, ET IO, FA NN). La ricostruzione in fatto, in quanto tale non censurabile in questa sede di legittimità, dimostra in modo imponente l'esistenza dell'associazione criminosa volta alla realizzazione di una serie indeterminata di reati (estorsioni, rapine, ricettazione, commercio di sostanze stupefacenti), valendosi della forza intimidatoria attraverso l'uso delle armi e degli attentati ai beni materiali e controllando l'intero territorio del Comune di San Lorenzo e le zone limitrofe.
Per quanto riguarda le singole posizioni la responsabilità di IA EL è adeguatamente motivata, sia con riferimento alle dichiarazioni del GI, sia con riferimento allo specifico episodio estorsivo nei confronti di NG IO, di cui si dirà in prosieguo.
Convergenti sono le dichiarazioni di numerosi collaboranti (BA, GI, ON, FA, Di DO) per quanto concerne il Di NA, il cui ruolo di "killer" nell'ambito dell'associazione criminosa è ulteriormente avvalorato dagli omicidi per i quali è stato ritenuto responsabile.
Altrettanto è a dirsi per IC e DI (per i quali le censure all'impugnata sentenza appaiono del tutto generiche), che, oltre la partecipazione all'omicidio di IT NO, vengono chiaramente indicati come partecipi dell'associazione dal FA e dal GI. La sentenza analizza numerosi altri riscontri in fatto, che attestano lo stretto collegamento con il IA ME. Infine per quanto riguarda il SA (le cui censure sono egualmente generiche), l'impugnata sentenza pur dando atto della sua assoluzione dai reati di omicidio, evidenzia la concordanza fra numerose chiamate in correità circa il suo ruolo, specificamente di corriere della droga fra la AB e la OM (dove il IA aveva trasferito la sua attività criminosa) e le sue costanti frequentazioni con appartenenti alla cosca mafiosa. 16. Un episodio particolare concerne l'imputazione mossa a IA EL (in concorso con IA ME) di tentata estorsione in danno di NG IO (capo U). La sentenza impugnata fonda la responsabilità di IA EL sulla base delle confidenze fatte dal NG stesso ai carabinieri e sulla registrazione di colloqui svolti con i propri estorsori. Il NG, deceduto prima dell'inizio delle indagini preliminari, non ha potuto infatti essere sentito ritualmente come persona offesa dal reato.
La difesa nei motivi nuovi contesta l'utilizzabilità delle registrazioni delle conversazioni intercorse fra il NG e i pretesi estorsori, assumendo che si era trattato nella sostanza di una intercettazione di conversazioni fra persone presenti disposta dai carabinieri, agendo il NG (che aveva indosso il registratore) quale agente provocatore. Non solo, ma l'intercettazione poteva essere eseguita soltanto attraverso l'emissione di decreto autorizzativo del gip. Di qui la violazione dell'art. 267 c.p.p. e la conseguente inutilizzabilità della prova a norma degli artt. 191 e 271 c.p.p. L'eccezione è infondata. Non si è, infatti, in presenza di una intercettazione in senso tecnico, ma di una semplice registrazione compiuta dall'interessato (sia pure su suggerimento dei carabinieri) delle conversazioni tenute con soggetti in allora non indagati. È principio pacifico, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, che è legittima l'acquisizione della registrazione di una conversazione fra presenti (o anche telefonica) effettuata da uno degli interlocutori e la sua utilizzazione nel processo (da ultimo Casa. 9.7.1996, Cannella, RV 205.799; sez. 6^, 26.3.1997, Mariniello, RV 208.127), in quanto non si tratta di intercettazioni in senso tecnico, ma di veri e propri documenti.
Quanto poi alla ulteriore eccezione che, trattandosi di conversazione fra privati, soltanto una delle parti poteva renderla di dominio pubblico, la natura di documento costituito dalla bobina registrata (sequestrata negli abiti del defunto NG) smentisce l'esistenza di una sfera di riservatezza particolarmente tutelato dall'ordinamento. La disciplina è del tutto parallela a quella della lettera privata, conoscibile dai terzi soltanto se diffusa dagli interessati, ma costituente oggettivamente documento, certamente utilizzabile nel procedimento nel momento in cui essa è legittimamente oggetto di sequestro.
Vero è, in ogni caso, che la bobina registrata costituisce elemento soltanto parzialmente indiziante, considerato che la perizia disposta sulla corrispondenza delle voci a quella dell'imputato IA EL attribuisce la probabilità di identificazione con essa in una misura inferiore al 30%.
Al contrario assumono valore di prova piena le annotazioni dei carabinieri, ribadite In sede dibattimentale, dalle quali risulta che il NG aveva ricevuto telefonate minatorie da parte di IA ME, che offriva protezione (non richiesta) per le attività imprenditoriali in cambio di denaro e soggiungeva che, in sua assenza, il NG poteva rivolgersi al fratello IA EL, gestore di un bar in San Lorenzo.
Infatti, le testimonianze de relato della polizia giudiziaria, dopo la sentenza 31.1.1992, n. 24, della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità del comma 4 dell'art. 195 c.p.p., sono ammesse in dibattimento anche sul contenuto delle dichiarazioni ricevute, quando esse non possano essere confermate dal dichiarante per morte dello stecco.
