Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 476. Reati commessi in udienza 1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero
procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti.
2. Non e' consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.
procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti.
2. Non e' consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.
Commentari • 13
- 1. Art. 56 c.p.p. Servizi e sezioni di polizia giudiziariahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 216.51135
[…] VI , 06/05/1994 Considerati la subordinazione della p.g. al p.m., quale emerge dagli artt. 55 e 56 c.p.p. ed il potere di ordinare l'arresto nell'ipotesi prevista dall'art. 476 c.p.p., deve riconoscersi, in via generale, al p.m. la facoltà di ordinare alla p.g. di procedere all'arresto in ogni caso di flagranza o quasi flagranza di reati per i quali sia consentito (fattispecie in tema di false informazioni al p.m.). […]
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Giurisprudenza • 81
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/2011, n. 29427Provvedimento: […] Peraltro, soggiungeva, il previgente art. 476 c.p.p., n. 3 che si provvedeva alla rettificazione, anche d'ufficio della sentenza "quando il dispositivo della sentenza è difforme da quello letto all'udienza ed esistente agli atti". Tale norma non è stata più riprodotta nel vigente c.p.p.. Dalla lettura combinata dei previgenti artt. 475 c.p.p., n. 4 e art.476 c.p.p., n. 3, la dottrina, aveva enucleato le seguenti ipotesi:Leggi di più...
- mancanza assoluta di dispositivo·
- conseguenze·
- sentenza·
- inesistenza·
- nullità