procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti.
2. Non e' consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.
[…] Ne consegue che, se nel corso di uno di tali processi, venga commesso in udienza un reato diverso dalla falsa testimonianza, competente a disporre l'arresto è il pubblico ministero a norma dell'art. 476, primo comma, c.p.p. e competente per la convalida è il giudice per le indagini preliminari, a norma degli artt. 390 e 391 dello stesso codice.
Leggi di più…[…] Il comma 2 dell'art. 382 c.p.p. prevede inoltre che:"Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza." Arresto in flagranza di reato: chi può eseguirlo? L'arresto in flagranza può essere eseguito: dalla polizia giudiziaria (carabinieri, poliziotti, guardia di finanza, ecc.) ai sensi dell'art. 380 e 381 c.p.p.; dal Pubblico ministero per i reati commessi durante l'udienza (art. 476 c.p.p.); dal privato cittadino in caso di reati perseguibili d'ufficio (art 383 c.p.p.) nei casi in cui è previsto l'arresto obbligatorio della polizia giudiziaria. […]
Leggi di più…[…] VI, sentenza n. 2255 del 11 settembre 1991 «Ne consegue che, se nel corso di uno di tali processi, venga commesso in udienza un reato diverso dalla falsa testimonianza, competente a disporre l'arresto è il pubblico ministero a norma dell'art. 476, primo comma, c.p.p. e competente per la...» Cassazione penale, Sez. […]
Leggi di più…[…] Il fatto La Corte di appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano del 17 luglio 2014, aveva confermato l'affermazione di responsabilità della S. per il reato di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., commesso il 19 giugno 2006, così riqualificato in primo grado il reato originariamente contestato nella violazione dell'art. 476, comma 1, cod. proc. pen., riconoscendo in favore della stessa circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminando la pena e concedendo alla S. i benefici di legge. […]
Leggi di più…Per leggere il testo del decreto, clicca qui. 1. Premessa. – In data 22 aprile 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. decreto Riaperture – D.l. 22 aprile 2021, n. 52 – contenente misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Il decreto, nel fissare il crono-programma e le condizioni per le riaperture dei vari settori soggetti a restrizioni e chiusure nel corso dei primi mesi del 2021, proroga lo stato di emergenza al 31 luglio 2021, mantenendo in vigore i limiti orari agli spostamenti dalle ore 22 alle 5. Tra le novità più interessanti, si segnalano qui le …
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