Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2007, n. 28665
CASS
Sentenza 31 maggio 2007

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La differenza tra il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni e quello di truffa aggravata finalizzata al conseguimento delle stesse - che hanno in comune l'elemento dell'indebita percezione di contributi da parte dello Stato o altri enti pubblici o dalle Comunità europee - va ravvisata nella mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi del primo reato, della induzione in errore del soggetto passivo, presente invece nel secondo. Pertanto, qualora l'erogazione consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace senza costituire l'effetto dell'induzione in errore dell'ente erogante circa i presupposti che la legittimano, ricorre la fattispecie prevista dall'art. 316-ter cod. pen. e non quella di cui all'art. 640-bis stesso codice. (Fattispecie avente ad oggetto il conseguimento di un finanziamento regionale per l'acquisto di un computer sulla base di una dichiarazione attestante un reddito imponibile non corrispondente a quello reale).

Il reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico rimane assorbito nella fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche che ne contiene tutti gli elementi costitutivi, dando così luogo ad un reato complesso. Tale assorbimento si realizza anche nell'ipotesi in cui, per il mancato superamento della soglia minima del valore economico dell'erogazione, il fatto integri una mera violazione amministrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2007, n. 28665
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28665
    Data del deposito : 31 maggio 2007

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