Su questa base deve essere escluso il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità di IA EL per il reato di tentata estorsione in danno di NG IO.
17. Sempre in relazione a IA EL vengono dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione fra il reato associativo e il reato di tentata estorsione.
Le doglianze non sono fondate. L'impugnata sentenza, ribadendo quanto affermato dalla decisione di primo grado, ritiene che i singoli reati, anche se compiuti obbedendo alla stessa logica mafiosa che comporta la responsabilità per il reato associativo, tuttavia presentano caratteristiche di autonomia l'uno dall'altro, sia riguardo alla fase ideativa, sia a quella esecutiva, anche in considerazione del fatto che investono un arco di tempo di alcuni anni (fra il 1998 e 1992). In sostanza, afferma la sentenza, non sono emersi elementi di prova che i singoli reati commessi a partire dal 1989 siano stati ricompresi nel programma di stampo mafioso capeggiata dal IA fin dalla sua costituzione, riconducibile al 1987.
Si tratta, all'evidenza, di una valutazione in fatto, su cui il sindacato di questa Corte di legittimità non può essere esercitato stante la correttezza logica della motivazione. Peraltro è principio assolutamente consolidato quello secondo cui per la configurabilità del nesso della continuazione fra il reato associativo e i singoli reati non è sufficiente un generico disegno di attività criminale, ma è necessario che tutte le/ azioni siano comprese, quanto meno nelle loro linee essenziali, nell'originario disegno. 18. Tutti gli imputati ricorrenti si dolgono della mancanza di motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L'impugnata sentenza, contrariamente all'assunto, afferma in linea di principio che la concessione di dette attenuanti non si giustifica per nessuno e scende poi in concreto a specificare le ragioni che militano a sostegno di tale assunto. Così per Di NA, IC e DI si fa riferimento alla particolare determinazione criminosa nella commissione dei delitti di omicidio e nell'assenza di causali di ordine personale, oltre la particolare capacità a delinquere dimostrata e i precedenti penali di ciascuno.
Per IA EL, esente da precedenti penali, la sentenza fa riferimento al suo ruolo fiduciario assunto nell'ambito dell'associazione criminosa, all'assenza di contributi utili alle indagini, alla mancanza di resipiscenza, all'età non più giovanile che esclude l'inesperienza di vita.
Si tratta di motivazioni articolate ed esaurienti, anche in riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p., onde le doglianze devono essere rigettate.
19. Di NA e IA si dolgono, infine, della mancanza di motivazione per quanto concerne l'entità delle pena inflitte. Anche su questo punto la sentenza impugnata non merita censure. Per il Di NA, stante la mancata concessione delle attenuanti generiche, le aggravanti contestate comportano la pena dell'ergastolo ai sensi dell'art. 576 c.p. per l'omicidio in danno di AG ME. In essa pena più grave sono assorbite le pene per gli altri reati, la cui entità è comunque ampiamente motivata dalla sentenza.
Per il IA EL la pena per il reato associativo viene graduata in relazione alla diversa intensità della partecipazione rispetto agli altri correi, mentre per il reato di tentata estorsione la motivazione non è contenuta nell'apposito titolo della sentenza "misura della pena", bensì nel titolo relativo allo specifico reato di tentata estorsione, ed è adeguatamente motivata sulla base dell'insistenza con cui l'azione intimidatrice è stata portata avanti e dal fatto che la pretesa estorsiva non era episodica, ma doveva interessare qualunque lavoro il NG (imprenditore) avesse voluto realizzare nel comprensorio di San Lorenzo.
20. Resta, infine, da considerare il ricorso proposto dal P.G. avverso l'assoluzione dal reato associativo di IA NI, IA PE, IA AN, IA ET, FA NI e La OC EL.
Il P.G. ricorrente ravvisa la contraddittorietà della motivazione laddove la sentenza impugnata da un lato assume l'assenza di prove nei confronti dei predetti relativamente all'associazione di stampo mafioso facente capo a IA ME, ravvisando al più elementi che riconducono ad una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti;
dall'altro riconosce che lo stesso IA ME aveva creato una filiazione della primitiva associazione in OM, nel Comune di Cermenate, dove venivano reinvestiti nel traffico di droga i profitti illeciti dell'attività associativa calabrese.
Si tratta, all'evidenza, di una censura in fatto, in quanto la sentenza impugnata dà atto della sostanziale mancanza di elementi di prova o, al più, la presenza di elementi riconducibili unicamente ad una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, peraltro non oggetto dell'imputazione di cui al capo R. Al contrario la sentenza evidenzia che il collegamento fra le attività illecite calabresi e quelle lombarde non è in alcun modo dimostrato, e che l'unico elemento di continuità è dato dalla figura di IA ME, il quale svolge un doppio e distinto ruolo nelle due Regioni. Ma questa duplicità di ruoli non è ascrivibile agli imputati di cui si tratta, la cui attività criminosa appare eventualmente ristretta all'ambito lombardo. Sotto questo profilo il ricorso appare pertanto inammissibile.
P.Q.M.
dichiara manifestamente infondate le sollevate questioni di legittimità costituzionale;
dichiara l'inammissibilità del ricorso del P.M.;
rigetta i ricorsi di Di NA ZO, SA AN, IC NN, IA EL e DI EL, che condanna in solido a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2001